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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5856 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2231/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE VO INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2231 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Ruggiero Iovino.
- APPELLANTE PRINCIPALE -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Trinchese. CP_1 C.F._1
- APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3161/24 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il
18.11.2024, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ex art.127-ter c.p.c., il 6.11.2025 dalla difesa della e il 3.11.2025 Parte_1 dalla difesa di . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 14.5.2025, la ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n.3161/2024 emessa CP_1 dal Tribunale di Nola, pubblicata il 18.11.2024.
pagina 1 ****
Con tale sentenza, in particolare: 1) E' stata dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta (dinanzi al Tribunale di Nola) dalla avverso l'atto di precetto di Parte_1 pagamento intimatole (per € 586.129,62) da (per il saldo del prezzo pattuito nel contratto CP_1 di compravendita di azioni IFIR del 12.5.2022, con il quale l'opposta aveva venduto all'opponente
881.089 azioni IFIR al prezzo di € 1.169.422,72); 2) è stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta, ossia da (che aveva chiesto di dichiarare CP_1 risolto il contratto per inadempimento della controparte e di accertare e dichiarare che essa opposta avesse diritto, in applicazione della clausola contenuta nell'art. V del contratto, a trattenere il 30% del prezzo e a riavere la proprietà delle azioni con condanna della opponente alla restituzione e/o retrocessione delle azioni, previa restituzione del 20% del prezzo); 3) sono state compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale di Nola ha deciso la controversia nei detti termini, ritenendo, in sintesi:
a) che dovesse essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione a precetto, avendo la parte opposta rinunciato a quest'ultimo, e non richiedendo tale rinuncia (essendo il precetto un atto unilaterale) alcuna accettazione della parte destinataria;
b) che la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta fosse inammissibile, avendo la parte opponente già avviato un giudizio nel quale aveva chiesto l'annullamento del contratto in esame per dolo o errore e, in via subordinata, la risoluzione dello stesso per mancanza di qualità essenziali e/o totale difformità dell'oggetto del contratto e per grave inadempimento della venditrice, con la conseguenza che in quella sede l'opposta avrebbe dovuto far valere la validità ed efficacia del contratto e l'applicazione di quanto pattuito all'art. V dello stesso;
c) dopo aver premesso che, essendo cessata la materia del contendere, le spese processuali dovessero essere regolamentate in base al criterio della soccombenza virtuale, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti sulla base della seguente motivazione: “…in quanto parte opponente, pur essendo virtualmente vittoriosa per aver fatto valere la previsione di cui all'art. V (pag.
16) del contratto e quindi la clausola penale che esclude la possibilità della venditrice di ottenere anche il pagamento del saldo del prezzo, ha tuttavia proposto altra azione nella quale ha chiesto al giudice di annullare o dichiarare risolto il medesimo contratto, in tal modo adottando una difesa processuale che da una parte ritiene il contratto valido ed efficace e dall'altro annullabile o risolubile.”.
**** ha censurato la sentenza impugnata con un unico ed articolato motivo, lamentando la Parte_2 violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il primo giudice compensato le pagina 2 spese di lite al di fuori dei casi previsti dalla legge e, peraltro, con illogica motivazione, non tenendo conto della soccombenza della parte opposta (avendo la stessa rinunciato al precetto).
In particolare, il primo giudice, secondo l'appellante, a fronte della rinuncia al precetto da parte di e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dalla stessa CP_1 proposta, avrebbe dovuto condannare quest'ultima al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., valutando esclusivamente le risultanze del processo in stretta correlazione con il suo thema decidendum, ossia l'esistenza o meno del diritto della ad intimare il precetto di pagamento, CP_1 senza poter compensare le spese facendo riferimento ad altro giudizio avente ad oggetto profili giuridici rimasti evidentemente ignoti in sede di opposizione all'esecuzione.
E, alla luce di quanto esposto, la società appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) Riformare, in accoglimento del presente appello, la sentenza n. 3161/2024 del Tribunale di Nola pubblicata il 18.11.2024 non notificata, modificando la sentenza nel senso richiesto nel presente atto, con la conseguente condanna della sig.ra CP_1 all'integrale pagamento delle spese e competenze processuali relative al giudizio di opposizione a precetto svoltosi innanzi al
Tribunale di Nola e definito con l'impugnata sentenza;
2) condannare l'appellata - sig.ra – al pagamento delle CP_1 spese e competenze processuali di questo grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 2231/2025 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa di depositata il 22.9.2025, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e proponendo, CP_1
a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n.3161/2024 emessa dal Tribunale di Nola, condizionato alla ritenuta fondatezza dell'impugnazione proposta dalla controparte.
In particolare ha criticato (in via condizionata, si ribadisce) la decisione del primo giudice di compensare le spese di lite, ritenendo che la motivazione adottata dal Tribunale, sul punto (“In proposito, ritiene il giudice che le spese debbano essere integralmente compensate in quanto parte opponente, pur essendo virtualmente vittoriosa per aver fatto valere la previsione di cui all'art. V (pag. 16) del contratto e quindi la clausola penale che esclude la possibilità della venditrice di ottenere anche il pagamento del saldo del prezzo, ha tuttavia proposto altra azione nella quale ha chiesto al giudice di annullare o dichiarare risolto il medesimo contratto, in tal modo adottando una difesa processuale che, da una parte ritiene il contratto valido ed efficace, dall'altro annullabile o risolubile”), fosse errata, avendo il Tribunale di Nola ritenuto che l'art. 5 del contratto in questione fosse utilizzabile da parte del compratore anche senza manifestazioni di volontà del venditore, essendo, invece, la detta clausola – secondo la prospettazione dell'appellante incidentale- stipulata in favore del venditore e con la necessità, quindi, della manifestazione (da parte di quest'ultimo) della volontà di avvalersi della stessa.
Circostanza avvenuta, nel caso di specie, a suo dire, solo dopo l'intimazione di pagamento (rimasta insoddisfatta), variando la domanda in risoluzione con rinuncia al precetto.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 3 “1. Rigettare l'appello.
2. In via gradata, nel caso la Corte ritenga fondato l'appello, propone appello incidentale così come precisato nel presente atto, al fine di condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado, per soccombenza virtuale.
3. Sempre condannare parte appellante al pagamento delle spese di secondo grado.”.
Con ordinanza depositata in data 14.10.2025 il Consigliere istruttore nominato ha rinviato la causa all'udienza del 18.11.2025 per la discussione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 350, co.3, ultimo inciso, 350-bis c.p.c. e 281-sexies c.p.c. (attesa la ridotta complessità della controversia, in quanto riguardante soltanto la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio), assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali, e disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. (modalità decisoria ritenuta compatibile con la c.d. trattazione scritta;
cfr., sul punto, sebbene con riferimento specifico al c.d. rito del lavoro, Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603; cfr. anche, con riferimento alla compatibilità dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con la trattazione scritta prevista, nel periodo di emergenza pandemica, dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024, n. 4286; Sez. I, Ord., 11/12/2024, n. 31984).
E, depositate le note (il 6.11.2025 dalla difesa dell'appellante principale e il 3.11.2025 dalla difesa dell'appellante incidentale), la causa viene decisa secondo le modalità di cui all'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dalla è fondato e, pertanto, merita accoglimento, avendo il primo Parte_1 giudice, effettivamente, erroneamente compensato le spese di lite tra le parti pur essendo totalmente soccombente , avendo ella rinunciato al precetto di pagamento intimato alla società CP_1 opponente ed essendo stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale da lei stessa
(dall'opposta, si intende) proposta.
Quanto, in particolare, alla rinuncia al precetto dopo l'opposizione della controparte, va detto che, effettivamente, anche in base a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ciò comportava la declaratoria di cessazione della materia del contendere (disposta dal primo giudice) ma con condanna della parte opposta/rinunciante al pagamento delle spese di lite in favore della avendo la prima Parte_1 comunque costretto quest'ultima alla reazione giudiziale avverso tale atto di precetto (cfr., in argomento,
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 10/01/2023, n. 351; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 25/05/1998, n. 5207).
Tale rinuncia, unitamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa parte opposta, non poteva giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non ricorrendo le situazioni disciplinate da tale norma, anche in seguito alla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.
pagina 4 In base a tale sentenza, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/03/2025, n. 6901; Sez. III, Ord., 16/07/2024, n. 19534; Sez. lavoro, Ord.,
01/07/2024, n. 17966Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
E ciò vale anche nel caso – come in quello in esame- di dichiarazione di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2025, n. 13835).
Risulta non corretta, del resto, ad avviso della Corte, la motivazione adottata dal primo giudice sul punto, avendo fatto riferimento erroneamente, come sostenuto dall'appellante principale, al comportamento processuale della tenendo conto anche di un altro giudizio pendente tra le Parte_1 stesse parti, mentre la valutazione della soccombenza (virtuale) o meno doveva logicamente essere rapportata al thema decidendum e, quindi, al solo giudizio di opposizione a precetto in questione.
****
In base a quanto detto sino ad ora risulta logicamente infondato l'appello incidentale (condizionato) proposto da . CP_1
Ed invero, premesso che la stessa non ha impugnato la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale da lei proposta in primo grado (così essendosi formato il giudicato interno, sul punto, ex art. 329 c.p.c.), ma solo la regolamentazione delle spese di lite (compensandole) operata dal Tribunale di Nola, la Corte rileva che, a fronte della rinuncia al precetto dalla stessa proposta e della inammissibilità di tale riconvenzionale, vi è stata una totale soccombenza di che avrebbe dovuto CP_1 comportarne, come detto, la condanna alle spese di lite in favore dell'opponente, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. (non ricorrendo neanche alcuna delle situazioni contemplate dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione).
Non è superfluo precisare, del resto, che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale va condannata alle spese la parte che abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2021, n. 21823).
****
pagina 5 In conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale va riformata parzialmente la sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio CP_1 in favore della Parte_1
I compensi professionali del primo grado spettanti alla detta società vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (cfr cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale
(tab. n.2), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con l'aumento, ritenuto congruo nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 6, co. 1, primo inciso, c.p.c., del detto decreto) in considerazione del valore della controversia, ancorato all'importo (euro 586.129,62) precettato (ex art. 17 c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/04/2025, n. 11371).
Non è superfluo precisare che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. III, 19/09/2025, n. 25664 cit.).
****
Sempre in base al principio di soccombenza va condannata al pagamento delle spese CP_1 del secondo grado di giudizio in favore della Parte_1
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti a quest'ultima vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664 cit.; Sez. III, Ord.,
19/03/2025, n. 7343 cit.; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077 cit.; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206 cit.) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto pagina 6 di impugnazione;
cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. V, Ord., 18/07/2025, n. 20171; Sez. I, Ord.,
02/08/2022, n. 23982).
****
Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale proposto da , i presupposti di cui all'art. CP_1
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o ncidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt.
281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
2231/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.3161/2024 emessa dal Tribunale Parte_1 di Nola, pubblicata il 18.11.2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante CP_1 Parte_1
p.t., delle spese del primo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 14.064,35 (di cui euro
1.713,00 per esborsi ed euro 12.351,35 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge.
2. Rigetta l'appello incidentale (condizionato) proposto da avverso la sentenza CP_1
n.3161/2024 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 18.11.2024.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della in persona del CP_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro
2.365,5 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 1.983,00 per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale ( ), di un ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato dovuto per l'appello incidentale proposto.
Napoli, 18.11.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE VO FA
pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE VO INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2231 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Ruggiero Iovino.
- APPELLANTE PRINCIPALE -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Trinchese. CP_1 C.F._1
- APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3161/24 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il
18.11.2024, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ex art.127-ter c.p.c., il 6.11.2025 dalla difesa della e il 3.11.2025 Parte_1 dalla difesa di . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 14.5.2025, la ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n.3161/2024 emessa CP_1 dal Tribunale di Nola, pubblicata il 18.11.2024.
pagina 1 ****
Con tale sentenza, in particolare: 1) E' stata dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta (dinanzi al Tribunale di Nola) dalla avverso l'atto di precetto di Parte_1 pagamento intimatole (per € 586.129,62) da (per il saldo del prezzo pattuito nel contratto CP_1 di compravendita di azioni IFIR del 12.5.2022, con il quale l'opposta aveva venduto all'opponente
881.089 azioni IFIR al prezzo di € 1.169.422,72); 2) è stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta, ossia da (che aveva chiesto di dichiarare CP_1 risolto il contratto per inadempimento della controparte e di accertare e dichiarare che essa opposta avesse diritto, in applicazione della clausola contenuta nell'art. V del contratto, a trattenere il 30% del prezzo e a riavere la proprietà delle azioni con condanna della opponente alla restituzione e/o retrocessione delle azioni, previa restituzione del 20% del prezzo); 3) sono state compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale di Nola ha deciso la controversia nei detti termini, ritenendo, in sintesi:
a) che dovesse essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione a precetto, avendo la parte opposta rinunciato a quest'ultimo, e non richiedendo tale rinuncia (essendo il precetto un atto unilaterale) alcuna accettazione della parte destinataria;
b) che la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta fosse inammissibile, avendo la parte opponente già avviato un giudizio nel quale aveva chiesto l'annullamento del contratto in esame per dolo o errore e, in via subordinata, la risoluzione dello stesso per mancanza di qualità essenziali e/o totale difformità dell'oggetto del contratto e per grave inadempimento della venditrice, con la conseguenza che in quella sede l'opposta avrebbe dovuto far valere la validità ed efficacia del contratto e l'applicazione di quanto pattuito all'art. V dello stesso;
c) dopo aver premesso che, essendo cessata la materia del contendere, le spese processuali dovessero essere regolamentate in base al criterio della soccombenza virtuale, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti sulla base della seguente motivazione: “…in quanto parte opponente, pur essendo virtualmente vittoriosa per aver fatto valere la previsione di cui all'art. V (pag.
16) del contratto e quindi la clausola penale che esclude la possibilità della venditrice di ottenere anche il pagamento del saldo del prezzo, ha tuttavia proposto altra azione nella quale ha chiesto al giudice di annullare o dichiarare risolto il medesimo contratto, in tal modo adottando una difesa processuale che da una parte ritiene il contratto valido ed efficace e dall'altro annullabile o risolubile.”.
**** ha censurato la sentenza impugnata con un unico ed articolato motivo, lamentando la Parte_2 violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il primo giudice compensato le pagina 2 spese di lite al di fuori dei casi previsti dalla legge e, peraltro, con illogica motivazione, non tenendo conto della soccombenza della parte opposta (avendo la stessa rinunciato al precetto).
In particolare, il primo giudice, secondo l'appellante, a fronte della rinuncia al precetto da parte di e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dalla stessa CP_1 proposta, avrebbe dovuto condannare quest'ultima al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., valutando esclusivamente le risultanze del processo in stretta correlazione con il suo thema decidendum, ossia l'esistenza o meno del diritto della ad intimare il precetto di pagamento, CP_1 senza poter compensare le spese facendo riferimento ad altro giudizio avente ad oggetto profili giuridici rimasti evidentemente ignoti in sede di opposizione all'esecuzione.
E, alla luce di quanto esposto, la società appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) Riformare, in accoglimento del presente appello, la sentenza n. 3161/2024 del Tribunale di Nola pubblicata il 18.11.2024 non notificata, modificando la sentenza nel senso richiesto nel presente atto, con la conseguente condanna della sig.ra CP_1 all'integrale pagamento delle spese e competenze processuali relative al giudizio di opposizione a precetto svoltosi innanzi al
Tribunale di Nola e definito con l'impugnata sentenza;
2) condannare l'appellata - sig.ra – al pagamento delle CP_1 spese e competenze processuali di questo grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 2231/2025 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa di depositata il 22.9.2025, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e proponendo, CP_1
a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n.3161/2024 emessa dal Tribunale di Nola, condizionato alla ritenuta fondatezza dell'impugnazione proposta dalla controparte.
In particolare ha criticato (in via condizionata, si ribadisce) la decisione del primo giudice di compensare le spese di lite, ritenendo che la motivazione adottata dal Tribunale, sul punto (“In proposito, ritiene il giudice che le spese debbano essere integralmente compensate in quanto parte opponente, pur essendo virtualmente vittoriosa per aver fatto valere la previsione di cui all'art. V (pag. 16) del contratto e quindi la clausola penale che esclude la possibilità della venditrice di ottenere anche il pagamento del saldo del prezzo, ha tuttavia proposto altra azione nella quale ha chiesto al giudice di annullare o dichiarare risolto il medesimo contratto, in tal modo adottando una difesa processuale che, da una parte ritiene il contratto valido ed efficace, dall'altro annullabile o risolubile”), fosse errata, avendo il Tribunale di Nola ritenuto che l'art. 5 del contratto in questione fosse utilizzabile da parte del compratore anche senza manifestazioni di volontà del venditore, essendo, invece, la detta clausola – secondo la prospettazione dell'appellante incidentale- stipulata in favore del venditore e con la necessità, quindi, della manifestazione (da parte di quest'ultimo) della volontà di avvalersi della stessa.
Circostanza avvenuta, nel caso di specie, a suo dire, solo dopo l'intimazione di pagamento (rimasta insoddisfatta), variando la domanda in risoluzione con rinuncia al precetto.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
pagina 3 “1. Rigettare l'appello.
2. In via gradata, nel caso la Corte ritenga fondato l'appello, propone appello incidentale così come precisato nel presente atto, al fine di condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado, per soccombenza virtuale.
3. Sempre condannare parte appellante al pagamento delle spese di secondo grado.”.
Con ordinanza depositata in data 14.10.2025 il Consigliere istruttore nominato ha rinviato la causa all'udienza del 18.11.2025 per la discussione dinanzi al Collegio ai sensi degli artt. 350, co.3, ultimo inciso, 350-bis c.p.c. e 281-sexies c.p.c. (attesa la ridotta complessità della controversia, in quanto riguardante soltanto la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio), assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali, e disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. (modalità decisoria ritenuta compatibile con la c.d. trattazione scritta;
cfr., sul punto, sebbene con riferimento specifico al c.d. rito del lavoro, Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603; cfr. anche, con riferimento alla compatibilità dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con la trattazione scritta prevista, nel periodo di emergenza pandemica, dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024, n. 4286; Sez. I, Ord., 11/12/2024, n. 31984).
E, depositate le note (il 6.11.2025 dalla difesa dell'appellante principale e il 3.11.2025 dalla difesa dell'appellante incidentale), la causa viene decisa secondo le modalità di cui all'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dalla è fondato e, pertanto, merita accoglimento, avendo il primo Parte_1 giudice, effettivamente, erroneamente compensato le spese di lite tra le parti pur essendo totalmente soccombente , avendo ella rinunciato al precetto di pagamento intimato alla società CP_1 opponente ed essendo stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale da lei stessa
(dall'opposta, si intende) proposta.
Quanto, in particolare, alla rinuncia al precetto dopo l'opposizione della controparte, va detto che, effettivamente, anche in base a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ciò comportava la declaratoria di cessazione della materia del contendere (disposta dal primo giudice) ma con condanna della parte opposta/rinunciante al pagamento delle spese di lite in favore della avendo la prima Parte_1 comunque costretto quest'ultima alla reazione giudiziale avverso tale atto di precetto (cfr., in argomento,
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 10/01/2023, n. 351; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 25/05/1998, n. 5207).
Tale rinuncia, unitamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa parte opposta, non poteva giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non ricorrendo le situazioni disciplinate da tale norma, anche in seguito alla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.
pagina 4 In base a tale sentenza, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/03/2025, n. 6901; Sez. III, Ord., 16/07/2024, n. 19534; Sez. lavoro, Ord.,
01/07/2024, n. 17966Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
E ciò vale anche nel caso – come in quello in esame- di dichiarazione di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2025, n. 13835).
Risulta non corretta, del resto, ad avviso della Corte, la motivazione adottata dal primo giudice sul punto, avendo fatto riferimento erroneamente, come sostenuto dall'appellante principale, al comportamento processuale della tenendo conto anche di un altro giudizio pendente tra le Parte_1 stesse parti, mentre la valutazione della soccombenza (virtuale) o meno doveva logicamente essere rapportata al thema decidendum e, quindi, al solo giudizio di opposizione a precetto in questione.
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In base a quanto detto sino ad ora risulta logicamente infondato l'appello incidentale (condizionato) proposto da . CP_1
Ed invero, premesso che la stessa non ha impugnato la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale da lei proposta in primo grado (così essendosi formato il giudicato interno, sul punto, ex art. 329 c.p.c.), ma solo la regolamentazione delle spese di lite (compensandole) operata dal Tribunale di Nola, la Corte rileva che, a fronte della rinuncia al precetto dalla stessa proposta e della inammissibilità di tale riconvenzionale, vi è stata una totale soccombenza di che avrebbe dovuto CP_1 comportarne, come detto, la condanna alle spese di lite in favore dell'opponente, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. (non ricorrendo neanche alcuna delle situazioni contemplate dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione).
Non è superfluo precisare, del resto, che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale va condannata alle spese la parte che abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2021, n. 21823).
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pagina 5 In conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale va riformata parzialmente la sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio CP_1 in favore della Parte_1
I compensi professionali del primo grado spettanti alla detta società vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (cfr cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale
(tab. n.2), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con l'aumento, ritenuto congruo nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 6, co. 1, primo inciso, c.p.c., del detto decreto) in considerazione del valore della controversia, ancorato all'importo (euro 586.129,62) precettato (ex art. 17 c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/04/2025, n. 11371).
Non è superfluo precisare che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. III, 19/09/2025, n. 25664 cit.).
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Sempre in base al principio di soccombenza va condannata al pagamento delle spese CP_1 del secondo grado di giudizio in favore della Parte_1
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti a quest'ultima vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) di cui al D.M. n.55/2014, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664 cit.; Sez. III, Ord.,
19/03/2025, n. 7343 cit.; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077 cit.; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206 cit.) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto pagina 6 di impugnazione;
cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. V, Ord., 18/07/2025, n. 20171; Sez. I, Ord.,
02/08/2022, n. 23982).
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Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale proposto da , i presupposti di cui all'art. CP_1
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o ncidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt.
281-sexies, ultimo comma, 350, co. III, ultimo inciso, e 350- bis, c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
2231/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.3161/2024 emessa dal Tribunale Parte_1 di Nola, pubblicata il 18.11.2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante CP_1 Parte_1
p.t., delle spese del primo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 14.064,35 (di cui euro
1.713,00 per esborsi ed euro 12.351,35 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) per legge.
2. Rigetta l'appello incidentale (condizionato) proposto da avverso la sentenza CP_1
n.3161/2024 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 18.11.2024.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della in persona del CP_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro
2.365,5 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 1.983,00 per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale ( ), di un ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato dovuto per l'appello incidentale proposto.
Napoli, 18.11.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE VO FA
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