Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6811.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Marasco Solazzo dom.
CONTRO
CP_
Avvocatura
Scci spa
Parte ricorrente ha adito in data 24.6.22 questo Tribunale avverso l'avviso di addebito notificatale in data 18.5.22 chiedendone l'annullamento con accertamento della illegittimità della iscrizione di ufficio nella gestione commercianti e la prescrizione del credito azionato;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Allo scopo evidenzia:
-di essere amministratore unico di S. VO LS (società in liquidazione dal 27.11.20) di cui è socio al 49% e di essersi occupato esclusivamente della direzione dell'impresa , della gestione operativa, della tenuta dei libri e scritture contabili;
in violazione dell'art.24 dlgs 46.99 e nonostante detto contenzioso, abbia CP_3 notificato l'avviso in esame;
-come sussista un frazionamento del credito ed una duplicazione dei crediti azionati;
-come non sussistano i presupposti per la iscrizione nella gestione commercianti.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia come la iscrizione alla gestione commercianti sia intervenuta su espressa richiesta in sede di iscrizione della società S. VO LS nel registro delle imprese;
come l'avviso in esame sia relativo al pagamento della I (in realtà III) e II rata ivs per il
2015 i cui termini di pagamento scadevano in data 16.11.15 e 16.2.16 sicchè considerata la sospensione dei termini a causa dell'emergenza sanitaria alcuna prescrizione può ritenersi maturata;
come la domanda di iscrizione alla gestione commercianti precluda la possibilità di contestarne la fondatezza.
Preliminarmente si deve dichiarare improcedibile il ricorso nei confronti di Scci spa in difetto di prova dell'avvenuta notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione della udienza di discussione.
L'avviso di addebito è relativo alle rate II e III del 2015 a titolo ivs gestione commercianti entro il minimale.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come il ricorrente abbia costituito con la teste S. VO LS che tuttavia non è mai stata operativa sicchè alcuno dei soci ha svolto alcuna attività salvo il ricorrente il ruolo di amministratore unico;
come la società non abbia prodotto alcun reddito.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc. Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullità dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Ritenuta la tempestività dell'opposizione, ma non di una agli atti esecutivi e rilevato che l'avviso di addebito è relativo alle rate II e III 2015 sicchè non emerge alcuna duplicazione di pretesa contributiva né risulta frazionamento del credito azionato in sede processuale;
si deve osservare quanto segue.
Recita l'art.1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “ Esercenti attività commerciali.
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
E' noto, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 19-11-2012, n.
20268]
L'iscrizione in detta gestione, tuttavia, sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del
1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti [Cass.,
Sez. L - , Ordinanza n. 1684 del 26/01/2021].
E cosi in giurisprudenza si è osservato come nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n.
160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza [Cass. civ. Sez. lavoro, 28-02-2017, n.
5210 ] la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26-02-
2016, n. 3835 ].
In particolare, “ai fini dell'iscrizione […] alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie - ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dettata con il D.L.
31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 - occorre nondimeno che ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dalla L. L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ed in particolare che il socio partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza"
(requisito previsto alla lett. c);
che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo;
sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto Pa sociale della (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017)” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.,
(ud. 17/05/2017) 02-10-2017, n. 22990], “valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. Nella specie,
S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti [Cass., Sez. L.,
Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; Cass.
4.5.18 n.10763].
Nella specie parte ricorrente ha provato il mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa sì da rendere illegittima la iscrizione nella gestione commercianti, emergendo dalla produzione documentale effettuata la sostanziale inattività della società nel 2015, siccome riferita dal teste escusso;
sì da rendere non prospettabile lo svolgimento di attività lavorativa dell'opponente nella società.
Si deve pertanto annullare l'avviso opposto e disporre la cancellazione di parte ricorrente dalla gestione commercianti in relazione al periodo oggetto di causa.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
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Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di Scci spa;
CP_ annulla l'avviso opposto e condanna alla cancellazione di parte opponente dalla gestione commercianti in relazione al periodo oggetto di causa ed a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 43,00 per spese ed euro 1865,00 per competenze, oltre accessori ex lege da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova