Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2731/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv.to DI PAOLO GIULIA RITA MICHELINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. BORGIA DARIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 20/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11/09/1991, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia (al N. 359, Parte II, serie A , anno 1991).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (a Massa di Somma il 15 maggio 1994) e Persona_1
(a Massa di Somma il 12 ottobre 1995), maggiorenni ed autonomi Persona_2 economicamente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Essi coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. La casa coniugale, sita in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Mario e Sebastiano Spina, n. 9, primo piano, di proprietà del dott. rimarrà nella disponibilità della sig.ra Pt_2 Parte_1 assegnata con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti vita natural durante o alla sua volontà di lasciare la stessa.
Entro 60 giorni dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi la dott.ssa si obbliga a volturare Pt_1
2 tutte le utenze domestiche a suo nome. Entro la stessa tempistica il dott. lascerà la casa coniugale e, sin Pt_2 da adesso, lo si autorizza a ritirare i suoi beni strettamente personali;
3. Il cespite sito sempre in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Mario e Sebastiano Spina, n. 9, piano terra, di proprietà del dott. ed attualmente adibito a suo studio professionale, rimarrà a disposizione Pt_2 del medesimo che vi fisserà anche la propria residenza;
4. Tutte le spese ordinarie relative agli immobili di cui ai punti precedenti saranno a carico del coniuge assegnatario (es. bollette luce, gas, riparazioni ordinarie tasse ecc. ecc.). Le spese straordinarie derivanti da manutenzione straordinaria, da ristrutturazioni e/o miglioramenti dell'appartamento di cui al punto 2) saranno a carico dei coniugi al 50%;
5. Il dott. verserà alla dott.ssa entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico o altra modalità Pt_2 Pt_1 da concordarsi, la somma pari ad Euro 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
6. Il dott. verserà, a titolo di mantenimento del figlio sino al raggiungimento della Pt_2 Persona_2 definitiva autonomia economica del medesimo, la somma mensile pari ad € 300,00, facendosi altresì carico, esclusivamente previo accordo con il figlio, di tutte le spese straordinarie che fosse necessario sostenere (ad es. corso di inglese, master e/o altro titolo di formazione);
7. I coniugi e ritenendolo elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi Pt_1 Pt_2 coniugale, anche al fine di risolvere questioni patrimoniali pendenti, si impegnano per quanto di rispettiva spettanza entro 12 mesi dalla emissione del provvedimento di separazione a costituire diritti reali immobiliari in favore dei figli e sui seguenti immobili, secondo quanto di seguito Persona_1 Persona_2 precisato:
A. Diritto di nuda proprietà in favore di sull'immobile sito nel Comune di Agropoli (SA) Persona_2 alla Contrada Moio con accesso dalla via Comunale Moio snc, censito al catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 27, particella 466, sub 33, Rendita: Euro 103,29, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 2,5 vani,
Piazza Moio, interno 11 Piano 1, Dati di superficie Totale 31 mq. Totale escluse aree scoperte mq. 29 intestati per il diritto di piena ed esclusiva proprietà alla dott.ssa , che ne riserva l'usufrutto; Parte_1
B. Diritto di nuda proprietà in favore di sull'immobile sito nel Comune di Agropoli (SA) Persona_1 alla Contrada Moio con accesso dalla via Comunale Moio snc, censito al catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 27, particella 466, sub 34, Rendita Euro 144,61; Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 3,5 vani,
Piazza Moio, Interno 12 Piano 1, Dati di superficie Totale mq. 61, Totale escluse aree scoperte mq. 58, intestati per il diritto di piena ed esclusiva proprietà per la quota pari ad un mezzo ciascuno ad entrambi i coniugi che ne riservano l'usufrutto;
3 C. Diritto di nuda proprietà in favore di sull'immobile sito nel Comune di Agropoli (SA) Persona_2 alla via Estate, ex Piazza Moio, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 27, particella 466, sub
48, Rendita: Euro 30,37, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza mq. 28, Piazza Moio, Interno 8G, Piano
S1, Dati di superficie Totale mq. 31, intestati per il diritto di piena ed esclusiva proprietà alla dott.ssa
[...]
, che ne riserva l'usufrutto. Parte_1
D. Diritto di nuda proprietà in favore di e in pari quota del 50% Persona_2 Persona_1 ciascuno sull'immobile sito in San Sebastiano al Vesuvio (NA), censito al Catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 7, particella 1828, sub 2, Rendita: Euro 635,24, categoria A/2, Classe 5, Consistenza 6 vani, via
Mario e Sebastiano Spina n. 9, Piano 1, Dati di superficie Totale mq. 147, Totale escluse aree scoperte mq.
139, intestati in piena ed esclusiva proprietà al dott. che riserva l'usufrutto. Parte_2
In esito al trasferimento dei diritti sugli immobili sopra individuati, le parti dichiarano:
1- di volersi comunque affidare ad un notaio rogante di fiducia – escludendosi quindi la riconduzione al protocollo in materia del
Tribunale di Nola siglato il 6.12.23 - per la formalizzazione dei conseguenziali atti, precisando che al momento del rogito notarile i beni risulteranno: conformi ai dati catastali e le planimetrie immobiliari coincidenti allo stato di fatto;
verificati quanto agli intestatari catastali con le risultanze dei RR. II.; muniti delle certificazioni energetiche;
esenti da formalità pregiudizievoli, dichiarandosi inoltre espressa rinuncia ad iscrizione di ipoteca legale;
2- di volersi comunque avvalere delle agevolazioni di cui all'art 19 della L. 74/87 e ss., in conformità alla sent. C. Costituzionale n. 154 del 10.05.99 e di quella della Cass. SS.UU. Civ. n.21761/2021, in tal senso dovendosi ritenere i predetti conseguenziali atti esenti da qualsiasi imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Dichiarano infine che le inerenti cessioni verranno effettuate a titolo meramente gratuito.
8. Entro 30 giorni dall'udienza presidenziale di comparizione le somme presenti sul conto corrente bancario cointestato n. 14252 - intrattenuto con la Banca Intesa San Paolo, agenzia di San Giorgio a Cremano (NA)
- verranno suddivise al 50% tra essi coniugi.
9. Entro 90 giorni dall'udienza presidenziale di comparizione, ovvero nei tempi tecnici necessari al loro smobilizzo che consenta le eventuali minori perdite economiche, i fondi di investimento del deposito amministrato n. 66148/3100/06179345 presenti presso la Banca Intesa SanPaolo ed i fondi di investimento
506806.JN.102 e 000246.XY.706 presenti presso la Banca SanPaolo Invest sottoscritti da entrambi i coniugi saranno divisi tra gli stessi al 50% nonché il conto corrente correlato n. 64/103440 sarà, altresì, diviso fra gli stessi al 50%;
4 10. I beni mobili registrati, come da risultanze già in essere, rimangono rispettivamente intestati ai coniugi: al dr. quanto alla auto Peugeot 2008 tg FE136EF e motociclo Yamaha X-max tg Parte_2
EK81737; alla dr. quanto alla auto Hyundai I-10, tg GA269JS; Parte_1
11. I coniugi reciprocamente rilasciano ampio consenso al fine del rilascio del passaporto, impegnandosi a ripetere tale assenso nelle sedi opportune come di rito.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]_1
(NA) il 10/05/1965, e , nato a [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Castellammare di Stabia (NA) il 11/09/1991 (atto n.
359, Parte II, Serie A, anno 1991);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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