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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 27710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27710 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da TT IN, nato a [...] allo ON (CS), il 04/03/1976, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 19/07/2023; visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dellfavv.to Giorgia EC, che si è riportata al ricorso ed ai motivi nuovi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO /2, Penale Sent. Sez. 5 Num. 27710 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/03/2024 1. Con ordinanza del 11/08/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da IN TT avverso l'ordinanza con la quale il 20/06/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e per la tentata estorsione di cui al capo 13, all'esito di indagini che avevano coinvolto un numero elevato di persone gravitanti attorno alla cosca Abbruzzese di Lauropoli. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IN TT, a mezzo del difensore avv. Rosetta Rago, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo al profilo inerente alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe considerato il lungo tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nonché la circostanza che all'indagato sia ascritto un solo reato-fine e che non siano ravvisabili in capo allo stesso ruoli di vertice dell'associazione. Evidente sarebbe la disparità di trattamento riservata ad altro indagato, Cosimo Abbruzzese, nei cui confronti l'originaria misura degli arresti domiciliari è stata annullata tenendó conto della rilevanza del tempo silente. In ogni caso, il Tribunale non ha motivato circa l'idoneità di misure meno afflittive, ed in particolare degli arresti domiciliari. 3. Con motivi nuovi inviati a mezzo pec in data 25/02/2024, l'avv.to Giorgia EC ha contestato la qualificazione del fatto di cui al capo 13) come estorsione ambientale, deducendo la mancanza di minacce, alla luce del contenuto delle intercettazioni, nonché l'insussistenza del compendio indiziario in riferimento alla partecipazione all'associazione, di cui al capo 1). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di IN TT è inammissibile. 1. Anzitutto, è inammissibilmente dedotta la violazione di legge. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Laddove il ricorrente denuncia la violazione di legge, in realtà censura genericamente la motivazione sulle esigenze cautelari. Le doglianze, sotto tale profilo, sono generiche, perché omettono un reale confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato, in positivo e senza avvalersi di presunzioni, in ordine alla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa indole, valorizzando il ruolo ancora attuale del ricorrente nel sodalizio, ed anche la circostanza che a lui sia ascritto un grave reato-fine (circostanza che di per sé rende inconferente il richiamo, contenuto nel ricorso, ad altro correo cui non è ascritto alcun reato-fine). Il Tribunale (cfr. in particolare pag. 11 dell'ordinanza impugnata) ha, del tutto logicamente, considerato irrilevante la risalenza nel tempo dei fatti, in considerazione dell'appartenenza remota al sodalizio, della piena disponibilità rispetto ad esso dimostrata dal ricorrente e della messa a disposizione, da parte dello stesso, della propria attività imprenditoriale, allo scopo di procurare al sodalizio le autovetture delle quali vi era bisogno. 2. Quanto ai motivi nuovi, gli stessi sono manifestamente inammissibili, alla luce del principio ermeneutico secondo cui "Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti 'de libertate', l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione. (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023, Guarnaccia Sergio, Rv. 284036, in cui la Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura in un caso in cui il ricorso originario aveva riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza). Nel caso in esame, infatti, con il ricorso sono stati sottoposti al vaglio di legittimità, indiscutibilmente, solo profili attinenti alle esigenze cautelari, senza alcuna deduzione riferibile alla sussistenza del compendio indiziario, profili, questi ultimi, dedotti per la prima volta con i motivi nuovi. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla 3 cassa delle ammende. Si dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/03/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dellfavv.to Giorgia EC, che si è riportata al ricorso ed ai motivi nuovi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO /2, Penale Sent. Sez. 5 Num. 27710 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/03/2024 1. Con ordinanza del 11/08/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da IN TT avverso l'ordinanza con la quale il 20/06/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e per la tentata estorsione di cui al capo 13, all'esito di indagini che avevano coinvolto un numero elevato di persone gravitanti attorno alla cosca Abbruzzese di Lauropoli. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IN TT, a mezzo del difensore avv. Rosetta Rago, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo al profilo inerente alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe considerato il lungo tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nonché la circostanza che all'indagato sia ascritto un solo reato-fine e che non siano ravvisabili in capo allo stesso ruoli di vertice dell'associazione. Evidente sarebbe la disparità di trattamento riservata ad altro indagato, Cosimo Abbruzzese, nei cui confronti l'originaria misura degli arresti domiciliari è stata annullata tenendó conto della rilevanza del tempo silente. In ogni caso, il Tribunale non ha motivato circa l'idoneità di misure meno afflittive, ed in particolare degli arresti domiciliari. 3. Con motivi nuovi inviati a mezzo pec in data 25/02/2024, l'avv.to Giorgia EC ha contestato la qualificazione del fatto di cui al capo 13) come estorsione ambientale, deducendo la mancanza di minacce, alla luce del contenuto delle intercettazioni, nonché l'insussistenza del compendio indiziario in riferimento alla partecipazione all'associazione, di cui al capo 1). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di IN TT è inammissibile. 1. Anzitutto, è inammissibilmente dedotta la violazione di legge. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Laddove il ricorrente denuncia la violazione di legge, in realtà censura genericamente la motivazione sulle esigenze cautelari. Le doglianze, sotto tale profilo, sono generiche, perché omettono un reale confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato, in positivo e senza avvalersi di presunzioni, in ordine alla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa indole, valorizzando il ruolo ancora attuale del ricorrente nel sodalizio, ed anche la circostanza che a lui sia ascritto un grave reato-fine (circostanza che di per sé rende inconferente il richiamo, contenuto nel ricorso, ad altro correo cui non è ascritto alcun reato-fine). Il Tribunale (cfr. in particolare pag. 11 dell'ordinanza impugnata) ha, del tutto logicamente, considerato irrilevante la risalenza nel tempo dei fatti, in considerazione dell'appartenenza remota al sodalizio, della piena disponibilità rispetto ad esso dimostrata dal ricorrente e della messa a disposizione, da parte dello stesso, della propria attività imprenditoriale, allo scopo di procurare al sodalizio le autovetture delle quali vi era bisogno. 2. Quanto ai motivi nuovi, gli stessi sono manifestamente inammissibili, alla luce del principio ermeneutico secondo cui "Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti 'de libertate', l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione. (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023, Guarnaccia Sergio, Rv. 284036, in cui la Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura in un caso in cui il ricorso originario aveva riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza). Nel caso in esame, infatti, con il ricorso sono stati sottoposti al vaglio di legittimità, indiscutibilmente, solo profili attinenti alle esigenze cautelari, senza alcuna deduzione riferibile alla sussistenza del compendio indiziario, profili, questi ultimi, dedotti per la prima volta con i motivi nuovi. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla 3 cassa delle ammende. Si dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/03/2024