Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 11172 l'anno 2023 promosso da
nato in [...] l'[...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
di;
[...] CP_2
– resistente –
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008, depositato telematicamente il giorno
12 settembre 2023, l'odierno ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento della Controparte_1
di , emesso il giorno 30 giugno 2023 e notificato in
[...] CP_2 data 29 agosto 2023, con cui la predetta ha respinto la sua domanda CP_1
diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale, dando atto della sua ingiustificata assenza all'audizione fissata innanzi alla stessa.
Il ricorrente lamenta in ricorso l'erroneità della motivazione del provvedimento
1
L'Amministrazione resistente si è costituita con nota del Presidente della
Commissione Territoriale di Palermo richiamando i motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Con nota depositata il 22 settembre 2023 il Pubblico Ministero si è rimesso al
Tribunale al fine della valutazione della fondatezza del ricorso.
All'udienza del 15 maggio 2024 si è proceduto all'audizione personale del ricorrente.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione in forma cartolare, solo parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con cui ha allegato ulteriore documentazione lavorativa e ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********
2. Venendo al merito, il Collegio ritiene che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, della protezione internazionale, condividendosi le ragioni con cui la ha rigettato l'istanza di protezione dallo stesso presentata. CP_1
Va osservato, al riguardo, che il ricorrente - in occasione dell'audizione svolta innanzi al Tribunale di Palermo - ha affermato:
- di essere cittadino del Bangladesh;
- di avere perso il padre nel 2010 e di avere una famiglia di origine composta dalla madre, tre fratelli e due sorelle;
- di essere sposato e di avere quattro figli;
- di avere dovuto far fronte ai bisogni economici della propria famiglia dopo la morte del padre;
- di avere lasciato il proprio Paese in cerca di migliori condizioni lavorative;
- di avere contratto un prestito di 100.000 taka per espatriare e di averne restituito 8.000;
- di vivere a Ragusa e di lavorare nel settore agricolo con regolare contratto;
- di temere, in caso di rimpatrio, di non potere mantenere la propria famiglia
2 e di non potere restituire il prestito contratto (cfr. verbale di udienza del 15 maggio 2024).
3. Orbene, è incontestato oltre che evidente - alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente - che nel caso di specie non sussiste alcun rischio di “persecuzione” correlato a motivi di “razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica” nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico o sociale, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Il ricorrente, invero, ha lasciato il Paese di origine esclusivamente per motivi di natura economica.
Va, pertanto, confermata l'esclusione dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, neppure invocato in ricorso.
4. Non sussistono, poi, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, non potendosi nella specie ravvisare un pericolo di “danno grave” nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato.
Come è noto, a mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 251/07 è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto
Paese.
Sono considerati danni gravi ai sensi del citato art. 14: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
In relazione a quest'ultima ipotesi, è opportuno rammentare che, in forza del punto
35 della direttiva 2011/95/UE, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese, di norma non costituiscono di per sé una minaccia
3 individuale da definirsi come danno grave. Come pure allora chiarito dalla Corte di
Giustizia europea con le sentenze Diakitè ed rispettivamente del 30.1.2014 e Per_1
del 17.2.2009, ai fini dell'applicazione di tale disposizione l'esistenza di un conflitto armato interno può ritenersi in atto solo allorché le forze governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati, o quando due o più gruppi armati si scontrino tra loro (così CGUE Diakitè del 30.1.2014, punto 35). In secondo luogo, solo qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato raggiunga un livello molto elevato potrebbe ritenersi sussistere una minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile che ivi facesse rientro, precisando altresì che tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (così invece del 17.2.2009 punto 39). CP_3
Ciò precisato, nel caso in esame va esclusa la sussistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del citato art. 14, in relazione alle quali – alla luce di quanto sopra esposto
- nessun concreto ed attuale rischio è ravvisabile.
Il ricorrente, invero, ha dichiarato nel corso dell'audizione che il suo unico timore in caso di rimpatrio è quello di non potere mantenere la propria famiglia e di non potere restituire il prestito contratto, in gran parte già restituito.
Né, d'altronde, sono ravvisabili nel caso in esame i presupposti di cui al punto c) dell'art. 14 del d.lgs. 251/07.
Avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Bangladesh, invero, non risulta che in detto Stato ovvero anche soltanto in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato o esista comunque una situazione di “generalizzata violenza” di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio, registrandosi invece episodi di violenza, uccisioni ed arresti illegali che però hanno interessato specifiche categorie di persone (leaders del Partito nazionalista di opposizione-BNP, mezzi di informazione critici verso le autorità, giornalisti, blogger e difensori di diritti umani) fra le quali non rientra il ricorrente (v., ad esempio, il World
Report 2022 – Bangladesh dell'Human Rights Watch pubblicato il 13 gennaio 2022, il
4 World Report 2023 della stessa organizzazione pubblicato il 12 gennaio 2023 ed il più recente World Report 2024 di Human Rights Watch pubblicato in data 11 gennaio 2024; cfr. altresì il rapporto annuale sui diritti umani relativo al 2020 di Amnesty
International, pubblicato il 7 aprile 2021 e quello più recente relativo al 2022 pubblicato il 27 marzo 2023; tutti reperibili su www.ecoi.net).
Basti evidenziare, d'altronde, che con Decreto ministeriale del 7 maggio 2024 il
Bangladesh è stato inserito nel novero dei Paesi di origine sicura ai sensi di cui all'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, inclusione che è stata recentemente confermata dal D.l.
145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n.
25/2008, senza che da detta valutazione di sicurezza risulti esclusa alcuna zona territoriale.
5. Quanto alla domanda volta al riconoscimento della protezione speciale, alla luce della normativa ratione temporis applicabile in considerazione della data di presentazione dell'istanza di protezione (21 ottobre 2022, come emerge da mod. C/3 in atti) e tenuto conto di quanto allegato e documentato nel corso del giudizio, devono, invece, ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
Infatti, ai sensi del vigente art. 32, commi 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della CP_1
, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente
[...]
procedimento, alla stessa (e, conseguentemente al Tribunale in sede di opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti per l'eventuale trasmissione degli atti al
Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, la quale ha preso il posto della precedente protezione umanitaria.
Ciò premesso, nel caso in esame sussistono i presupposti di cui al citato art. 19, comma 1.1., nel testo – anteriore alla riforma di cui al DL 20/2023 conv. in L. 50/2023
- ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.
Si ritiene, infatti, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso il quale vive in Italia da maggio 2022 e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Lo stesso, in particolare, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa quale
5 bracciante agricolo alle dipendenze della “Soc. Agricola Hot Pepper & C. s.r.l.s.”, in forza più contratti a tempo determinato, dal 24 ottobre al 31 dicembre 2022, dall'11 gennaio al 31 dicembre 2023 e dal 2 maggio al 31 dicembre 2024 nonché di aver stipulato un nuovo contratto a tempo determinato dal 15 gennaio al 31 dicembre 2025 alle dipendenze della medesima società (cfr. comunicazioni unilav, certificazione unica 2024 e buste paga in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da diversi anni (cfr. mod C3, in atti) con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un paese di origine allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di conclamata crisi economica e sociale, ove il ricorrente è privo di riferimenti economici (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza per sé e la propria famiglia e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, può quindi predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Il Parziale accoglimento del ricorso induce a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa, domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto alla protezione speciale, ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, in favore del ricorrente con conseguente trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso il 2 aprile 2025
6 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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