Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5572
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

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Il diritto alla reversibilità della pensione di inabilità va riconosciuto ai superstiti (aventi titolo) dell'invalido deceduto nel corso dell'"iter" amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda per il conseguimento della pensione a seguito di sopraggiunta inabilità, va escluso in ipotesi di decesso intervenuto anche a ragionevole distanza di tempo dall'evento invalidante, ma che presenti i caratteri della ineluttabilità, poiché in tal caso l'inabilità non può che avere natura transeunte e provvisoria. Per contro, ove la morte, ancorché dipendente dalla malattia invalidante, non lo sia in termini di necessità ed ineluttabilità, essa non è di ostacolo all'ottenimento della pensione di reversibilità, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5572
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5572
    Data del deposito : 13 aprile 2001

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