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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6336 /2024 promossa da:
in persona dell'Amministratore pro Parte_1
tempore, (C. F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, P.IVA_1
dall'Avv. Luca Capurro, ed elettivamente domiciliato nel di lui Studio sito in Piazza Invrea Pt_1
n. 8/12
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Restituzione di somme indebitamente percepite e azione di ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) In via principale accertare e dichiarare quando esposto in narrativa e per l'effetto, conseguentemente, condannare il Sig. a Controparte_1
restituire le somme indebitamente a se stesso girocontate e/o bonificate ed, in ogni caso, sine titulo, per l'importo pari ad euro 20.640,00 come dai pagamenti indicati in narrativa di cui alla produzione n. 7 qui allegata, o in quella, maggiore o minore, meglio vista in corso di causa, nello scaglione previsto da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 oltre a rivalutazione ed interessi moratori oltre al risarcimento al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre ad Iva e Cpa come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio chiedendo la condanna di Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione di € 20.640,00 oltre rivalutazione e interessi moratori.
2. Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda esponeva che
2.1. tra il 1 agosto 2018 e il 3 maggio 2022, l'allora amministratore, lo Controparte_2
effettuava pagamenti indebiti per un totale di €20.640,00 in favore del convenuto
[...]
stesso, senza giustificazione e in assenza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale;
2.2. tali pagamenti eccedevano i limiti del mandato conferito all'amministratore e configuravano un'illegittima distrazione di fondi condominiali, come desunto dall'esame degli estratti conto condominiali acquisiti.
3. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e con ordinanza 07.01.2025 ne veniva dichiarata la contumacia
4. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 11.03.2025, da trattarsi in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusione e discussione e con ordinanza 11.03.2025, visti l'art. 281 terdecies e l'art. 281 sexies ult. Comma, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
1.1. La documentazione prodotta dal ricorrente, consistente negli estratti conto condominiali e nelle specifiche dei pagamenti effettuati, conferma l'avvenuta distrazione di somme per un totale di € 20.640,00 in favore del Sig. (doc. 7). Controparte_1
1.2. L'art. 2033 c.c. disciplina l'istituto della ripetizione di indebito, prevedendo che chi ha ricevuto un pagamento non dovuto è obbligato a restituirlo.
1.3. Nel caso di specie, i pagamenti effettuati dall'amministratore pro tempore non possono essere considerati legittimi, in quanto privi di una causa giuridica valida. Non è stato dimostrato che tali somme siano state destinate a fini condominiali o che vi fosse un'autorizzazione dell'assemblea.
2. Sul piano giuridico, la Corte di Cassazione, con orientamento costante che questo giudice condivide, ha ripetutamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito
2 2.1. non richiede l'accertamento della mala fede dell'accipiens, essendo sufficiente la prova dell'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento (cfr. Cass. Civ., n. 8101/2020)
2.2. che qualora nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. Il solo onere dell'attore sarà allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione (Cass.
19902/2015)
3. Tale principio è pienamente applicabile al caso in esame, dove il ricorrente , nell'atto Parte_1 introduttivo, ha espressamente dedotto l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo e/o causa dei pagamenti per cui è causa, effettuati a favore di Controparte_1
4. Dall'estratto conto del condominio di emergono bonifici, privi di Pt_1 Parte_1 giustificazione, effettuati a favore di per un totale di € 20.640,00, e Controparte_1
precisamente € 2.670 del 01/08/2018, € 510,00 del 03/08/2021, € 510,00 del 30/08/2021, €
6.700,00 del 28/01/2022, € 1.500,00 del 02/02/2022, € 2.500,00 del 10/02/2022, € 1.500,00 del
04/03/2022, € 1.000,00 del 08/03/2022, € 1.250,00 del 09/03/2022, € 2.500,00 del 03/05/2022;
5. Anche il bonifico di € 2.670,00, per cui risulta come causale del bonifico “Gestione amministrativa-compenso” appare privo di giustificazione essendo la gestione amministrativa de quo già stata pagata in data 24.07.2018 come da doc. 9 di parte ricorrente
6. Si osserva, inoltre, che il rapporto tra e amministratore è regolato da norme di Parte_1
mandato (art. 1711 c.c. e segg.) che impongono al mandatario-amministratore di rispettare le istruzioni ricevute dal mandante e di operare nell'esclusivo interesse del mandante- condominio.
La distrazione di fondi per finalità personali o estranee al condominio costituisce una chiara violazione di tali obblighi
7. Nel caso di specie, i pagamenti effettuati in favore di come dettagliatamente Controparte_1
documentato dal ricorrente, non solo sono privi di giustificazione, ma risultano anche estranei alle finalità condominiali, violando così i principi fondamentali che regolano l'amministrazione del condominio.
8. Infine, l'assenza di una risposta da parte del convenuto, sia in sede dell'attivata procedura di negoziazione assistita che processuale, conferma ulteriormente la fondatezza delle pretese del ricorrente e giustifica l'accoglimento della domanda nei limiti indicati.
3 9. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori minimi in considerazione della limitata complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, non espletata, in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del D. Min. Giust. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, giudice dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta:
1. Accerta e dichiara che ha indebitamente percepito dal di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 20.640,00 Pt_1 Parte_1
2. Condanna a restituire al , in Controparte_1 Controparte_3 persona del suo amministratore pro tempore, la somma di € 20.640,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore del Controparte_1 Controparte_3
, in persona del suo amministratore pro tempore, liquidate in € 1.700,00 per
[...] Parte_1 compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Bellingeri Daniela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6336 /2024 promossa da:
in persona dell'Amministratore pro Parte_1
tempore, (C. F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, P.IVA_1
dall'Avv. Luca Capurro, ed elettivamente domiciliato nel di lui Studio sito in Piazza Invrea Pt_1
n. 8/12
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Restituzione di somme indebitamente percepite e azione di ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) In via principale accertare e dichiarare quando esposto in narrativa e per l'effetto, conseguentemente, condannare il Sig. a Controparte_1
restituire le somme indebitamente a se stesso girocontate e/o bonificate ed, in ogni caso, sine titulo, per l'importo pari ad euro 20.640,00 come dai pagamenti indicati in narrativa di cui alla produzione n. 7 qui allegata, o in quella, maggiore o minore, meglio vista in corso di causa, nello scaglione previsto da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 oltre a rivalutazione ed interessi moratori oltre al risarcimento al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre ad Iva e Cpa come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio chiedendo la condanna di Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione di € 20.640,00 oltre rivalutazione e interessi moratori.
2. Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda esponeva che
2.1. tra il 1 agosto 2018 e il 3 maggio 2022, l'allora amministratore, lo Controparte_2
effettuava pagamenti indebiti per un totale di €20.640,00 in favore del convenuto
[...]
stesso, senza giustificazione e in assenza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale;
2.2. tali pagamenti eccedevano i limiti del mandato conferito all'amministratore e configuravano un'illegittima distrazione di fondi condominiali, come desunto dall'esame degli estratti conto condominiali acquisiti.
3. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e con ordinanza 07.01.2025 ne veniva dichiarata la contumacia
4. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 11.03.2025, da trattarsi in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusione e discussione e con ordinanza 11.03.2025, visti l'art. 281 terdecies e l'art. 281 sexies ult. Comma, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
1.1. La documentazione prodotta dal ricorrente, consistente negli estratti conto condominiali e nelle specifiche dei pagamenti effettuati, conferma l'avvenuta distrazione di somme per un totale di € 20.640,00 in favore del Sig. (doc. 7). Controparte_1
1.2. L'art. 2033 c.c. disciplina l'istituto della ripetizione di indebito, prevedendo che chi ha ricevuto un pagamento non dovuto è obbligato a restituirlo.
1.3. Nel caso di specie, i pagamenti effettuati dall'amministratore pro tempore non possono essere considerati legittimi, in quanto privi di una causa giuridica valida. Non è stato dimostrato che tali somme siano state destinate a fini condominiali o che vi fosse un'autorizzazione dell'assemblea.
2. Sul piano giuridico, la Corte di Cassazione, con orientamento costante che questo giudice condivide, ha ripetutamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito
2 2.1. non richiede l'accertamento della mala fede dell'accipiens, essendo sufficiente la prova dell'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento (cfr. Cass. Civ., n. 8101/2020)
2.2. che qualora nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. Il solo onere dell'attore sarà allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione (Cass.
19902/2015)
3. Tale principio è pienamente applicabile al caso in esame, dove il ricorrente , nell'atto Parte_1 introduttivo, ha espressamente dedotto l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo e/o causa dei pagamenti per cui è causa, effettuati a favore di Controparte_1
4. Dall'estratto conto del condominio di emergono bonifici, privi di Pt_1 Parte_1 giustificazione, effettuati a favore di per un totale di € 20.640,00, e Controparte_1
precisamente € 2.670 del 01/08/2018, € 510,00 del 03/08/2021, € 510,00 del 30/08/2021, €
6.700,00 del 28/01/2022, € 1.500,00 del 02/02/2022, € 2.500,00 del 10/02/2022, € 1.500,00 del
04/03/2022, € 1.000,00 del 08/03/2022, € 1.250,00 del 09/03/2022, € 2.500,00 del 03/05/2022;
5. Anche il bonifico di € 2.670,00, per cui risulta come causale del bonifico “Gestione amministrativa-compenso” appare privo di giustificazione essendo la gestione amministrativa de quo già stata pagata in data 24.07.2018 come da doc. 9 di parte ricorrente
6. Si osserva, inoltre, che il rapporto tra e amministratore è regolato da norme di Parte_1
mandato (art. 1711 c.c. e segg.) che impongono al mandatario-amministratore di rispettare le istruzioni ricevute dal mandante e di operare nell'esclusivo interesse del mandante- condominio.
La distrazione di fondi per finalità personali o estranee al condominio costituisce una chiara violazione di tali obblighi
7. Nel caso di specie, i pagamenti effettuati in favore di come dettagliatamente Controparte_1
documentato dal ricorrente, non solo sono privi di giustificazione, ma risultano anche estranei alle finalità condominiali, violando così i principi fondamentali che regolano l'amministrazione del condominio.
8. Infine, l'assenza di una risposta da parte del convenuto, sia in sede dell'attivata procedura di negoziazione assistita che processuale, conferma ulteriormente la fondatezza delle pretese del ricorrente e giustifica l'accoglimento della domanda nei limiti indicati.
3 9. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori minimi in considerazione della limitata complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, non espletata, in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del D. Min. Giust. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, giudice dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta:
1. Accerta e dichiara che ha indebitamente percepito dal di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 20.640,00 Pt_1 Parte_1
2. Condanna a restituire al , in Controparte_1 Controparte_3 persona del suo amministratore pro tempore, la somma di € 20.640,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore del Controparte_1 Controparte_3
, in persona del suo amministratore pro tempore, liquidate in € 1.700,00 per
[...] Parte_1 compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Bellingeri Daniela
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