Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 759
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi

    Il Collegio ritiene l'eccezione infondata, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 27199/2017 e successive) che richiede una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze, ma non forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione. L'appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado e indicando i punti censurabili della sentenza.

  • Rigettato
    Errata motivazione dell'avviso di accertamento

    Il Collegio ritiene l'avviso correttamente motivato, avendo reso edotto il contribuente in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria, come richiesto dalla normativa (L. 241/1990; art. 7 L. 212/2000). La Suprema Corte (Cass. n. 13402/2020) afferma che l'obbligo motivazionale è assolto se l'atto manifesta i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, salvaguardando il diritto di difesa del contribuente.

  • Rigettato
    Mancata allegazione di documenti (delibere comunali)

    La doglianza è priva di fondamento. La Suprema Corte (Cass. ord. 23764/2024) ha affermato che le delibere comunali relative all'applicazione del tributo e alla determinazione delle tariffe non devono essere allegate agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi presunti conoscibili.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'area fabbricabile

    Il Collegio ritiene la doglianza infondata. La Suprema Corte (SU n. 25506/2006) ha stabilito che sono edificabili i terreni qualificati tali da uno strumento urbanistico, indipendentemente dall'approvazione regionale o da strumenti attuativi. La determinazione della base imponibile tiene conto del valore venale, e l'aspettativa di edificabilità apre alla valutabilità in concreto. L'appellante non ha dimostrato che i vincoli escludano totalmente il carattere edificabile e azzerino il valore. La perizia tecnica prodotta riconosce comunque un valore di mercato di € 11/mq, confermando un potenziale edificatorio. Il Collegio conferma il valore di € 67/mq determinato dal Comune, in linea con una precedente pronuncia della stessa Corte relativa all'IMU 2017.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 759
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 759
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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