Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2025, proposto da
MA SP, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1212/25 r.d.i., reso in data 19 febbraio 2025 dal Giudice di Pace di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. TO OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto dal Giudice di Pace di Catania il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, pronunciato nei confronti del Ministero della Giustizia, per la complessiva somma di euro 408,75, interessi di mora come da domanda, oltre le spese dello stesso procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 140,00, di cui € 21,50 per spese, € 118,50 per compensi, spese generali al 15% sui compensi, c.p.a. e I.V.A. (se dovuta) come per legge e spese successive occorrende.
Ha aggiunto che il suddetto decreto ingiuntivo, notificato in data 22 febbraio 2025, non opposto nei termini di legge, è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 8 aprile 2025, munito della prescritta formula esecutiva e notificato in forma esecutiva in data 16 aprile 2025.
In assenza di spontanea esecuzione da parte del Ministero ingiunto, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta .
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto riportato in fatto, il Collegio dichiara il ricorso fondato.
Rileva, infatti, il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dal decreto ingiuntivo in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria, al riguardo, un’espressa statuizione del giudice.
Il Ministero della Giustizia dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso il medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
L’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna, altresì, il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE NA AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TO OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO OL | SE NA AR |
IL SEGRETARIO