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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4333/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
nato il 09.03.1965 a Clevelandia/MT, (Brasile) Per_1 Parte_1
nato il [...] a [...]/MT, (Brasile); Persona_2
nata il [...] a [...]/MT, (Brasile); Controparte_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Zucchetta del Foro di Treviso.
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.10.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
1 In data 26.10.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste dei ricorrenti.
In data 26.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 15.11.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 12.11.2024, parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Va preliminarmente osservato che i ricorrenti nel ricorso introduttivo hanno dedotto di essere stati costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria italiana per veder riconosciuta e dichiarata la loro cittadinanza italiana, essendovi passaggi in linea materna antecedenti al 1948.
Il Tribunale rileva che nella linea di discendenza, così come riportata nel ricorso e attestata nella relativa documentazione, non risultano passaggi in linea materna antecedenti al 1948. Pertanto,
i ricorrenti, trattandosi di riconoscimento in linea paterna, avrebbero potuto presentare istanza di riconoscimento al Competente Consolato in Brasile ai sensi della L.91/1992. Parte_2
Tuttavia, la mancata presentazione della domanda in via amministrativa non incide sulla procedibilità in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza
è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa . Inoltre,
è fatto notorio che i Consolati Italiani in Brasile hanno tempi di avvio e conclusione del procedimento del tutto imprevedibili e, in ogni caso, eccessivamente lunghi rispetto all'interesse della parte al riconoscimento del suo diritto. Vi è pertanto assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, di un'eventuale richiesta presentata dai ricorrenti. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
2 Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
In primo luogo, i ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis – cittadino italiano, nato a [...] il giorno 26 marzo 1850, figlio Persona_3
di e , emigrato in Brasile – non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_4 Persona_5
brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo.
Risulta inoltre risolta la questione oggetto dell'odierno procedimento sulla problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni
Unite della Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
3 Risulta altresì sufficientemente provata la linea di discendenza mediante la produzione di relativa documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio). Segnatamente, la documentazione prodotta in atti dimostra che:
- Dal matrimonio tra e , celebrato a Caneva (PN), in data Persona_3 Parte_3
26/03/1877, nasceva un figlio:
o nato a [...]çalves/RS, (Brasile) in data 15.11.1890, il quale Controparte_3 si univa in matrimonio con e dall'unione nasceva un figlio: Controparte_4
nato a [...]çalves/RS, (Brasile) in data Parte_4
25/06/1925,il quale si univa in matrimonio con e Controparte_5 dall'unione nasceva una figlio:
➢ l'odierno ricorrente nato a Parte_5
Clevelnadia/PR, (Brasile) il 09.03.1965, il quale si univa in matrimonio con e dall'unione nascevano due figli: Controparte_6
✓ L'odierno ricorrente nato a [...]/MT, (Brasile) in data Persona_2
14.08.1992;
✓ L'odierna ricorrente nata a [...]/MT, (Brasile) in data Controparte_1
25.02.1999.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo
4 pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_2 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 02.01.2025
Il Giudice
Carmela Giuffrida
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