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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 08.4.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5921/2022 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Lauri Parte_1
Francesco
C O N T R O
Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso
[...] dall'avv.to De Simone Felice
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022 il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato attività lavorativa e senza formale inquadramento alle dipendenze della società che svolge attività di Controparte_1
distributore carburanti e di prodotti affini, dal 01.03.2004, allorquando veniva assunto dal fratello sig. al 30.09.2020, data in cui rassegnava le Parte_2 proprie dimissioni;
che era addetto presso l'impianto di distribuzione, sito in San
Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Matteotti n. 22; che in particolare, egli si occupava della vendita al dettaglio del carburante, ovvero del rifornimento dei veicoli, e di prodotti accessori (olii e liquidi), nonché della gestione dei pagamenti e della cassa;
che presso detto distributore avevano lavorato nel suindicato periodo sempre solo due addetti, il ricorrente ed un altro lavoratore, tra i quali si sono succeduti nel tempo e;
che per l'intero periodo Persona_1 Persona_2
di lavoro dedotto in giudizio ha sempre lavorato per sei giorni alla settimana, ovvero da lunedì al sabato, osservando il seguente orario: dalle ore 7.00 alle 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 7.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nella giornata del sabato;
di aver percepito a titolo di retribuzione euro 150,00 a settimana, corrisposta in contanti dal sig. Parte_2
di aver ricevuto a titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità le
[...]
somme indicate nei conteggi allegati al ricorso e di aver goduto di due settimane di ferie all'anno; che nulla gli era stato corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di TFR e di differenze retributive maturate.
Precisava che per tutta la durata del rapporto di lavoro era tenuto al rispetto degli ordini e delle direttive a lui impartite dal sig. socio Parte_2
accomandatario della resistente, ed a lui era tenuto a rivolgersi per richiedere eventuali permessi e/o fornire giustificazioni in caso di ritardi o assenze e che dall'inizio del rapporto lavorativo (01.03.2004) sino al 05.02.2020, egli aveva rivestito solo formalmente la qualifica di socio accomandante della resistente, senza mai percepire alcun utile.
Tutto ciò premesso chiedeva di : dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti ex art. 2094 c.c., a far data dal
01.03.2004 al 30.09.2020, ovvero con altra e diversa decorrenza;
b. accertare e dichiarare che, in virtù delle mansioni espletate, ha diritto per l'intero periodo di lavoro all'inquadramento nel 4° livello - operaio del CCNL Commercio -
Confcommercio; c. previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui al ricorso, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la società Parte_2
a pagare in favore del ricorrente, la complessiva somma di Euro
[...]
199.074,02 di cui € 27.051,22 a titolo di T.F.R., o altra somma maggiore o minore da determinare in corso di giudizio, anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c ; il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la negando Parte_2
l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la parte ricorrente e deducendo l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria.
Liberamente interrogata la parte ricorrente, escussi due testi intimati dalla parte ricorrente essendo la società resistente decaduta dai mezzi istruttori stante la tardiva costituzione in giudizio, all'udienza dell' 08.04.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con sentenza contestale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Orbene, la domanda avanzata nei confronti della società
[...]
presuppone Parte_2
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le predette parti nel periodo dal 1.3.2004 al 30.09.2020 ed è pacifico che fino al 5.2.2020
ha rivestito all'interno della compagine sociale la carica di Parte_1
socio accomandante.
Giova al riguardo richiamare i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali “nelle società di persone, è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci sempreché la prestazione del socio non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e l'attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché, anche quando essi ricorrano, è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni (cfr. Cass. n. 14906/2010, cfr. Cassazione civile sez. lav.,
09/09/2024, n.24165)
La possibilità dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società di persone viene così a dipendere dalla esistenza delle due condizioni indicate;
la prima di segno negativo e la seconda di segno positivo. La mancanza di una sola di esse impedisce di configurare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso in esame, le prove testimoniali raccolte non consentono di ritenere dimostrato che abbia svolto attività di lavoro sotto il controllo Parte_1
gerarchico dell'altro socio, nonché fratello, che rivestiva la Parte_2
carica di socio accomandatario.
Invero, i testi, e , entrambi Testimone_1 Testimone_2
clienti del distributore di benzina gestito dalla società resistente hanno reso dichiarazioni assolutamente generiche.
Gli elementi di diretta percezione dei testi si reputano del tutto insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato tra le parti del giudizio. Essi, infatti, non sono stati in grado di riferire se il ricorrente osservasse un orario di lavoro fisso e predeterminato, essendosi limitati a dichiarare che le volte in cui si recavano al distributore egli provveda al rifornimento delle loro auto, insieme ad un altro addetto o addirittura insieme al fratello Né sono stati in grado di riferire alcunchè circa gli annessi Pt_2
obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e di previa autorizzazione per godere di permessi o ferie.
Ma ciò che appare dirimente e che nessuno dei due testi è stato in grado di affermare che esercitasse nei confronti del ricorrente poteri di Parte_2 eterodirezione della prestazione lavorativa di quest'ultimo, attraverso la manifestazione di direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni, con conseguente limitazione della libertà del lavoratore. A ciò si aggiunga che nelle deposizioni testimoniali raccolti non si rinvengono circostanze attinenti ad un altro indice secondario della subordinazione , come la retribuzione, in quanto i testi hanno mostrato di conoscere nulla circa il pagamento di una retribuzione, predeterminata a cadenza fissa, né circa il soggetto deputato ai tali eventuali pagamenti, né in ordine alle modalità di pagamento.
In altri termini, dalle risultanze istruttorie non emergono quegli elementi di fatto, come enucleati dalla Suprema Corte, sintomatici dell'assoggettamento dell'attività lavorativa al controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia.
Né tali elementi si rinvengono nell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, che ha confermato le Parte_2
deduzioni di cui alla memoria difensiva
Alla stregua delle suesposte considerazioni, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
In considerazione della complessità della vicenda e dei rapporti sottesi, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite
, 8.4.2025 Pt_3
Giudice del Lavoro
(d.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 08.4.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5921/2022 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Lauri Parte_1
Francesco
C O N T R O
Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso
[...] dall'avv.to De Simone Felice
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022 il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato attività lavorativa e senza formale inquadramento alle dipendenze della società che svolge attività di Controparte_1
distributore carburanti e di prodotti affini, dal 01.03.2004, allorquando veniva assunto dal fratello sig. al 30.09.2020, data in cui rassegnava le Parte_2 proprie dimissioni;
che era addetto presso l'impianto di distribuzione, sito in San
Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Matteotti n. 22; che in particolare, egli si occupava della vendita al dettaglio del carburante, ovvero del rifornimento dei veicoli, e di prodotti accessori (olii e liquidi), nonché della gestione dei pagamenti e della cassa;
che presso detto distributore avevano lavorato nel suindicato periodo sempre solo due addetti, il ricorrente ed un altro lavoratore, tra i quali si sono succeduti nel tempo e;
che per l'intero periodo Persona_1 Persona_2
di lavoro dedotto in giudizio ha sempre lavorato per sei giorni alla settimana, ovvero da lunedì al sabato, osservando il seguente orario: dalle ore 7.00 alle 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 7.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nella giornata del sabato;
di aver percepito a titolo di retribuzione euro 150,00 a settimana, corrisposta in contanti dal sig. Parte_2
di aver ricevuto a titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità le
[...]
somme indicate nei conteggi allegati al ricorso e di aver goduto di due settimane di ferie all'anno; che nulla gli era stato corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di TFR e di differenze retributive maturate.
Precisava che per tutta la durata del rapporto di lavoro era tenuto al rispetto degli ordini e delle direttive a lui impartite dal sig. socio Parte_2
accomandatario della resistente, ed a lui era tenuto a rivolgersi per richiedere eventuali permessi e/o fornire giustificazioni in caso di ritardi o assenze e che dall'inizio del rapporto lavorativo (01.03.2004) sino al 05.02.2020, egli aveva rivestito solo formalmente la qualifica di socio accomandante della resistente, senza mai percepire alcun utile.
Tutto ciò premesso chiedeva di : dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti ex art. 2094 c.c., a far data dal
01.03.2004 al 30.09.2020, ovvero con altra e diversa decorrenza;
b. accertare e dichiarare che, in virtù delle mansioni espletate, ha diritto per l'intero periodo di lavoro all'inquadramento nel 4° livello - operaio del CCNL Commercio -
Confcommercio; c. previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui al ricorso, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la società Parte_2
a pagare in favore del ricorrente, la complessiva somma di Euro
[...]
199.074,02 di cui € 27.051,22 a titolo di T.F.R., o altra somma maggiore o minore da determinare in corso di giudizio, anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c ; il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la negando Parte_2
l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la parte ricorrente e deducendo l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria.
Liberamente interrogata la parte ricorrente, escussi due testi intimati dalla parte ricorrente essendo la società resistente decaduta dai mezzi istruttori stante la tardiva costituzione in giudizio, all'udienza dell' 08.04.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con sentenza contestale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Orbene, la domanda avanzata nei confronti della società
[...]
presuppone Parte_2
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le predette parti nel periodo dal 1.3.2004 al 30.09.2020 ed è pacifico che fino al 5.2.2020
ha rivestito all'interno della compagine sociale la carica di Parte_1
socio accomandante.
Giova al riguardo richiamare i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali “nelle società di persone, è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci sempreché la prestazione del socio non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e l'attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché, anche quando essi ricorrano, è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni (cfr. Cass. n. 14906/2010, cfr. Cassazione civile sez. lav.,
09/09/2024, n.24165)
La possibilità dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società di persone viene così a dipendere dalla esistenza delle due condizioni indicate;
la prima di segno negativo e la seconda di segno positivo. La mancanza di una sola di esse impedisce di configurare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso in esame, le prove testimoniali raccolte non consentono di ritenere dimostrato che abbia svolto attività di lavoro sotto il controllo Parte_1
gerarchico dell'altro socio, nonché fratello, che rivestiva la Parte_2
carica di socio accomandatario.
Invero, i testi, e , entrambi Testimone_1 Testimone_2
clienti del distributore di benzina gestito dalla società resistente hanno reso dichiarazioni assolutamente generiche.
Gli elementi di diretta percezione dei testi si reputano del tutto insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato tra le parti del giudizio. Essi, infatti, non sono stati in grado di riferire se il ricorrente osservasse un orario di lavoro fisso e predeterminato, essendosi limitati a dichiarare che le volte in cui si recavano al distributore egli provveda al rifornimento delle loro auto, insieme ad un altro addetto o addirittura insieme al fratello Né sono stati in grado di riferire alcunchè circa gli annessi Pt_2
obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e di previa autorizzazione per godere di permessi o ferie.
Ma ciò che appare dirimente e che nessuno dei due testi è stato in grado di affermare che esercitasse nei confronti del ricorrente poteri di Parte_2 eterodirezione della prestazione lavorativa di quest'ultimo, attraverso la manifestazione di direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni, con conseguente limitazione della libertà del lavoratore. A ciò si aggiunga che nelle deposizioni testimoniali raccolti non si rinvengono circostanze attinenti ad un altro indice secondario della subordinazione , come la retribuzione, in quanto i testi hanno mostrato di conoscere nulla circa il pagamento di una retribuzione, predeterminata a cadenza fissa, né circa il soggetto deputato ai tali eventuali pagamenti, né in ordine alle modalità di pagamento.
In altri termini, dalle risultanze istruttorie non emergono quegli elementi di fatto, come enucleati dalla Suprema Corte, sintomatici dell'assoggettamento dell'attività lavorativa al controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia.
Né tali elementi si rinvengono nell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, che ha confermato le Parte_2
deduzioni di cui alla memoria difensiva
Alla stregua delle suesposte considerazioni, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
In considerazione della complessità della vicenda e dei rapporti sottesi, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite
, 8.4.2025 Pt_3
Giudice del Lavoro
(d.ssa Daniela Ammendola)