Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
Il diritto alla reversibilità della pensione di inabilità va riconosciuto ai superstiti (aventi titolo) dell'invalido deceduto nel corso dell'"iter" amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda per il conseguimento della pensione a seguito di sopraggiunta inabilità, va escluso in ipotesi di decesso intervenuto anche a ragionevole distanza di tempo dall'evento invalidante, ma che presenti i caratteri della ineluttabilità, poiché in tal caso l'inabilità non può che avere natura transeunte e provvisoria. Per contro, ove la morte, ancorché dipendente dalla malattia invalidante, non lo sia in termini di necessità ed ineluttabilità, essa non è di ostacolo all'ottenimento della pensione di reversibilità, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IM AD VA HE, e HE AN, HE LO, eredi di HE CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 9/98 del Tribunale di IVREA, depositata il 09/05/98 R.G.N. 293/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 24.2.1995 al Pretore di Ivrea, TR ID, EL AN e EL PA, nelle rispettive qualità di vedova e di figli di AN EL, deceduto il 13.8.1992 per i postumi di un incidente sportivo occorsogli il precedente 27 luglio 1992 (frattura della quinta vertebra cervicale a seguito di un tuffo), chiedevano il trattamento di reversibilità per la totale inabilità in cui era venuto a trovarsi il loro congiunto il 7.8.1992, data in cui era stata presentata all'INPS domanda di pensione di inabilità o in subordine di assegno di invalidità.
L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, esperita consulenza medico legale, con sentenza del 27.9.1996, rigettava la domanda. L'appello proposto dai soccombenti veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Ivrea con la sentenza qui impugnata.
In motivazione i giudici del gravame osservavano che la reversibilità ai superstiti della pensione di inabilità presuppone che il defunto, in data successiva alla domanda di pensione e prima del decesso, si fosse trovato nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre nella specie il EL non ha subito un evento che ha provocato un annullamento permanente della sua capacità lavorativa, bensì un evento mortale, ancorché il decesso si sia verificato a distanza di qualche giorno dal sinistro, con la conseguenza che la totale inabilità è stata una condizione transitoria e non stabilizzata nel rapido decorso della malattia traumatica verso l'esito letale. Avverso questa sentenza gli eredi di AN EL hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo. L'INPS si è costituito depositando procura.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2 della legge 12.6.1984 n. 222, dell'art. 38 Cost. e dell'art. 1 c.c.,
nonché motivazione carente e contraddittoria e sostengono: che, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, il requisito della permanenza delle infermità non si identifica con la definitività e immutabilità dello stato invalidante;
che, se l'evento occorso al EL era stato di tale gravità da risultare mortale, non poteva essere esclusa l'assoluta incapacità lavorativa dell'assicurato, ne' tantomeno la permanenza dello stato invalidante;
che il Tribunale aveva immotivatamente disatteso le conclusioni cui era giunto il CTU, che aveva riscontrato nel periziato una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono. Il Tribunale, con motivazione estremamente succinta, dopo aver premesso che il requisito della permanenza della totale inabilità deve essere inteso come stabilizzazione delle condizioni fisiche e consolidamento dei postumi, ha così concluso: "Ritiene invece il Collegio che non abbia senso e non sia corretto ipotizzare cosa sarebbe successo se il EL fosse sopravvissuto. La realtà storica è che il EL non è sopravvissuto, che egli non ha subito un fatto che ha provocato un annullamento permanente della sua capacità, ma invece un evento mortale;
la circostanza che il decesso non si sia verificato immediatamente ma una quindicina di giorni dopo (dando così tempo di presentare la domanda di pensione) non cambia la natura mortale dell'incidente. La totale inabilità è stata una condizione transitoria e non stabilizzata nel rapido decorso della malattia traumatica verso l'esito letale".
Dalla breve motivazione sopra trascritta sembra di capire che, per i giudici di appello, il decesso dell'infortunato, sopravvenuto dopo qualche giorno dal sinistro ed in conseguenza delle lesioni in quell'occasione subite, non consente di formulare alcun giudizio prognostico sulla permanenza dell'inabilità, essendo mancato il tempo necessario al consolidamento dei postumi.
Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la morte dell'assicurato sopraggiunta dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità, ma prima degli accertamenti medico legali sulle condizioni dell'assicurato, non è di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza di tutti i requisiti di legge, della pensione di reversibilità da parte dei superstiti e che in questo caso gli accertamenti medico legali possono essere effettuati "post mortem", mediante consulenza tecnica sulla base degli atti o con il ricorso ad altri mezzi probatori (cfr. Sez. Un. n. 7783 del 1993). Va ricordato, altresì, che il carattere della "permanenza" della inabilità non si identifica con la definitività e immutabilità dello stato invalidante e che anche una infermità emendabile è pensionabile quando, per il miglioramento delle condizioni dell'interessato, sia necessario un intervento chirurgico di esito positivo non scontato, ovvero l'uso di apparecchi di protesi, la cui utilizzazione sia di risultato incerto (cfr. Cass. n. 1745 del 1998, Cass. n. 11483 del 1997, Cass. n. 12035 del 1995). In buona sostanza, secondo la giurisprudenza ora richiamata, il diritto alla pensione deve essere escluso solo in presenza di una infermità di breve periodo o facilmente emendabile, ovvero, va aggiunto, di decesso intervenuto anche a ragionevole distanza di tempo dal sinistro, ma che presenti i caratteri della ineluttabilità, poiché in quest'ultimo caso l'inabilità non può che presentare carattere transeunte e provvisorio. Per contro il decesso dell'invalido, ancorché dipendente dalla malattia invalidante, ma non in termini di necessità ed ineluttabilità, se intervenuto nel corso dell'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda di pensione, non è di ostacolo all'ottenimento della pensione di reversibilità da parte dei superstiti. A tal fine il tempo, più o meno lungo, intercorso tra l'evento lesivo e la morte dell'infortunato di per sè costituisce circostanza del tutto accidentale e non influente, risultando importante solo l'accertamento dei requisiti sanitario e contributivo al momento della presentazione della domanda. A questi principi non risulta essersi attenuto il Tribunale di Ivrea, avendo quel giudice escluso la permanenza della inabilità senza accertare se la morte del EL, avvenuta a distanza di quindici giorni dal sinistro, fosse conseguenza ineluttabile (o meramente probabile) dell'evento e senza tener conto della relazione peritale che, stando agli stralci riportati in ricorso, sembra comunque fornire indicazioni al riguardo.
Per le considerazioni sopra svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001