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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2006/2023 R.G.sul ricorso depositato il 04/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Caterina Bilardi) Parte_1
nei confronti di ( difeso da Controparte_1
avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede .
“Dichiara cessata la materia del contendere . CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio alla parte ricorrente che liquida complessivamente, in 3000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) In via preliminare ed inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, ricorrendone i gravi motivi sopra enunciati;
2) Nel merito, accertare e dichiarare che nessuna violazione è stata commessa dal sig. per le Pt_1 motivazioni su esposte e, di conseguenza, annullare o dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001073807 emessa in data 30/03/2023 dall' e notificata in data Controparte_3
11/04/2023;
3) In subordine, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per omessa notifica nel termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981;
1 4) In ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983, in quanto non consente, nel caso di violazione di lieve entità, di rideterminare la sanzione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.
689/1981;
5) Con vittoria di spese e competenze, in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI-001073807 emessa in data 30/03/2023 da notificata in data 11/04/2023 della somma di € 10.000,00 quale sanzione CP_3 Controparte_3
amministrativa per il presunto mancato versamento dei contributi dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, relativi ai seguenti periodi:
- periodo 01/2016, importo quote non versate di € 100,25;
- periodo 02/2016, importo quote non versate di € 786,89;
- periodo 06/2016, importo quote non versate di € 141,76.
- la sanzione veniva comminata in ossequio all'articolo 2, comma 1bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983, nel testo riformato dall'art. 3, comma 6, del
D.Lgs n. 8/2016, a mente del quale “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
- tuttavia, il ricorrente non ha commesso la violazione contestata perché le inadempienze erano già state rateizzate presso l'Ente di Riscossione in data 02/12/2016 dall'obbligato in solido CP_4
- Inoltre, nelle more della vigenza del piano di rateizzazione (le cui singole rate sono state versate regolarmente dallo stesso obbligato in solido), la ha chiesto ed ottenuto CP_4 dall'Agente della Riscossione l'inserimento del predetto debito nella Definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, conv. Con modificazioni nella Legge n. 136/2018 (cd.
Rottamazione Ter).
- di conseguenza, l'applicazione della sanzione amministrativa si appalesa come illegittima, per i seguenti motivi:
INESISTENZA DELLA VIOLAZIONE PER PAGAMENTO RATEALE DEL DEBITO PRIMA
DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE , ; PER OMESSA NOTIFICA NEL
2 TERMINE DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 689/1981 ; . INCOSTITUZIONALITA'
DELL'ART. 2, COMMA 1 BIS, DEL D.L. N. 463/1983- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA.
***
Si costituiva l' come in epigrafe e contestava la domanda ma dava atto dell'intervenuta CP_2
rideterminazione della sanzione se accettata.
***
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa
CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
CP_
In corso di giudizio l' con le note scritte ha dichiarato il 14.1.2025 rileva che è stato adottato
l'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Tale provvedimento è stato notificato a controparte come da comunicazione istruttoria che pure si allega.
Si chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, ovvero mitigazione, delle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell resistente.> CP_1
Parte ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere .
Non vi è ragione per discostarsi essendo stato rimosso, in via di autotutela, il provvedimento impugnato
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio per il principio della causalità a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , pur ridotte al minimo nella fase decisionale perchè parte resistente ha definito bonariamente la causa .
Reggio Calabria, 21.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2006/2023 R.G.sul ricorso depositato il 04/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Caterina Bilardi) Parte_1
nei confronti di ( difeso da Controparte_1
avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede .
“Dichiara cessata la materia del contendere . CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio alla parte ricorrente che liquida complessivamente, in 3000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) In via preliminare ed inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, ricorrendone i gravi motivi sopra enunciati;
2) Nel merito, accertare e dichiarare che nessuna violazione è stata commessa dal sig. per le Pt_1 motivazioni su esposte e, di conseguenza, annullare o dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001073807 emessa in data 30/03/2023 dall' e notificata in data Controparte_3
11/04/2023;
3) In subordine, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per omessa notifica nel termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981;
1 4) In ulteriore subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983, in quanto non consente, nel caso di violazione di lieve entità, di rideterminare la sanzione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.
689/1981;
5) Con vittoria di spese e competenze, in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI-001073807 emessa in data 30/03/2023 da notificata in data 11/04/2023 della somma di € 10.000,00 quale sanzione CP_3 Controparte_3
amministrativa per il presunto mancato versamento dei contributi dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, relativi ai seguenti periodi:
- periodo 01/2016, importo quote non versate di € 100,25;
- periodo 02/2016, importo quote non versate di € 786,89;
- periodo 06/2016, importo quote non versate di € 141,76.
- la sanzione veniva comminata in ossequio all'articolo 2, comma 1bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983, nel testo riformato dall'art. 3, comma 6, del
D.Lgs n. 8/2016, a mente del quale “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
- tuttavia, il ricorrente non ha commesso la violazione contestata perché le inadempienze erano già state rateizzate presso l'Ente di Riscossione in data 02/12/2016 dall'obbligato in solido CP_4
- Inoltre, nelle more della vigenza del piano di rateizzazione (le cui singole rate sono state versate regolarmente dallo stesso obbligato in solido), la ha chiesto ed ottenuto CP_4 dall'Agente della Riscossione l'inserimento del predetto debito nella Definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, conv. Con modificazioni nella Legge n. 136/2018 (cd.
Rottamazione Ter).
- di conseguenza, l'applicazione della sanzione amministrativa si appalesa come illegittima, per i seguenti motivi:
INESISTENZA DELLA VIOLAZIONE PER PAGAMENTO RATEALE DEL DEBITO PRIMA
DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE , ; PER OMESSA NOTIFICA NEL
2 TERMINE DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 689/1981 ; . INCOSTITUZIONALITA'
DELL'ART. 2, COMMA 1 BIS, DEL D.L. N. 463/1983- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA.
***
Si costituiva l' come in epigrafe e contestava la domanda ma dava atto dell'intervenuta CP_2
rideterminazione della sanzione se accettata.
***
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa
CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
CP_
In corso di giudizio l' con le note scritte ha dichiarato il 14.1.2025 rileva che è stato adottato
l'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Tale provvedimento è stato notificato a controparte come da comunicazione istruttoria che pure si allega.
Si chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, ovvero mitigazione, delle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell resistente.> CP_1
Parte ricorrente ha aderito alla cessazione della materia del contendere .
Non vi è ragione per discostarsi essendo stato rimosso, in via di autotutela, il provvedimento impugnato
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio per il principio della causalità a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , pur ridotte al minimo nella fase decisionale perchè parte resistente ha definito bonariamente la causa .
Reggio Calabria, 21.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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