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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5528/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rocca Di Papa - V 00040 Rocca Di Papa RM
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Rocca Di Papa 00040 Rocca Di Papa RM
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4186/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 28/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4570 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso in appello per i motivi esposti. Con vittoria di spese, diritti, onorari di difesa, oltre ad I.V.A. e contributo Cassa previdenza, del presente procedimento.
Resistente/Appellato: dichiarare l'appello inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4186/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 3, decisa il 15/03/2024, Depositata il 28/03/2024, ricorso R.G.R. n. 4899/2023. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra propone appello avverso la sentenza n. 4186/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 3, del 15/03/2024, depositata il 28/03/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'Avviso di accertamento esecutivo n. 4570 del 9.9.2022 relativo all'Imposta Municipale Unica 2019 per complessivi euro 1.081,36, di cui imposte per euro 820,00, emesso dal Comune di Rocca di Papa (RM) e notificato il 29.09.2022, limitatamente all'area fabbricabile indicata al n. 12 dell'avviso, di mq 1.155, ubicata in loc. Calcare DATI CATASTALI. I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo l'avviso di accertamento correttamente motivato e ritenendo altresì infondata la censura inerente all'errata valutazione dell'area fabbricabile, atteso che “I documenti prodotti in giudizio dalla parte ricorrente, che evidenziano la presenza di vincoli urbanistici gravanti sull'immobile, non è idonea a dimostrare la fondatezza della tesi secondo la quale essi escluderebbero totalmente il carattere edificabile del terreno azzerandone il valore”. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo l'avviso di accertamento non supportato da alcuna motivazione logica giuridica oltre che privo dei documenti ivi richiamati. In particolare, l'appellante ribadisce, che il terreno in questione ricade su P.T.P. - Zona RP8 “Zone Boscate non compromesse” per le quali non è prevista l'edificabilità ex Art. 24 della N.T. ed in P.T.P.R. “Paesaggio Naturale” per le quali non è prevista l'edificabilità ex Art. 21 della N.T.A. per cui, visti i vincoli a cui è sottoposto il terreno, il valore dell'area fabbricabile è pari a 0, come confermato Nominativo_3 Nominativo_4da perizia tecnica dell'Arch. di . Società_1Si costituisce in giudizio la società – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., Concessionaria del Servizio di Accertamento e Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra-tributarie del Comune di Rocca di Papa, che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per assoluta indeterminatezza e genericità dei motivi. Nel merito, la società convenuta contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 22/01/2026 non è presente nessuna delle parti. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via preliminare, il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità proposta dalla società convenuta per mancanza di motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546/92. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, dei requisiti minimi dell'appello. La Suprema Corte ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Chiariscono ulteriormente le Sezioni Unite citate che “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”. Il Collegio, ritenendo di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, osserva che, nel caso in esame, l' odierno appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado che sono state sviluppate nei punti della sentenza di primo grado ritenuti censurabili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519). Inoltre, la formulazione dei motivi d'appello attraverso la riproposizione delle considerazioni già contenute nelle difese di primo grado dell'appellante non integra, di per sè, la pretesa inammissibilità del gravame. La Cassazione, con interpretazione che il Collegio condivide, ha infatti statuito sul punto che " nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci " (Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis). Nel caso in esame, l'odierno appellante ha precisato le argomentazioni a supporto delle proprie asserite ragioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, per cui il ricorso in appello, siccome formulato, è ammissibile. Nel merito, l'appello è privo di fondamento. Il Collegio rileva che questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza n. Ricorrente_11358/2025 depositata in data 1.03.2025, ha rigettato l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 11279/2023, che riguardava la stessa area edificabile relativamente all'IMU 2017. Il Collegio ritiene che i motivi di appello siano privi di fondamento. L'avviso di accertamento è in primo luogo correttamente motivato in quanto, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente ( L. n°241/1990; art.7 comma 1 della L.n°212/2000), esso ha reso edotto il contribuente “in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria;
in altre parole, l'obbligo motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto dall'ufficio impositore, tutte le volte in cui l'atto manifesta ex se i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che hanno legittimato la richiesta erariale da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo pertanto salva la possibilità da parte del contribuente di esercitare il diritto di difesa a tutela delle proprie ragioni” (Cass. n°13402 del 02/07/2020). Il ricorso è stato peraltro proposto nei termini e con articolata e dettagliata difesa così confermando in atti la piena conoscenza dello stesso ed il raggiungimento degli scopi della notifica. Priva di fondamento è la doglianza sulla mancata allegazione delle delibere comunali e degli atti citati atteso che la Suprema Corte, con orientamento costante, da ultimo ribadito con ordinanza della sez. trib., 04/09/2024, n.23764, che il Collegio condivide, ha affermato che “le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti
o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. Cass. nn. 14723/2020, 2254/2016, 13105/2012) (così Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4939, tra le medesime parti, nonché, nello stesso senso, tra le tante, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755, Cass., Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879; Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681 citate, Cass., Sez. T., 11 agosto 2023, nn. 24589)”. Il Collegio ritiene poi priva di fondamento l'ulteriore doglianza relativa al valore attribuito alle aree in questione. Al riguardo la nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 25506/2006 ha fissato due principi cardine che costituiscono principi generali di riferimento della materia: a. per quanto riguarda la questione della natura giuridica del terreno, aderendo ad un interpretazione formale della norma, “Ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia”. b. Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile (del valore venale dell'area fabbricabile)”, “l'aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta ai fini della valutazione fiscale, l'equiparazione sic et simpliciter alla edificabilità; comporta soltanto l'assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli” (…) “In definitiva, la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi “non inedificabili”, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Con la perdita dell'inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso. È evidente che, in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/1992”.
“… se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto. Con la possibilità del tutto naturale, che si verifichino oscillazioni di valore connesse all'andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello ius edificandi” Pertanto, fatta salva l'ipotesi di espressa dichiarazione di inedificabilità assoluta dell'area, se l'area è inserita nello strumento urbanistico tra le aree fabbricabili, come l'area in questione, essa diviene giuridicamente un terreno edificabile anche se sono presenti vincoli che impediscono in concreto l'utilizzo edificatorio dello stesso. La corretta tassazione ICI/IMU dell'area consente di graduare l'imposizione fiscale garantendo la compatibilità del prelievo tributario con il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.) ed infatti “Se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto” (Cass. SU 25506/2006 cit.). Nel caso in esame, il Comune ha determinato il valore dell'area edificabile in € 67 mq, giusta delibera della Giunta Comunale del 22/03/2010, che ha indicato il valore delle aree edificabili del Comune per zone omogenee. Il contribuente contesta tale valutazione, sostenendo che la presenza alcuni vincoli urbanistici riduca del tutto il valore dell'area, producendo anche nel presente grado del giudizio, a sostegno delle proprie ragioni, la perizia tecnica dell'arch. Nominativo_3 di Nominativo_4. Il Collegio ritiene che la doglianza dell'odierno appellante non possa essere accolta poiché non ha dimostrato in alcun modo la fondatezza della tesi secondo la quale la presenza di vincoli escluderebbe totalmente il carattere edificabile del terreno azzerandone il valore. Nominativo_4La stessa perizia dell'arch. conclude riconoscendo al terreno in esame il valore di mercato di
€ 11 al mq, così riconoscendo essa stessa la presenza di un indice di edificabilità/potenziale edificatorio nell'area sebbene poi non argomenti idoneamente le ragioni a fondamento del minor valore assegnato all'area. Il Collegio ritiene pertanto, in linea con la pronunzia di questa Corte relativa alla medesima questione riferita all'annualità IMU 2017 e sopra citata, che vada confermato il valore di € 67 al mq determinato dal Comune e che pertanto l'appello sia privo di fondamento . Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio sez. II, rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1. e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 300,00. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Nominativo_1 Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5528/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rocca Di Papa - V 00040 Rocca Di Papa RM
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Rocca Di Papa 00040 Rocca Di Papa RM
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4186/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 28/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4570 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso in appello per i motivi esposti. Con vittoria di spese, diritti, onorari di difesa, oltre ad I.V.A. e contributo Cassa previdenza, del presente procedimento.
Resistente/Appellato: dichiarare l'appello inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4186/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 3, decisa il 15/03/2024, Depositata il 28/03/2024, ricorso R.G.R. n. 4899/2023. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra propone appello avverso la sentenza n. 4186/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 3, del 15/03/2024, depositata il 28/03/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'Avviso di accertamento esecutivo n. 4570 del 9.9.2022 relativo all'Imposta Municipale Unica 2019 per complessivi euro 1.081,36, di cui imposte per euro 820,00, emesso dal Comune di Rocca di Papa (RM) e notificato il 29.09.2022, limitatamente all'area fabbricabile indicata al n. 12 dell'avviso, di mq 1.155, ubicata in loc. Calcare DATI CATASTALI. I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo l'avviso di accertamento correttamente motivato e ritenendo altresì infondata la censura inerente all'errata valutazione dell'area fabbricabile, atteso che “I documenti prodotti in giudizio dalla parte ricorrente, che evidenziano la presenza di vincoli urbanistici gravanti sull'immobile, non è idonea a dimostrare la fondatezza della tesi secondo la quale essi escluderebbero totalmente il carattere edificabile del terreno azzerandone il valore”. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo l'avviso di accertamento non supportato da alcuna motivazione logica giuridica oltre che privo dei documenti ivi richiamati. In particolare, l'appellante ribadisce, che il terreno in questione ricade su P.T.P. - Zona RP8 “Zone Boscate non compromesse” per le quali non è prevista l'edificabilità ex Art. 24 della N.T. ed in P.T.P.R. “Paesaggio Naturale” per le quali non è prevista l'edificabilità ex Art. 21 della N.T.A. per cui, visti i vincoli a cui è sottoposto il terreno, il valore dell'area fabbricabile è pari a 0, come confermato Nominativo_3 Nominativo_4da perizia tecnica dell'Arch. di . Società_1Si costituisce in giudizio la società – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., Concessionaria del Servizio di Accertamento e Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra-tributarie del Comune di Rocca di Papa, che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per assoluta indeterminatezza e genericità dei motivi. Nel merito, la società convenuta contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 22/01/2026 non è presente nessuna delle parti. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via preliminare, il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità proposta dalla società convenuta per mancanza di motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546/92. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, dei requisiti minimi dell'appello. La Suprema Corte ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Chiariscono ulteriormente le Sezioni Unite citate che “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”. Il Collegio, ritenendo di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, osserva che, nel caso in esame, l' odierno appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado che sono state sviluppate nei punti della sentenza di primo grado ritenuti censurabili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519). Inoltre, la formulazione dei motivi d'appello attraverso la riproposizione delle considerazioni già contenute nelle difese di primo grado dell'appellante non integra, di per sè, la pretesa inammissibilità del gravame. La Cassazione, con interpretazione che il Collegio condivide, ha infatti statuito sul punto che " nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci " (Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis). Nel caso in esame, l'odierno appellante ha precisato le argomentazioni a supporto delle proprie asserite ragioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, per cui il ricorso in appello, siccome formulato, è ammissibile. Nel merito, l'appello è privo di fondamento. Il Collegio rileva che questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza n. Ricorrente_11358/2025 depositata in data 1.03.2025, ha rigettato l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 11279/2023, che riguardava la stessa area edificabile relativamente all'IMU 2017. Il Collegio ritiene che i motivi di appello siano privi di fondamento. L'avviso di accertamento è in primo luogo correttamente motivato in quanto, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente ( L. n°241/1990; art.7 comma 1 della L.n°212/2000), esso ha reso edotto il contribuente “in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria;
in altre parole, l'obbligo motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto dall'ufficio impositore, tutte le volte in cui l'atto manifesta ex se i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che hanno legittimato la richiesta erariale da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo pertanto salva la possibilità da parte del contribuente di esercitare il diritto di difesa a tutela delle proprie ragioni” (Cass. n°13402 del 02/07/2020). Il ricorso è stato peraltro proposto nei termini e con articolata e dettagliata difesa così confermando in atti la piena conoscenza dello stesso ed il raggiungimento degli scopi della notifica. Priva di fondamento è la doglianza sulla mancata allegazione delle delibere comunali e degli atti citati atteso che la Suprema Corte, con orientamento costante, da ultimo ribadito con ordinanza della sez. trib., 04/09/2024, n.23764, che il Collegio condivide, ha affermato che “le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti
o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. Cass. nn. 14723/2020, 2254/2016, 13105/2012) (così Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4939, tra le medesime parti, nonché, nello stesso senso, tra le tante, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755, Cass., Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879; Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681 citate, Cass., Sez. T., 11 agosto 2023, nn. 24589)”. Il Collegio ritiene poi priva di fondamento l'ulteriore doglianza relativa al valore attribuito alle aree in questione. Al riguardo la nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 25506/2006 ha fissato due principi cardine che costituiscono principi generali di riferimento della materia: a. per quanto riguarda la questione della natura giuridica del terreno, aderendo ad un interpretazione formale della norma, “Ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia”. b. Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile (del valore venale dell'area fabbricabile)”, “l'aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta ai fini della valutazione fiscale, l'equiparazione sic et simpliciter alla edificabilità; comporta soltanto l'assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli” (…) “In definitiva, la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi “non inedificabili”, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Con la perdita dell'inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso. È evidente che, in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/1992”.
“… se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto. Con la possibilità del tutto naturale, che si verifichino oscillazioni di valore connesse all'andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello ius edificandi” Pertanto, fatta salva l'ipotesi di espressa dichiarazione di inedificabilità assoluta dell'area, se l'area è inserita nello strumento urbanistico tra le aree fabbricabili, come l'area in questione, essa diviene giuridicamente un terreno edificabile anche se sono presenti vincoli che impediscono in concreto l'utilizzo edificatorio dello stesso. La corretta tassazione ICI/IMU dell'area consente di graduare l'imposizione fiscale garantendo la compatibilità del prelievo tributario con il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.) ed infatti “Se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto” (Cass. SU 25506/2006 cit.). Nel caso in esame, il Comune ha determinato il valore dell'area edificabile in € 67 mq, giusta delibera della Giunta Comunale del 22/03/2010, che ha indicato il valore delle aree edificabili del Comune per zone omogenee. Il contribuente contesta tale valutazione, sostenendo che la presenza alcuni vincoli urbanistici riduca del tutto il valore dell'area, producendo anche nel presente grado del giudizio, a sostegno delle proprie ragioni, la perizia tecnica dell'arch. Nominativo_3 di Nominativo_4. Il Collegio ritiene che la doglianza dell'odierno appellante non possa essere accolta poiché non ha dimostrato in alcun modo la fondatezza della tesi secondo la quale la presenza di vincoli escluderebbe totalmente il carattere edificabile del terreno azzerandone il valore. Nominativo_4La stessa perizia dell'arch. conclude riconoscendo al terreno in esame il valore di mercato di
€ 11 al mq, così riconoscendo essa stessa la presenza di un indice di edificabilità/potenziale edificatorio nell'area sebbene poi non argomenti idoneamente le ragioni a fondamento del minor valore assegnato all'area. Il Collegio ritiene pertanto, in linea con la pronunzia di questa Corte relativa alla medesima questione riferita all'annualità IMU 2017 e sopra citata, che vada confermato il valore di € 67 al mq determinato dal Comune e che pertanto l'appello sia privo di fondamento . Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio sez. II, rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1. e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 300,00. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Nominativo_1 Presidente Avv. Giuliana Passero