CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1746/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 3 - Sede SI - Indirizzo_1 Indirizzo_2 SI SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250005048547000 SPESE GIUSTIZIA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.29820250005048547, notificata il 25.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli
- ADM di SI, il pagamento di € 1.005,88, a titolo di "recupero di spese di giustizia", dopo l'invito al pagamento n. 30285 notificato il 07.11.2024.
Si è costituita l'ADM.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente afferma che la notifica della cartella “non è stata preceduta” dall'invito al pagamento ivi citato.
Tuttavia, egli ritiene che “detta iscrizione riguarda, quasi certamente, le "spese di Giustizia" di cui alla sentenza n. 1262/2023 del 21.04.2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di SI, nel processo iscritto al R.G.R. n. 3431/2021 e conclusosi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.000,00”.
E tuttavia, aggiunge il ricorrente, poiché tale decisione “è stata gravata d'appello presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 2° grado della Sicilia - Sezione staccata di SI ed iscritto al R.G.A. n. 4890/2023 ed il relativo giudizio è stato definito con le agevolazioni di cui alla Legge di Bilancio n. 197/2022 (estinzione dei giudizi per rottamazione quater) con conseguente rinunzia agli atti da parte dell'appellante (allegato n. ), il giudizio deve considerarsi "estinto" con annullamento delle spese processuali anche del giudizio di primo grado (…)”.
Per quanto riguarda l'invito al pagamento, l'ADM sostiene di averlo “notificato al domicilio fiscale del contribuente con raccomandata Ar 15493518454-8”, ma di tale notifica non ha fornito nessuna prova, non avendolo neppure allegato, nonostante l'affermazione in tal senso.
L'Agenzia sostiene inoltre che la citata istanza di definizione agevolata, “avanzata con trasmissione telematica n.2143 del 26/09/2023, è stata rigettata dall'Ufficio con PEC prot.34656/RU del 18.12.2023, notificata al contribuente a mezzo del difensore proponente l'istanza, presso il quale il contribuente si è domiciliato per la procedura di definizione agevolata”.
Il 27.01.2026 il ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 8150 del 27.11.2025, con cui la CGT di 2° grado della Sicilia - Sezione 14, “considerato che non risulta agli atti che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di SI abbia notificato al difensore dell'appellante, presso cui ha eletto domicilio, alcun atto di diniego della domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della L.197 del 29.12.22, ritiene, in accoglimento dell'appello, di dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali”.
Questo Giudice non può che prendere atto di tale dichiarata estinzione, e accogliere il ricorso, che riguarda il pagamento delle spese del giudizio di 1° grado poi conclusosi in appello con la citata sentenza di estinzione, che comporta la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Di conseguenza, poiché la citata sentenza è successiva alla notifica della cartella impugnata, anche le spese del presente giudizio vanno però compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di SI - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate. Così deciso a SI, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1746/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 3 - Sede SI - Indirizzo_1 Indirizzo_2 SI SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250005048547000 SPESE GIUSTIZIA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.29820250005048547, notificata il 25.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli
- ADM di SI, il pagamento di € 1.005,88, a titolo di "recupero di spese di giustizia", dopo l'invito al pagamento n. 30285 notificato il 07.11.2024.
Si è costituita l'ADM.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente afferma che la notifica della cartella “non è stata preceduta” dall'invito al pagamento ivi citato.
Tuttavia, egli ritiene che “detta iscrizione riguarda, quasi certamente, le "spese di Giustizia" di cui alla sentenza n. 1262/2023 del 21.04.2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di SI, nel processo iscritto al R.G.R. n. 3431/2021 e conclusosi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.000,00”.
E tuttavia, aggiunge il ricorrente, poiché tale decisione “è stata gravata d'appello presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 2° grado della Sicilia - Sezione staccata di SI ed iscritto al R.G.A. n. 4890/2023 ed il relativo giudizio è stato definito con le agevolazioni di cui alla Legge di Bilancio n. 197/2022 (estinzione dei giudizi per rottamazione quater) con conseguente rinunzia agli atti da parte dell'appellante (allegato n. ), il giudizio deve considerarsi "estinto" con annullamento delle spese processuali anche del giudizio di primo grado (…)”.
Per quanto riguarda l'invito al pagamento, l'ADM sostiene di averlo “notificato al domicilio fiscale del contribuente con raccomandata Ar 15493518454-8”, ma di tale notifica non ha fornito nessuna prova, non avendolo neppure allegato, nonostante l'affermazione in tal senso.
L'Agenzia sostiene inoltre che la citata istanza di definizione agevolata, “avanzata con trasmissione telematica n.2143 del 26/09/2023, è stata rigettata dall'Ufficio con PEC prot.34656/RU del 18.12.2023, notificata al contribuente a mezzo del difensore proponente l'istanza, presso il quale il contribuente si è domiciliato per la procedura di definizione agevolata”.
Il 27.01.2026 il ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 8150 del 27.11.2025, con cui la CGT di 2° grado della Sicilia - Sezione 14, “considerato che non risulta agli atti che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di SI abbia notificato al difensore dell'appellante, presso cui ha eletto domicilio, alcun atto di diniego della domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della L.197 del 29.12.22, ritiene, in accoglimento dell'appello, di dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali”.
Questo Giudice non può che prendere atto di tale dichiarata estinzione, e accogliere il ricorso, che riguarda il pagamento delle spese del giudizio di 1° grado poi conclusosi in appello con la citata sentenza di estinzione, che comporta la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Di conseguenza, poiché la citata sentenza è successiva alla notifica della cartella impugnata, anche le spese del presente giudizio vanno però compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di SI - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate. Così deciso a SI, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni