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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere
dr. Alessandro Brancaccio Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 56/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 2802/2020 emessa il 22/7/2020 e depositata il 28/7/2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Aliberti, elettivamente domiciliata presso RT
lo studio del predetto difensore in Salerno via M. Greco 3 - Appellante
E
in proprio e in qualità di erede di rappresentata e difesa dall'avv. Enrico CP Persona_1
Montera, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Postiglione Corso
Vittorio Emanuele n. 181 – Appellata e appellante incidentale
– non costituita Controparte_2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e hanno convenuto in giudizio e , RT Controparte_2 CP Persona_1
chiedendo che venissero condannate in solido al risarcimento dei danni rispettivamente subiti a causa del sinistro verificatosi in Contursi Terme in data 22/10/2006. In particolare gli attori hanno rappresentato che il giorno 22/10/2006 verso le ore 21,00 RT
, dopo avere provveduto alla chiusura dei locali commerciali situati in Contursi via G.
[...]
Carducci n. 22 e n. 24, mentre si accingeva a salire a bordo dell'autoveicolo tg. BV734FX di proprietà
di , parcheggiato innanzi ai predetti locali, veniva colpito da calcinacci e cemento Controparte_2
distaccatisi dal balcone dell'appartamento di proprietà di e situato al secondo CP Persona_1
piano del medesimo stabile in cui erano ricompresi i suindicati locali commerciali;
i calcinacci ed il cemento cadevano anche sul tetto e sul parabrezza del veicolo.
, pertanto, ha agito in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni correlati alle RT
lesioni subite a causa del suindicato incidente, sostenendo di avere riportato un'invalidità permanente nella misura del 5%, un'invalidità temporanea totale per 20 giorni e un'invalidità temporanea parziale per 50 giorni e di avere sostenuto spese mediche per l'importo di euro 105,16; a sua volta CP_2
ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per i danni riportati dalla vettura di sua
[...]
proprietà.
1.1. e , costituitesi in giudizio, dopo avere precisato che nell'anno 2006 erano CP Persona_1
proprietarie, in qualità di eredi di dell'appartamento situato al secondo piano in Persona_2
Contursi Terme alla via G. Carducci, alienato nel 2008 a , hanno resistito ed hanno Controparte_3
concluso per il rigetto delle domande.
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 28/7/2020, in accoglimento delle domande, ha condannato le convenute in solido al pagamento della somma di euro 5.302,91 oltre interessi in favore di e al pagamento dell'ulteriore somma di euro 650,00 oltre interessi in favore di RT
; nel contempo ha condannato le convenute al pagamento delle spese processuali, Controparte_2
comprese le spese di C.T.U..
1.3.Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato RT
il 13/1/2021, evocando in giudizio e;
l'appellante ha criticato la sentenza CP Persona_1
impugnata nella parte relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.4. , costituitasi in giudizio in proprio e in qualità di erede di , in via preliminare CP Persona_1
ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di CP_2
, parte del giudizio di primo grado e litisconsorte necessario;
inoltre ha eccepito
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del gravame e nel contempo ha proposto appello incidentale nei confronti sia di sia di RT
. Controparte_2
ha concluso, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di , per CP Controparte_2
la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale e per l'accoglimento del gravame incidentale con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. La Corte con ordinanza depositata il 5/7/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.Ragioni di ordine logico impongono di esaminare dapprima l'appello incidentale proposto da CP
, in proprio e in qualità di erede di , qualità allegata nella comparsa di costituzione e
[...] Persona_1
risposta, comprovata attraverso la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ( da cui risulta che è l'unica erede di CP
deceduta il 4/1/2019) e non contestata dalla controparte ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. Persona_1
12065/2014).
3. In primis il Collegio ritiene che va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da , in proprio e in qualità di erede di , nei confronti di . CP Persona_1 Controparte_2
Giova premettere che – come emerge dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado riportato al precedente punto 1. della presente sentenza - e hanno RT Controparte_2
articolato due distinte domande risarcitorie nei confronti di e : ciascuna parte CP Persona_1 ha agito in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi il
22/10/2006.
Le cause, pertanto, sono scindibili con la conseguenza che – come già argomentato con l'ordinanza depositata il 27/5/2021 – non ricorrono le condizioni per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
in definitiva l'appellante incidentale avrebbe dovuto notificare Controparte_2
l'impugnazione nei confronti di nel rispetto dei termini di impugnazione con la Controparte_2
conseguenza che, in assenza di tale notificazione, l'appello incidentale proposto nei confronti di
è inammissibile. Controparte_2
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale la norma dell'art. 343 comma 1 c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 c.p.c. - senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione - è
applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già
costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado;
in tale evenienza se l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il Giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c.; se, invece, l'impugnazione ( come accaduto nel caso di specie) ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 11676/1994;
Cass. n. 9649/2011; Cass. Sezioni Unite n. 11676/2024 anche in motivazione).
4. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione incidentale formulata da , in CP
proprio e in qualità di erede di , nei confronti di , è infondata e, pertanto, Persona_1 RT
va rigettata. 5. In primo luogo l'appellante incidentale ha criticato la sentenza impugnata, sostenendo che il
Tribunale è pervenuto all'affermazione della responsabilità delle convenute sulla base di un'erronea valutazione delle emergenze processuali. Il Giudice a quo – precisa – ha valorizzato la CP
deposizione di , la quale ha riferito che il sinistro si è verificato in sua presenza, Testimone_1
trascurando di considerare che la deposizione è inattendibile per le seguenti ragioni: a) la teste ha dichiarato di avere visto il distacco dei calcinacci dal balcone, nonostante l'incidente si fosse verificato di sera, verso le ore 21,00 del 22/10/2006, e – come peraltro dichiarato dalla stessa
[...]
– fosse illuminata da lampioni soltanto il marciapiede lungo il quale camminava la teste e Tes_1
non anche quello sul lato opposto ove si è verificato il sinistro;
b) dopo avere Testimone_1
visionato le fotografie mostratele nel corso della deposizione, pur avendo riconosciuto il luogo dell'incidente, non è stata in grado di indicare “il punto esatto” in cui è avvenuto il distacco dei calcinacci;
c) è “ strano” che i locali commerciali di fossero aperti il giorno in cui RT
si è verificato il sinistro ( 22/10/2026) poiché era domenica;
è “strano” anche il fatto che i locali siano stati chiusi alle ore 21.00. Il Tribunale – prosegue l'appellante incidentale – non ha tenuto conto della consulenza di parte redatta dagli ingegneri e da cui risulta che la Persona_3 Persona_4
dinamica del sinistro descritta dall'attore è incompatibile con lo stato dei luoghi.
Le critiche sono prive di pregio.
La teste ha reso delle dichiarazioni puntuali e precise, in linea con la dinamica del Testimone_1
sinistro descritta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La teste, infatti, ha riferito che verso la metà di ottobre 2006 una sera, intorno alle ore 20.30/21.00,
mentre camminava lungo la via G. Carducci in Contursi Terme, vide alcuni calcinacci staccarsi dal balcone situato al secondo piano del fabbricato in cui erano ricompresi i locali di;
RT
ha precisato che i calcinacci colpirono mentre si accingeva ad entrare in macchina RT
e nel contempo caddero anche sul predetto veicolo.
ha aggiunto di essersi avvicinata a e di avere constatato che Testimone_1 RT
perdeva sangue dalla testa ed accusava dolore alla spalla sinistra;
ha ricordato che sopraggiunsero sul posto anche altre persone per soccorrere e di essersi allontanata perché doveva RT
ritornare a casa per allattare la sua figlioletta.
La teste, inoltre, dopo avere visionato le fotografie prodotte dagli attori, ha riconosciuto il luogo in cui si è verificato il sinistro ed il balcone da cui si sono distaccati i calcinacci;
ancora, ha precisato che camminava lungo il marciapiede opposto rispetto a quello in cui si è verificato il sinistro,
aggiungendo che soltanto il marciapiede da lei percorso era illuminato da lampioni.
Ciò posto, replicando ai rilievi dell'appellante incidentale, va subito chiarito che non vi è motivo di dubitare della credibilità della teste per il fatto che il locale commerciale di fosse RT
aperto di domenica e fosse rimasto aperto fino alle ore 21.00 circa.
Invero il Collegio – al di là del dato pur degno di nota che né gli attori nell'atto introduttivo del giudizio né la teste hanno rappresentato che i locali fossero aperti al pubblico, ben potendo il titolare dell'esercizio commerciale accedere al locale anche per ragioni diverse dall'esercizio dell'attività
commerciale - osserva che non è affatto “strano” che i locali commerciali di fossero RT
aperti di domenica in quanto, come emerge dalla disciplina dettata dal D.lgvo n. 14/1998, il divieto di apertura domenicale per gli esercizi commerciali non è assoluto ma è derogabile (cfr. in particolare articolo 11 comma 5 e art 12 del predetto D.lgvo ); inoltre non è affatto “strano” che i locali siano stati chiusi verso le ore 21.00, trattandosi di orario compatibile con quello indicato dal D.lgvo n.
14/1998 (cfr. art 11 comma 2 che individua quale orario di apertura la fascia oraria dalle 7.00 alle
22.00).
La teste, inoltre, ha riferito che i calcinacci sono caduti dal balcone situato al secondo piano dello stabile in cui si trovano anche i locali di e per di più ha riconosciuto, senza alcuna RT
esitazione, nelle foto prodotte dagli attori e visionate nel corso della deposizione, i luoghi in cui si è
verificato l'incidente ed il balcone da cui si sono distaccati i calcinacci.
In particolare le foto raffigurano il balcone al secondo piano con evidenti segni di distacco di intonaco nella parte sottostante di talchè è evidente che la teste – avendo fin dall'inizio della deposizione riferito che i calcinacci si erano distaccati dal balcone situato al secondo piano – allorchè ha dichiarato, dopo avere visto le foto, di riconoscere il balcone da cui si erano distaccati i calcinacci,
abbia inteso riferirsi poprio al balcone situato al secondo piano ( cfr. produzione fotografica in atti).
E allora non vi è spazio per sostenere che la teste non abbia indicato il “punto preciso” in cui sono distaccati i calcinacci che hanno colpito . RT
Quanto, poi, al rilievo che fosse illuminato con lampioni soltanto il marciapiede lungo il quale camminava e non anche il lato opposto in cui si è verificato l'incidente ad avviso Testimone_1
della Corte tale considerazione non è sufficiente per escludere che la teste abbia potuto vedere la caduta dei calcinacci, essendo ragionevole ritenere che la pubblica illuminazione abbia assicurato,
seppure indirettamente, anche la visibilità del lato opposto.
D'altronde la testimonianza di risulta riscontrata da una pluralità di emergenze Testimone_1
processuali, segnatamente: a) la documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice da cui si evince la presenza di calcinacci sul luogo del sinistro;
le dichiarazioni del teste il Testimone_2
quale, sebbene non fosse stato presente al momento della caduta dei calcinacci, ha dichiarato di avere visto qualche giorno dopo la verificazione dell'incidente in questione dei calcinacci lungo la strada situata innanzi ai locali commerciali di;
b) la deposizione di che RT Controparte_3
ha riferito di avere acquistato l'appartamento situato al secondo piano, sovrastante i locali commerciali di , in epoca successiva alla verificazione dell'incidente oggetto della RT
presente controversia e nel contempo ha dichiarato di avere riparato i balconi e di avere ottenuto per tale motivo uno sconto di euro 800,00 sul prezzo di acquisto dell'immobile; c) la testimonianza dell'ing. consulente di parte attrice, il quale ha confermato il contenuto della Testimone_3
propria relazione redatta in data 13/11/2006, immediatamente dopo la verificazione del sinistro;
in particolare l'ing. : 1) ha verificato che la parte sottostante dei balconi sovrastanti i locali Tes_3
terranei di proprietà di risultavano intonacati con malta di calce e cemento;
2) ha RT
riscontrato che al momento dell'accertamento da lui espletato il balcone dell'appartamento di proprietà degli eredi (ossia e ) situato al secondo piano Persona_2 Persona_1 CP
presentava evidenti segni di degrado in quanto in più punti si erano distaccati sia l'intonaco sia il sottostante copriferro in cemento, lasciando scoperto il ferro dell'armatura che si era ossidato ed ha segnalato il pericolo di ulteriori distacchi;
3) ha precisato che il balcone dell'appartamento situato al piano superiore risultava oggetto di un recente intervento di manutenzione, mentre il balcone dell'unità abitativa al primo piano, pur necessitando di un intervento di manutenzione, si trovava in una condizione migliore del balcone situato al secondo piano (cfr. relazione tecnica in atti); d) la certificazione medica dell'ospedale di IV IT da cui risulta che è stato RT
ricoverato in data 22/10/2006 alle ore 23,30 con diagnosi di entrata: “trauma contusivo cranico –
trauma contusivo spalla sinistra” ed è stato dimesso il 25/10/2006 con la seguente diagnosi:
“contusione cranica – contusione escoriata spalla sinistra”.
In definitiva le emergenze processuali innanzi illustrate confermano il nucleo centrale della testimonianza di ossia il distacco dei calcinacci dal balcone di proprietà di Testimone_1 [...]
e e le lesioni riportate da alla testa e alla spalla la sera del Per_1 CP RT
22/10/2006.
In tale contesto probatorio ad avviso della Corte non possono trarsi elementi favorevoli per la posizione dell'appellante incidentale dalla relazione di parte redatta dagli ingegneri e Persona_3
in data 21/5/2012. Persona_4
Va in primo luogo rimarcato che la relazione è stata stilata in epoca di gran lunga successiva alla
Per_ verificazione del sinistro;
l'ing. e l'ing. , pertanto, non hanno potuto verificare lo stato Per_4
dei luoghi al momento dell'incidente sicchè la loro affermazione circa il buono stato di conservazione del balcone situato al secondo piano non supera l'accertamento effettuato dal consulente della controparte ing. pochi giorni dopo la verificazione dell'incidente inerente allo stato di Tes_3
degrado del balcone di proprietà di e , tanto più ove si consideri che la teste Persona_1 CP
– come già evidenziato - ha riferito di avere acquistato l'appartamento situato al Controparte_3
secondo piano, sovrastante i locali commerciali di , in epoca successiva alla RT
verificazione dell'incidente e di avere riparato il balcone in questione. Per_ Chiarito tale profilo, il Collegio osserva che l'ing. e l'ing. hanno sostenuto che un Per_4
eventuale distacco di intonaco dal balcone situato al secondo piano avrebbe avuto una traiettoria di tipo verticale, impattando cosi con il calpestio del balcone sottostante ed in minima parte con la sottostante ringhiera;
hanno poi precisato che “ nel caso di impatto con la ringhiera, non avendo a
disposizione una superficie ampia, il frammento può subire una deviazione nella traiettoria e quindi
una parte di essa potrebbe verosimilmente raggiungere il piano sottostante”; in tale evenienza –
proseguono i consulenti di parte – i frammenti per la loro dimensione ridotta, ove avessero colpito
, “ non erano in grado di provocare danni di una certa entità così come lamentato RT
dalla parte attrice” ( cfr. relazione tecnica in atti in particolare pagine 4 – 5 - 7).
E' evidente che i consulenti di parte non hanno escluso che un distacco dell'intonaco dal balcone situato al secondo piano avrebbe potuto colpire;
quanto, poi, alla considerazione RT
Per_ degli ingegneri e circa l'entità dei danni che tale distacco di intonaco avrebbe Per_4
provocato la Corte osserva che l'entità dei danni subiti da è comprovata dalla RT
certificazione medica prodotta in giudizio e dall'espletata C.T.U. medico legale che, come di seguito sarà precisato, è idonea ad orientare il convincimento del Giudicante.
6. L'appellante incidentale ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla quantificazione dei danni non patrimoniali liquidati in favore di , sostenendo che RT
erroneamente il Giudice a quo ha basato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U.
medico legale;
l'esperto di ufficio – precisa – ha effettuato una valutazione “ CP
sproporzionata ed esagerata” rispetto alla diagnosi “contusione cranica – contusione escoriata
spalla sinistra” effettuata dal presidio ospedaliero di al momento del ricovero di Persona_5
e alla relativa prognosi di tre giorni. Il C.T.U. – osserva l'appellante incidentale – RT
ha concluso che è affetto da una “ sindrome soggettiva post traumatica” senza RT
alcun riscontro obiettivo, essendosi basato soltanto sulla relazione di parte attrice redatta dal dr.
e sulle dichiarazioni di . L'ausiliario di ufficio – prosegue Persona_6 RT CP
- ha visitato a distanza di oltre 9 anni dalla verificazione dell'incidente ed ha
[...] RT riconosciuto un'invalidità permanente del 3 – 4% valorizzando la sintomatologia riferita da RT
e trascurando di considerare l'assenza di certificazione medica specialistica che comprovi il
[...]
nesso di causalità tra la patologia riscontrata e le lesioni subite a causa del sinistro del 22/10/2006.
L'esperto di ufficio – aggiunge l'appellante incidentale - ha quantificato l'invalidità temporanea totale in 20 giorni e l'invalidità temporanea parziale in 50 giorni nonostante dalla disamina della cartella clinica prodotta in giudizio si evince che fu ricoverato il 22/10/2026 e fu RT
dimesso il 25/10/2026.
Le censure non sono condivisibili.
La Corte ritiene che correttamente il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U. medico legale, precisa, scevra da contraddizioni e per di più non contrastata da una prova scientifica di segno contrario.
In particolare dalla disamina della relazione tecnica di ufficio emerge che il C.T.U. – dr. Per_7
specialista in neurologia e psichiatria - ha incentrato le proprie valutazioni non solo sulla
[...]
sintomatologia a lui riferita da ma anche sulla puntuale disamina della RT
documentazione sanitaria prodotta in giudizio, costituita sia dalla cartella clinica relativa al ricovero di presso l'ospedale di la sera del 22/10/2006, immediatamente dopo RT Persona_5
la verificazione del sinistro, sia dalla documentazione sanitaria successiva.
In particolare l'ausiliario di ufficio – dopo avere esaminato la cartella clinica inerente al ricovero dell'attore presso il presidio ospedaliero innanzi indicato da cui emerge che è stato RT
ricoverato in data 22/10/2006 in chirurgia “ per trauma contusivo cranico e trauma contusivo della
spalla sinistra” ed è stato dimesso il 25/10/2006 – ha valutato anche: a) il certificato medico del dr.
del 26/10/2006: “prognosi quindici giorni”; b) il certificato medico del dr. del Per_8 Per_8
10/11/2006: “ prognosi quindici giorni”; c) la certificazione medica relativa alla visita neurochirurgica presso l'Azienda Ospedaliera San. del Controparte_4
18/11/2006 da cui risulta : “ note di rallentamento psichico, cervicalgia con contrattura muscolatura
paravertebrale cervicale, riferita cefalea con vertigini;
prescritta terapia medica, collare di Shanz e controllo a venti giorni”; d) la certificazione medica inerente alla visita neurochirurgica presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona del 7/12/2006 da cui emerge: “
contrattura muscolatura paravertebrale cervicale con limitazione funzionale dei movimenti di flesso
estensione rotazione del collo;
prescritto collare di Shanz per altri trenta giorni” ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pag. 2).
Sulla base di tale documentazione, complessivamente valutata, l'esperto di ufficio, ha concluso che
è affetto da “ sindrome soggettiva post traumatica” la quale “si caratterizza per il RT
persistere di disturbi quali cefalea, vertigini, cervicalgia in assenza di riscontro obiettivo e
strumentale di lesioni” ed ha quantificato l'invalidità permanente nella misura del 3 – 4%. ( cfr.
elaborato tecnico di ufficio pag. 2).
In particolare il C.T.U. – replicando ai rilievi del difensore delle convenute – ha precisato che sussiste il nesso di causalità tra il trauma cranico subito da e la riscontrata sindrome RT
soggettiva post traumatica in quanto “ la precoce insorgenza e la persistenza di sintomatologia
vertiginosa e cefalgica esprimono un'avvenuta sofferenza cerebrale anche se minima e non
riscontrata alla TC ” ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 4).
In tale contesto ad avviso del Collegio non vi è spazio per la censura dell'appellante incidentale con riferimento all'invalidità permanente riscontrata dall'esperto di ufficio giacchè quest'ultimo – a differenza di quanto prospettato da – non ha basato le sue valutazioni soltanto sulla CP
sintomatologia a lui riferita da , ma ha dato conto della precoce insorgenza di tale RT
sintomatologia comprovata dalla visita neurologica effettuata da presso l'ospedale RT
di Salerno dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Oliveta Citra ove era stato diagnostica un trauma contusivo cranico;
l'esperto di ufficio, inoltre, ha specificato che la patologia riscontrata non implica un riscontro obiettivo di carattere strumentale, precisando che la precoce insorgenza della sintomatologia comprova il nesso causale tra la sindrome soggettiva post – traumatica e il trauma cranico diretta conseguenza dell'incidente verificatosi il 22/10/2006. Ad avviso della Corte non vi è spazio neppure per la censura che involge il riconoscimento e la durata dell'invalidità temporanea totale e parziale – quantificata dall'esperto di ufficio rispettivamente in giorini 20 e giorni 50 – poiché l'appellante incidentale ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sulla durata del ricovero ospedaliero ( pari a giorni 3), mentre correttamente il C.T.U. ha valorizzato anche la documentazione innanzi indicata che dimostra come , una volta dimesso RT
dall'ospedale di , non ha potuto riprendere immediatamente le ordinarie attività. Persona_5
Va, infatti, ricordato che ad ogni lesione dell'integrità psicofisica consegue, di norma, un certo periodo di malattia, che può essere più o meno lungo e più o meno impeditivo delle ordinarie attività
del soggetto leso;
in esito a questo periodo si colloca la guarigione che può avvenire con o senza postumi permanenti.
Sia il periodo di malattia e convalescenza, sia la guarigione con postumi, costituiscono ipotesi di danno alla salute: il primo è danno perché, costringendo il soggetto leso ad una totale o parziale inattività, gli impedisce lo svolgimento delle ordinarie attività vitali;
il secondo è danno perché, in ragione dell'efficacia invalidante dei postumi, riduce proporzionalmente la possibilità del leso di attendere alle proprie ordinarie attività.
Questi due tipi di danno, pur appartenendo allo stesso genere, vanno tenuti distinti, in particolare il periodo di malattia e di convalescenza rileva ai fini dell'invalidità temporanea, mentre la guarigione con postumi viene designata come invalidità permanente.
Ebbene il C.T.U., ai fini dell'individuazione dell'invalidità temporanea totale e parziale,
correttamente ha tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta in giudizio, innanzi indicata,
che dimostra come il periodo di malattia e convalescenza non si è esaurito con il periodo di ricovero ospedaliero.
7.Passando alla disamina dell'appello principale proposto da , il Collegio in via RT
preliminare osserva che l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può trovare ingresso. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/ 2018; Cass. S.U. n
3648/2022).
Orbene nel caso di specie l'appellante - come si evince dal tenore della censura che di seguito sarà
analizzata – ha indicato in maniera chiara e precisa sia la statuizione impugnata sia le doglianze tese a superare le ragioni della decisione impugnata.
8. Ciò posto, la Corte ritiene che l'appello principale è fondato e, pertanto, va accolto.
9. Giova premettere che il Giudice a quo – dopo avere valorizzato gli esiti dell'espletata C.T.U.
medico legale – con riferimento alla quantificazione del danno ha così argomentato: “ pertanto
considerato che il al momento del sinistro aveva 56 anni di età spetta euro 2.570,70 per Pt_1
danno biologico, euro 949,80 per ITT ed euro 1.187,25 per ITP per un totale di euro 4.707,75 oltre
euro 105,16 per spese mediche documentate, per un totale di euro 4.812,91”; il Tribunale, inoltre, “
in assenza di allegazioni specifiche”, ha riconosciuto l'ulteriore importo di euro 490,00, a titolo di personalizzazione del danno ( pari al “10% del danno biologico come innanzi indicato”), liquidando così complessivamente i danni subiti dall'attore in euro 5.302,91 oltre interessi ( cfr. sentenza impugnata pag. 5).
ha criticato la suindicata statuizione, lamentando che il Giudice di primo grado RT
nella liquidazione del danno biologico non ha tenuto conto delle tabelle del Tribunale di IL
ancorchè la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che le predette tabelle rappresentano “il criterio generale” per la liquidazione del danno biologico in grado di assicurare la parità di trattamento per i soggetti danneggiati. Ne consegue – osserva l'appellante che “ sulla scorta delle
valutazione del C.T.U. e in virtù dei parametri di cui alle tabelle di IL anno 2018 a RT
andava riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non la
[...]
somma complessiva di euro 11,936,41 espressa all'attualità alla data di precisazione delle
conclusioni, così determinata: euro 5.055,00 a titolo di danno da invalidità permanente (4%), euro
1.960,00 a titolo di invalidità temporanea totale ( 20 gg. I.T.T.), euro 2.450,00 a titolo di invalidità
temporanea parziale (50 gg. I.T.T. al 50%), euro 2.366,25 a titolo di personalizzazione del danno,
euro 105,16 a titolo di spese mediche documentate, oltre interessi legali” e rivalutazione monetaria (
cfr. atto di appello pagine 5 e 7).
La doglianza merita di essere condivisa.
Invero il Giudice di prime cure, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, ha liquidato il danno biologico subito da senza esplicitare il criterio adottato e RT
certamente, come di seguito sarà esplicitato, senza tenere conto delle tabelle del Tribunale di IL.
A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che
“nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione
della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione
delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in
misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari;
garantisce tale uniformità di
trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di IL, essendo
esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3
Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa
del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano
in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” ( cfr. Cass. n. 12408/2011; Cass. n.
19506/2024). Orbene il danno biologico subito da va liquidato secondo le tabelle del Tribunale RT
di IL ( anno 2018, così come espressamente richiesto dall'appellante), non essendo emerse circostanze tali da legittimare il ricorso a criteri diversi di liquidazione.
La liquidazione del danno biologico secondo la tabella milanese è maggiore rispetto a quella effettuata dal Giudice a quo che, senza alcuna giustificazione, si è discostato dai parametri della tabella milanese omettendo, peraltro, di indicare il criterio applicato.
In particolare - tenuto conto degli esiti dell'espletata C.T.U. medico legale e del fatto che RT
al momento del sinistro aveva 56 anni - a titolo di danno biologico vanno liquidati i seguenti
[...]
importi: a) euro 3.616,00 a titolo di invalidità permanente ( pari al 3%, avendo l'esperto di ufficio quantificato il grado di invalidità permanente nella misura del 3 – 4%); b) euro 1.960,00 a titolo di invalidità temporanea totale ( la tabella milanese prevede la somma di euro 98,00 al giorno per l'invalidità temporanea totale e l'ausiliario di ufficio ha determinato in giorni 20 il periodo di invalidità temporanea totale); c) euro 2.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale ( la tabella milanese prevede la somma di euro 98,00 al giorno per l'invalidità temporanea totale e l'ausiliario di ufficio ha determinato in giorni 50 il periodo di invalidità temporanea parziale).
L'importo complessivo del danno biologico ammonta ad euro 8.026,00, oltre rivalutazione monetaria dall'1/1/2019 ( essendo stata applicata la tabella del Tribunale di IL del 2018 come richiesto dall'appellante) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale sull' importo devalutato alla data del sinistro ( 22/10/2006) e di anno in anno rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché interessi al tasso legale sulla complessiva somma come innanzi determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
alla somma innanzi indicata va aggiunto l'importo di euro 105,16 per spese mediche e,
dunque, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, importo questo già riconosciuto dal Tribunale
e non contestato dalle parti processuali con i rispettivi gravami;
sul predetto importo vanno calcolati gli interessi al tasso legale come indicato nella sentenza impugnata. Merita di essere precisato che nella fattispecie in esame, una volta liquidato il danno biologico secondo la tabella di IL ( anno 2018), non vi è spazio per il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di “personalizzazione” del danno posto che non ha provato, e ancor RT
prima neppure allegato, circostanze specifiche indicative di un pregiudizio superiore rispetto a quello di regola subito da persone della sua stessa età al momento del fatto illecito [ cfr. Cass. n. 5984/2025
– in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che << in tema di danno non patrimoniale da
lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio
equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può
essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento >>; cfr. anche Cass. n.
31681/2024; Cass. n. 5856/2021].
10. Le argomentazioni esposte conducono: a) all'accoglimento dell'appello principale proposto da e alla conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che , in RT CP
proprio e in qualità di erede di , va condannata al pagamento delle somme innanzi indicate Persona_1
in favore di;
b) alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale RT
formulato da , in proprio e in qualità di erede di , nei confronti di CP Persona_1 CP_2
; c) al rigetto dell'appello incidentale articolato da , in proprio e in qualità di erede
[...] CP
di , nei confronti di . Persona_1 Controparte_2
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali giova ricordare che il Giudice di appello ,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 23639/2024 anche in motivazione;
Cass. n. 27056/2021; Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Nella vicenda in esame la riforma della sentenza impugnata ha inciso sul quantum debeatur, ma non anche sullo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali effettuata dal
Tribunale di talchè resta ferma la liquidazione operata dal Giudice a quo.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza;
, in CP
proprio e in qualità di erede di , pertanto, va condannata al pagamento delle spese Persona_1
processuali in favore del difensore antistatario di;
tali spese vanno liquidate come RT
in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata.
Infine va dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2802/2020 emessa dal Tribunale di Salerno, nonché RT
sull'appello incidentale formulato da , in proprio e in qualità di erede di , così CP Persona_1
provvede:
1.accoglie l'appello principale proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza RT
impugnata, condanna , in proprio e in qualità di erede di , al pagamento, in CP Persona_1
favore di , della somma di euro 8.026,00, oltre rivalutazione monetaria RT
dall'1/1/2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale sull'
importo devalutato alla data del sinistro ( 22/10/2006) e di anno in anno rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché interessi al tasso legale sulla complessiva somma come innanzi determinata dalla data di pubblicazione della presente e fino all'effettivo soddisfo;
condanna , in proprio e in qualità di erede di , al pagamento dell'ulteriore importo di euro CP Persona_1
105,16 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, importo questo già riconosciuto dal Tribunale
oltre interessi al tasso legale come indicato nella sentenza impugnata;
2.dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato da , in proprio e in qualità CP
di erede di , nei confronti di;
Persona_1 Controparte_2
3.rigetta l'appello incidentale articolato da , in proprio e in qualità di erede di , CP Persona_1
nei confronti di;
RT
4.conferma nel resto la sentenza impugnata;
5. condanna , in proprio e in qualità di erede di , al pagamento delle spese CP Persona_1
processuali del giudizio di secondo grado in favore del difensore antistatario di , RT
spese che liquida in euro 1.984,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
6. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione incidentale.
Salerno, 16/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere
dr. Alessandro Brancaccio Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 56/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 2802/2020 emessa il 22/7/2020 e depositata il 28/7/2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Aliberti, elettivamente domiciliata presso RT
lo studio del predetto difensore in Salerno via M. Greco 3 - Appellante
E
in proprio e in qualità di erede di rappresentata e difesa dall'avv. Enrico CP Persona_1
Montera, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Postiglione Corso
Vittorio Emanuele n. 181 – Appellata e appellante incidentale
– non costituita Controparte_2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e hanno convenuto in giudizio e , RT Controparte_2 CP Persona_1
chiedendo che venissero condannate in solido al risarcimento dei danni rispettivamente subiti a causa del sinistro verificatosi in Contursi Terme in data 22/10/2006. In particolare gli attori hanno rappresentato che il giorno 22/10/2006 verso le ore 21,00 RT
, dopo avere provveduto alla chiusura dei locali commerciali situati in Contursi via G.
[...]
Carducci n. 22 e n. 24, mentre si accingeva a salire a bordo dell'autoveicolo tg. BV734FX di proprietà
di , parcheggiato innanzi ai predetti locali, veniva colpito da calcinacci e cemento Controparte_2
distaccatisi dal balcone dell'appartamento di proprietà di e situato al secondo CP Persona_1
piano del medesimo stabile in cui erano ricompresi i suindicati locali commerciali;
i calcinacci ed il cemento cadevano anche sul tetto e sul parabrezza del veicolo.
, pertanto, ha agito in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni correlati alle RT
lesioni subite a causa del suindicato incidente, sostenendo di avere riportato un'invalidità permanente nella misura del 5%, un'invalidità temporanea totale per 20 giorni e un'invalidità temporanea parziale per 50 giorni e di avere sostenuto spese mediche per l'importo di euro 105,16; a sua volta CP_2
ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per i danni riportati dalla vettura di sua
[...]
proprietà.
1.1. e , costituitesi in giudizio, dopo avere precisato che nell'anno 2006 erano CP Persona_1
proprietarie, in qualità di eredi di dell'appartamento situato al secondo piano in Persona_2
Contursi Terme alla via G. Carducci, alienato nel 2008 a , hanno resistito ed hanno Controparte_3
concluso per il rigetto delle domande.
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 28/7/2020, in accoglimento delle domande, ha condannato le convenute in solido al pagamento della somma di euro 5.302,91 oltre interessi in favore di e al pagamento dell'ulteriore somma di euro 650,00 oltre interessi in favore di RT
; nel contempo ha condannato le convenute al pagamento delle spese processuali, Controparte_2
comprese le spese di C.T.U..
1.3.Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato RT
il 13/1/2021, evocando in giudizio e;
l'appellante ha criticato la sentenza CP Persona_1
impugnata nella parte relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.4. , costituitasi in giudizio in proprio e in qualità di erede di , in via preliminare CP Persona_1
ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di CP_2
, parte del giudizio di primo grado e litisconsorte necessario;
inoltre ha eccepito
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del gravame e nel contempo ha proposto appello incidentale nei confronti sia di sia di RT
. Controparte_2
ha concluso, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di , per CP Controparte_2
la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale e per l'accoglimento del gravame incidentale con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. La Corte con ordinanza depositata il 5/7/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.Ragioni di ordine logico impongono di esaminare dapprima l'appello incidentale proposto da CP
, in proprio e in qualità di erede di , qualità allegata nella comparsa di costituzione e
[...] Persona_1
risposta, comprovata attraverso la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ( da cui risulta che è l'unica erede di CP
deceduta il 4/1/2019) e non contestata dalla controparte ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. Persona_1
12065/2014).
3. In primis il Collegio ritiene che va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da , in proprio e in qualità di erede di , nei confronti di . CP Persona_1 Controparte_2
Giova premettere che – come emerge dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado riportato al precedente punto 1. della presente sentenza - e hanno RT Controparte_2
articolato due distinte domande risarcitorie nei confronti di e : ciascuna parte CP Persona_1 ha agito in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi il
22/10/2006.
Le cause, pertanto, sono scindibili con la conseguenza che – come già argomentato con l'ordinanza depositata il 27/5/2021 – non ricorrono le condizioni per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
in definitiva l'appellante incidentale avrebbe dovuto notificare Controparte_2
l'impugnazione nei confronti di nel rispetto dei termini di impugnazione con la Controparte_2
conseguenza che, in assenza di tale notificazione, l'appello incidentale proposto nei confronti di
è inammissibile. Controparte_2
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale la norma dell'art. 343 comma 1 c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 c.p.c. - senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione - è
applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già
costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado;
in tale evenienza se l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il Giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c.; se, invece, l'impugnazione ( come accaduto nel caso di specie) ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 11676/1994;
Cass. n. 9649/2011; Cass. Sezioni Unite n. 11676/2024 anche in motivazione).
4. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione incidentale formulata da , in CP
proprio e in qualità di erede di , nei confronti di , è infondata e, pertanto, Persona_1 RT
va rigettata. 5. In primo luogo l'appellante incidentale ha criticato la sentenza impugnata, sostenendo che il
Tribunale è pervenuto all'affermazione della responsabilità delle convenute sulla base di un'erronea valutazione delle emergenze processuali. Il Giudice a quo – precisa – ha valorizzato la CP
deposizione di , la quale ha riferito che il sinistro si è verificato in sua presenza, Testimone_1
trascurando di considerare che la deposizione è inattendibile per le seguenti ragioni: a) la teste ha dichiarato di avere visto il distacco dei calcinacci dal balcone, nonostante l'incidente si fosse verificato di sera, verso le ore 21,00 del 22/10/2006, e – come peraltro dichiarato dalla stessa
[...]
– fosse illuminata da lampioni soltanto il marciapiede lungo il quale camminava la teste e Tes_1
non anche quello sul lato opposto ove si è verificato il sinistro;
b) dopo avere Testimone_1
visionato le fotografie mostratele nel corso della deposizione, pur avendo riconosciuto il luogo dell'incidente, non è stata in grado di indicare “il punto esatto” in cui è avvenuto il distacco dei calcinacci;
c) è “ strano” che i locali commerciali di fossero aperti il giorno in cui RT
si è verificato il sinistro ( 22/10/2026) poiché era domenica;
è “strano” anche il fatto che i locali siano stati chiusi alle ore 21.00. Il Tribunale – prosegue l'appellante incidentale – non ha tenuto conto della consulenza di parte redatta dagli ingegneri e da cui risulta che la Persona_3 Persona_4
dinamica del sinistro descritta dall'attore è incompatibile con lo stato dei luoghi.
Le critiche sono prive di pregio.
La teste ha reso delle dichiarazioni puntuali e precise, in linea con la dinamica del Testimone_1
sinistro descritta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La teste, infatti, ha riferito che verso la metà di ottobre 2006 una sera, intorno alle ore 20.30/21.00,
mentre camminava lungo la via G. Carducci in Contursi Terme, vide alcuni calcinacci staccarsi dal balcone situato al secondo piano del fabbricato in cui erano ricompresi i locali di;
RT
ha precisato che i calcinacci colpirono mentre si accingeva ad entrare in macchina RT
e nel contempo caddero anche sul predetto veicolo.
ha aggiunto di essersi avvicinata a e di avere constatato che Testimone_1 RT
perdeva sangue dalla testa ed accusava dolore alla spalla sinistra;
ha ricordato che sopraggiunsero sul posto anche altre persone per soccorrere e di essersi allontanata perché doveva RT
ritornare a casa per allattare la sua figlioletta.
La teste, inoltre, dopo avere visionato le fotografie prodotte dagli attori, ha riconosciuto il luogo in cui si è verificato il sinistro ed il balcone da cui si sono distaccati i calcinacci;
ancora, ha precisato che camminava lungo il marciapiede opposto rispetto a quello in cui si è verificato il sinistro,
aggiungendo che soltanto il marciapiede da lei percorso era illuminato da lampioni.
Ciò posto, replicando ai rilievi dell'appellante incidentale, va subito chiarito che non vi è motivo di dubitare della credibilità della teste per il fatto che il locale commerciale di fosse RT
aperto di domenica e fosse rimasto aperto fino alle ore 21.00 circa.
Invero il Collegio – al di là del dato pur degno di nota che né gli attori nell'atto introduttivo del giudizio né la teste hanno rappresentato che i locali fossero aperti al pubblico, ben potendo il titolare dell'esercizio commerciale accedere al locale anche per ragioni diverse dall'esercizio dell'attività
commerciale - osserva che non è affatto “strano” che i locali commerciali di fossero RT
aperti di domenica in quanto, come emerge dalla disciplina dettata dal D.lgvo n. 14/1998, il divieto di apertura domenicale per gli esercizi commerciali non è assoluto ma è derogabile (cfr. in particolare articolo 11 comma 5 e art 12 del predetto D.lgvo ); inoltre non è affatto “strano” che i locali siano stati chiusi verso le ore 21.00, trattandosi di orario compatibile con quello indicato dal D.lgvo n.
14/1998 (cfr. art 11 comma 2 che individua quale orario di apertura la fascia oraria dalle 7.00 alle
22.00).
La teste, inoltre, ha riferito che i calcinacci sono caduti dal balcone situato al secondo piano dello stabile in cui si trovano anche i locali di e per di più ha riconosciuto, senza alcuna RT
esitazione, nelle foto prodotte dagli attori e visionate nel corso della deposizione, i luoghi in cui si è
verificato l'incidente ed il balcone da cui si sono distaccati i calcinacci.
In particolare le foto raffigurano il balcone al secondo piano con evidenti segni di distacco di intonaco nella parte sottostante di talchè è evidente che la teste – avendo fin dall'inizio della deposizione riferito che i calcinacci si erano distaccati dal balcone situato al secondo piano – allorchè ha dichiarato, dopo avere visto le foto, di riconoscere il balcone da cui si erano distaccati i calcinacci,
abbia inteso riferirsi poprio al balcone situato al secondo piano ( cfr. produzione fotografica in atti).
E allora non vi è spazio per sostenere che la teste non abbia indicato il “punto preciso” in cui sono distaccati i calcinacci che hanno colpito . RT
Quanto, poi, al rilievo che fosse illuminato con lampioni soltanto il marciapiede lungo il quale camminava e non anche il lato opposto in cui si è verificato l'incidente ad avviso Testimone_1
della Corte tale considerazione non è sufficiente per escludere che la teste abbia potuto vedere la caduta dei calcinacci, essendo ragionevole ritenere che la pubblica illuminazione abbia assicurato,
seppure indirettamente, anche la visibilità del lato opposto.
D'altronde la testimonianza di risulta riscontrata da una pluralità di emergenze Testimone_1
processuali, segnatamente: a) la documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice da cui si evince la presenza di calcinacci sul luogo del sinistro;
le dichiarazioni del teste il Testimone_2
quale, sebbene non fosse stato presente al momento della caduta dei calcinacci, ha dichiarato di avere visto qualche giorno dopo la verificazione dell'incidente in questione dei calcinacci lungo la strada situata innanzi ai locali commerciali di;
b) la deposizione di che RT Controparte_3
ha riferito di avere acquistato l'appartamento situato al secondo piano, sovrastante i locali commerciali di , in epoca successiva alla verificazione dell'incidente oggetto della RT
presente controversia e nel contempo ha dichiarato di avere riparato i balconi e di avere ottenuto per tale motivo uno sconto di euro 800,00 sul prezzo di acquisto dell'immobile; c) la testimonianza dell'ing. consulente di parte attrice, il quale ha confermato il contenuto della Testimone_3
propria relazione redatta in data 13/11/2006, immediatamente dopo la verificazione del sinistro;
in particolare l'ing. : 1) ha verificato che la parte sottostante dei balconi sovrastanti i locali Tes_3
terranei di proprietà di risultavano intonacati con malta di calce e cemento;
2) ha RT
riscontrato che al momento dell'accertamento da lui espletato il balcone dell'appartamento di proprietà degli eredi (ossia e ) situato al secondo piano Persona_2 Persona_1 CP
presentava evidenti segni di degrado in quanto in più punti si erano distaccati sia l'intonaco sia il sottostante copriferro in cemento, lasciando scoperto il ferro dell'armatura che si era ossidato ed ha segnalato il pericolo di ulteriori distacchi;
3) ha precisato che il balcone dell'appartamento situato al piano superiore risultava oggetto di un recente intervento di manutenzione, mentre il balcone dell'unità abitativa al primo piano, pur necessitando di un intervento di manutenzione, si trovava in una condizione migliore del balcone situato al secondo piano (cfr. relazione tecnica in atti); d) la certificazione medica dell'ospedale di IV IT da cui risulta che è stato RT
ricoverato in data 22/10/2006 alle ore 23,30 con diagnosi di entrata: “trauma contusivo cranico –
trauma contusivo spalla sinistra” ed è stato dimesso il 25/10/2006 con la seguente diagnosi:
“contusione cranica – contusione escoriata spalla sinistra”.
In definitiva le emergenze processuali innanzi illustrate confermano il nucleo centrale della testimonianza di ossia il distacco dei calcinacci dal balcone di proprietà di Testimone_1 [...]
e e le lesioni riportate da alla testa e alla spalla la sera del Per_1 CP RT
22/10/2006.
In tale contesto probatorio ad avviso della Corte non possono trarsi elementi favorevoli per la posizione dell'appellante incidentale dalla relazione di parte redatta dagli ingegneri e Persona_3
in data 21/5/2012. Persona_4
Va in primo luogo rimarcato che la relazione è stata stilata in epoca di gran lunga successiva alla
Per_ verificazione del sinistro;
l'ing. e l'ing. , pertanto, non hanno potuto verificare lo stato Per_4
dei luoghi al momento dell'incidente sicchè la loro affermazione circa il buono stato di conservazione del balcone situato al secondo piano non supera l'accertamento effettuato dal consulente della controparte ing. pochi giorni dopo la verificazione dell'incidente inerente allo stato di Tes_3
degrado del balcone di proprietà di e , tanto più ove si consideri che la teste Persona_1 CP
– come già evidenziato - ha riferito di avere acquistato l'appartamento situato al Controparte_3
secondo piano, sovrastante i locali commerciali di , in epoca successiva alla RT
verificazione dell'incidente e di avere riparato il balcone in questione. Per_ Chiarito tale profilo, il Collegio osserva che l'ing. e l'ing. hanno sostenuto che un Per_4
eventuale distacco di intonaco dal balcone situato al secondo piano avrebbe avuto una traiettoria di tipo verticale, impattando cosi con il calpestio del balcone sottostante ed in minima parte con la sottostante ringhiera;
hanno poi precisato che “ nel caso di impatto con la ringhiera, non avendo a
disposizione una superficie ampia, il frammento può subire una deviazione nella traiettoria e quindi
una parte di essa potrebbe verosimilmente raggiungere il piano sottostante”; in tale evenienza –
proseguono i consulenti di parte – i frammenti per la loro dimensione ridotta, ove avessero colpito
, “ non erano in grado di provocare danni di una certa entità così come lamentato RT
dalla parte attrice” ( cfr. relazione tecnica in atti in particolare pagine 4 – 5 - 7).
E' evidente che i consulenti di parte non hanno escluso che un distacco dell'intonaco dal balcone situato al secondo piano avrebbe potuto colpire;
quanto, poi, alla considerazione RT
Per_ degli ingegneri e circa l'entità dei danni che tale distacco di intonaco avrebbe Per_4
provocato la Corte osserva che l'entità dei danni subiti da è comprovata dalla RT
certificazione medica prodotta in giudizio e dall'espletata C.T.U. medico legale che, come di seguito sarà precisato, è idonea ad orientare il convincimento del Giudicante.
6. L'appellante incidentale ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla quantificazione dei danni non patrimoniali liquidati in favore di , sostenendo che RT
erroneamente il Giudice a quo ha basato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U.
medico legale;
l'esperto di ufficio – precisa – ha effettuato una valutazione “ CP
sproporzionata ed esagerata” rispetto alla diagnosi “contusione cranica – contusione escoriata
spalla sinistra” effettuata dal presidio ospedaliero di al momento del ricovero di Persona_5
e alla relativa prognosi di tre giorni. Il C.T.U. – osserva l'appellante incidentale – RT
ha concluso che è affetto da una “ sindrome soggettiva post traumatica” senza RT
alcun riscontro obiettivo, essendosi basato soltanto sulla relazione di parte attrice redatta dal dr.
e sulle dichiarazioni di . L'ausiliario di ufficio – prosegue Persona_6 RT CP
- ha visitato a distanza di oltre 9 anni dalla verificazione dell'incidente ed ha
[...] RT riconosciuto un'invalidità permanente del 3 – 4% valorizzando la sintomatologia riferita da RT
e trascurando di considerare l'assenza di certificazione medica specialistica che comprovi il
[...]
nesso di causalità tra la patologia riscontrata e le lesioni subite a causa del sinistro del 22/10/2006.
L'esperto di ufficio – aggiunge l'appellante incidentale - ha quantificato l'invalidità temporanea totale in 20 giorni e l'invalidità temporanea parziale in 50 giorni nonostante dalla disamina della cartella clinica prodotta in giudizio si evince che fu ricoverato il 22/10/2026 e fu RT
dimesso il 25/10/2026.
Le censure non sono condivisibili.
La Corte ritiene che correttamente il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U. medico legale, precisa, scevra da contraddizioni e per di più non contrastata da una prova scientifica di segno contrario.
In particolare dalla disamina della relazione tecnica di ufficio emerge che il C.T.U. – dr. Per_7
specialista in neurologia e psichiatria - ha incentrato le proprie valutazioni non solo sulla
[...]
sintomatologia a lui riferita da ma anche sulla puntuale disamina della RT
documentazione sanitaria prodotta in giudizio, costituita sia dalla cartella clinica relativa al ricovero di presso l'ospedale di la sera del 22/10/2006, immediatamente dopo RT Persona_5
la verificazione del sinistro, sia dalla documentazione sanitaria successiva.
In particolare l'ausiliario di ufficio – dopo avere esaminato la cartella clinica inerente al ricovero dell'attore presso il presidio ospedaliero innanzi indicato da cui emerge che è stato RT
ricoverato in data 22/10/2006 in chirurgia “ per trauma contusivo cranico e trauma contusivo della
spalla sinistra” ed è stato dimesso il 25/10/2006 – ha valutato anche: a) il certificato medico del dr.
del 26/10/2006: “prognosi quindici giorni”; b) il certificato medico del dr. del Per_8 Per_8
10/11/2006: “ prognosi quindici giorni”; c) la certificazione medica relativa alla visita neurochirurgica presso l'Azienda Ospedaliera San. del Controparte_4
18/11/2006 da cui risulta : “ note di rallentamento psichico, cervicalgia con contrattura muscolatura
paravertebrale cervicale, riferita cefalea con vertigini;
prescritta terapia medica, collare di Shanz e controllo a venti giorni”; d) la certificazione medica inerente alla visita neurochirurgica presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona del 7/12/2006 da cui emerge: “
contrattura muscolatura paravertebrale cervicale con limitazione funzionale dei movimenti di flesso
estensione rotazione del collo;
prescritto collare di Shanz per altri trenta giorni” ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pag. 2).
Sulla base di tale documentazione, complessivamente valutata, l'esperto di ufficio, ha concluso che
è affetto da “ sindrome soggettiva post traumatica” la quale “si caratterizza per il RT
persistere di disturbi quali cefalea, vertigini, cervicalgia in assenza di riscontro obiettivo e
strumentale di lesioni” ed ha quantificato l'invalidità permanente nella misura del 3 – 4%. ( cfr.
elaborato tecnico di ufficio pag. 2).
In particolare il C.T.U. – replicando ai rilievi del difensore delle convenute – ha precisato che sussiste il nesso di causalità tra il trauma cranico subito da e la riscontrata sindrome RT
soggettiva post traumatica in quanto “ la precoce insorgenza e la persistenza di sintomatologia
vertiginosa e cefalgica esprimono un'avvenuta sofferenza cerebrale anche se minima e non
riscontrata alla TC ” ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 4).
In tale contesto ad avviso del Collegio non vi è spazio per la censura dell'appellante incidentale con riferimento all'invalidità permanente riscontrata dall'esperto di ufficio giacchè quest'ultimo – a differenza di quanto prospettato da – non ha basato le sue valutazioni soltanto sulla CP
sintomatologia a lui riferita da , ma ha dato conto della precoce insorgenza di tale RT
sintomatologia comprovata dalla visita neurologica effettuata da presso l'ospedale RT
di Salerno dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Oliveta Citra ove era stato diagnostica un trauma contusivo cranico;
l'esperto di ufficio, inoltre, ha specificato che la patologia riscontrata non implica un riscontro obiettivo di carattere strumentale, precisando che la precoce insorgenza della sintomatologia comprova il nesso causale tra la sindrome soggettiva post – traumatica e il trauma cranico diretta conseguenza dell'incidente verificatosi il 22/10/2006. Ad avviso della Corte non vi è spazio neppure per la censura che involge il riconoscimento e la durata dell'invalidità temporanea totale e parziale – quantificata dall'esperto di ufficio rispettivamente in giorini 20 e giorni 50 – poiché l'appellante incidentale ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sulla durata del ricovero ospedaliero ( pari a giorni 3), mentre correttamente il C.T.U. ha valorizzato anche la documentazione innanzi indicata che dimostra come , una volta dimesso RT
dall'ospedale di , non ha potuto riprendere immediatamente le ordinarie attività. Persona_5
Va, infatti, ricordato che ad ogni lesione dell'integrità psicofisica consegue, di norma, un certo periodo di malattia, che può essere più o meno lungo e più o meno impeditivo delle ordinarie attività
del soggetto leso;
in esito a questo periodo si colloca la guarigione che può avvenire con o senza postumi permanenti.
Sia il periodo di malattia e convalescenza, sia la guarigione con postumi, costituiscono ipotesi di danno alla salute: il primo è danno perché, costringendo il soggetto leso ad una totale o parziale inattività, gli impedisce lo svolgimento delle ordinarie attività vitali;
il secondo è danno perché, in ragione dell'efficacia invalidante dei postumi, riduce proporzionalmente la possibilità del leso di attendere alle proprie ordinarie attività.
Questi due tipi di danno, pur appartenendo allo stesso genere, vanno tenuti distinti, in particolare il periodo di malattia e di convalescenza rileva ai fini dell'invalidità temporanea, mentre la guarigione con postumi viene designata come invalidità permanente.
Ebbene il C.T.U., ai fini dell'individuazione dell'invalidità temporanea totale e parziale,
correttamente ha tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta in giudizio, innanzi indicata,
che dimostra come il periodo di malattia e convalescenza non si è esaurito con il periodo di ricovero ospedaliero.
7.Passando alla disamina dell'appello principale proposto da , il Collegio in via RT
preliminare osserva che l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può trovare ingresso. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/ 2018; Cass. S.U. n
3648/2022).
Orbene nel caso di specie l'appellante - come si evince dal tenore della censura che di seguito sarà
analizzata – ha indicato in maniera chiara e precisa sia la statuizione impugnata sia le doglianze tese a superare le ragioni della decisione impugnata.
8. Ciò posto, la Corte ritiene che l'appello principale è fondato e, pertanto, va accolto.
9. Giova premettere che il Giudice a quo – dopo avere valorizzato gli esiti dell'espletata C.T.U.
medico legale – con riferimento alla quantificazione del danno ha così argomentato: “ pertanto
considerato che il al momento del sinistro aveva 56 anni di età spetta euro 2.570,70 per Pt_1
danno biologico, euro 949,80 per ITT ed euro 1.187,25 per ITP per un totale di euro 4.707,75 oltre
euro 105,16 per spese mediche documentate, per un totale di euro 4.812,91”; il Tribunale, inoltre, “
in assenza di allegazioni specifiche”, ha riconosciuto l'ulteriore importo di euro 490,00, a titolo di personalizzazione del danno ( pari al “10% del danno biologico come innanzi indicato”), liquidando così complessivamente i danni subiti dall'attore in euro 5.302,91 oltre interessi ( cfr. sentenza impugnata pag. 5).
ha criticato la suindicata statuizione, lamentando che il Giudice di primo grado RT
nella liquidazione del danno biologico non ha tenuto conto delle tabelle del Tribunale di IL
ancorchè la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che le predette tabelle rappresentano “il criterio generale” per la liquidazione del danno biologico in grado di assicurare la parità di trattamento per i soggetti danneggiati. Ne consegue – osserva l'appellante che “ sulla scorta delle
valutazione del C.T.U. e in virtù dei parametri di cui alle tabelle di IL anno 2018 a RT
andava riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non la
[...]
somma complessiva di euro 11,936,41 espressa all'attualità alla data di precisazione delle
conclusioni, così determinata: euro 5.055,00 a titolo di danno da invalidità permanente (4%), euro
1.960,00 a titolo di invalidità temporanea totale ( 20 gg. I.T.T.), euro 2.450,00 a titolo di invalidità
temporanea parziale (50 gg. I.T.T. al 50%), euro 2.366,25 a titolo di personalizzazione del danno,
euro 105,16 a titolo di spese mediche documentate, oltre interessi legali” e rivalutazione monetaria (
cfr. atto di appello pagine 5 e 7).
La doglianza merita di essere condivisa.
Invero il Giudice di prime cure, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, ha liquidato il danno biologico subito da senza esplicitare il criterio adottato e RT
certamente, come di seguito sarà esplicitato, senza tenere conto delle tabelle del Tribunale di IL.
A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che
“nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione
della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione
delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in
misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari;
garantisce tale uniformità di
trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di IL, essendo
esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3
Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa
del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano
in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” ( cfr. Cass. n. 12408/2011; Cass. n.
19506/2024). Orbene il danno biologico subito da va liquidato secondo le tabelle del Tribunale RT
di IL ( anno 2018, così come espressamente richiesto dall'appellante), non essendo emerse circostanze tali da legittimare il ricorso a criteri diversi di liquidazione.
La liquidazione del danno biologico secondo la tabella milanese è maggiore rispetto a quella effettuata dal Giudice a quo che, senza alcuna giustificazione, si è discostato dai parametri della tabella milanese omettendo, peraltro, di indicare il criterio applicato.
In particolare - tenuto conto degli esiti dell'espletata C.T.U. medico legale e del fatto che RT
al momento del sinistro aveva 56 anni - a titolo di danno biologico vanno liquidati i seguenti
[...]
importi: a) euro 3.616,00 a titolo di invalidità permanente ( pari al 3%, avendo l'esperto di ufficio quantificato il grado di invalidità permanente nella misura del 3 – 4%); b) euro 1.960,00 a titolo di invalidità temporanea totale ( la tabella milanese prevede la somma di euro 98,00 al giorno per l'invalidità temporanea totale e l'ausiliario di ufficio ha determinato in giorni 20 il periodo di invalidità temporanea totale); c) euro 2.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale ( la tabella milanese prevede la somma di euro 98,00 al giorno per l'invalidità temporanea totale e l'ausiliario di ufficio ha determinato in giorni 50 il periodo di invalidità temporanea parziale).
L'importo complessivo del danno biologico ammonta ad euro 8.026,00, oltre rivalutazione monetaria dall'1/1/2019 ( essendo stata applicata la tabella del Tribunale di IL del 2018 come richiesto dall'appellante) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale sull' importo devalutato alla data del sinistro ( 22/10/2006) e di anno in anno rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché interessi al tasso legale sulla complessiva somma come innanzi determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
alla somma innanzi indicata va aggiunto l'importo di euro 105,16 per spese mediche e,
dunque, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, importo questo già riconosciuto dal Tribunale
e non contestato dalle parti processuali con i rispettivi gravami;
sul predetto importo vanno calcolati gli interessi al tasso legale come indicato nella sentenza impugnata. Merita di essere precisato che nella fattispecie in esame, una volta liquidato il danno biologico secondo la tabella di IL ( anno 2018), non vi è spazio per il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di “personalizzazione” del danno posto che non ha provato, e ancor RT
prima neppure allegato, circostanze specifiche indicative di un pregiudizio superiore rispetto a quello di regola subito da persone della sua stessa età al momento del fatto illecito [ cfr. Cass. n. 5984/2025
– in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che << in tema di danno non patrimoniale da
lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio
equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può
essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento >>; cfr. anche Cass. n.
31681/2024; Cass. n. 5856/2021].
10. Le argomentazioni esposte conducono: a) all'accoglimento dell'appello principale proposto da e alla conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che , in RT CP
proprio e in qualità di erede di , va condannata al pagamento delle somme innanzi indicate Persona_1
in favore di;
b) alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale RT
formulato da , in proprio e in qualità di erede di , nei confronti di CP Persona_1 CP_2
; c) al rigetto dell'appello incidentale articolato da , in proprio e in qualità di erede
[...] CP
di , nei confronti di . Persona_1 Controparte_2
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali giova ricordare che il Giudice di appello ,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 23639/2024 anche in motivazione;
Cass. n. 27056/2021; Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Nella vicenda in esame la riforma della sentenza impugnata ha inciso sul quantum debeatur, ma non anche sullo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali effettuata dal
Tribunale di talchè resta ferma la liquidazione operata dal Giudice a quo.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza;
, in CP
proprio e in qualità di erede di , pertanto, va condannata al pagamento delle spese Persona_1
processuali in favore del difensore antistatario di;
tali spese vanno liquidate come RT
in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata.
Infine va dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2802/2020 emessa dal Tribunale di Salerno, nonché RT
sull'appello incidentale formulato da , in proprio e in qualità di erede di , così CP Persona_1
provvede:
1.accoglie l'appello principale proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza RT
impugnata, condanna , in proprio e in qualità di erede di , al pagamento, in CP Persona_1
favore di , della somma di euro 8.026,00, oltre rivalutazione monetaria RT
dall'1/1/2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale sull'
importo devalutato alla data del sinistro ( 22/10/2006) e di anno in anno rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché interessi al tasso legale sulla complessiva somma come innanzi determinata dalla data di pubblicazione della presente e fino all'effettivo soddisfo;
condanna , in proprio e in qualità di erede di , al pagamento dell'ulteriore importo di euro CP Persona_1
105,16 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, importo questo già riconosciuto dal Tribunale
oltre interessi al tasso legale come indicato nella sentenza impugnata;
2.dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato da , in proprio e in qualità CP
di erede di , nei confronti di;
Persona_1 Controparte_2
3.rigetta l'appello incidentale articolato da , in proprio e in qualità di erede di , CP Persona_1
nei confronti di;
RT
4.conferma nel resto la sentenza impugnata;
5. condanna , in proprio e in qualità di erede di , al pagamento delle spese CP Persona_1
processuali del giudizio di secondo grado in favore del difensore antistatario di , RT
spese che liquida in euro 1.984,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
6. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione incidentale.
Salerno, 16/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli