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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15721 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul rICrso proposto da SI GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/9/2025 del Tribunale del riesame di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il rICrso;
sentita la relazione svolta dal consigliere EnrIC GOni;
lette le conclusioni del PubblIC Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il rICrso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/9/2025, il Tribunale del riesame di Messina, in parziale accoglimento DEappello presentato dal PubblIC Ministero presso la locale Direzione distrettuale antimafia avverso l'ordinanza emessa il 2/7/2025 dal Giudice per le indagini preliminari in 5ede nei confronti di GI SI, disponeva il sequestro preventivo DEautocarro Iveco tg. CA321XT, previa riqualificazione - quanto allo stesso indagato - del delitto di cui al capo A (artt. 110 cod. pen. 452- quaterdecies cod. pen.) nella fattispecie di cui all'art. 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15721 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: EN EN Data Udienza: 09/04/2026 2. Propone rICrso per cassazione l'SI, deducendo i seguenti motivi: - violazione DEart. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe accolto l'appello cautelare senza considerare che il rICrrente avrebbe frequentato la discarica contestata soltanto in occasione di cantieri viciniori, e con l'emissione di regolare documentazione a corredo;
i gravi indizi di reità a carIC DESI, peraltro, riguarderebbero le sole giornate del 3 e del 5 luglio 2023, quando lo stesso si sarebbe servito della discarica autorizzata AIA dei Croce (coindagati), con il proprio mezzo. Contrariamente a quanto richiesto da costante giurisprudenza, inoltre, il Tribunale investito DEappello non avrebbe provveduto - in ordine alla gravità indiziaria - all'integrale verifica di tutti i presupposti e delle condizioni per l'adozione della misura, di cui all'art. 292 cod. proc. pen. Lo stesso appello, peraltro, sarebbe stato incentrato soltanto sui protagonisti della vicenda, nella quale il rICrrente sarebbe capitato per caso, solo per aver consegnato - all'interno del perimetro DEarea autorizzata - rifiuti speciali non perIClosi, nella incolpevole ignoranza delle successive finalità della società che riceveva i conferimenti;
- violazione degli artt. 310 cod. proc. pen. e 256, d. Igs. n. 152 del 2006. La riqualificazione della condotta, da delitto a contravvenzione oblabile, avrebbe imposto partIClare rigore quanto all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza, invero del tutto disattesa, così come la valutazione autonoma del materiale probatorio a carIC e dei mezzi di prova offerti dalla difesa. Per contro, all'SI non sarebbe mai stata richiesta neppure l'esibizione dei FIR, peraltro con riguardo alle due sole occasioni che gli sono contestate, così che sarebbe mancata una ricerca della prova "complessa ed artIClata" e, dunque, l'ordinanza dovrebbe essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il rICrso risulta manifestamente infondato. 4. In primo luogo, occorre ribadire che il rICrso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi DEart. 325 cod. proc. pen., tale dovendosi intendere - quanto al vizio di motivazione - il caso in cui il percorso argonnentativo del provvedimento sia del tutto assente, oppure si risolva in affermazioni a tal punto generiche da non consentire di cogliere l'analisi logIC giuridica compiuta dal Tribunale, che dunque risulta soltanto apparente. 5. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che nessun vizio di tale natura può essere riscontrato nell'ordinanza impugnata, e che nessuna carenza argomentativa coinvolge la gravità indiziaria degli elementi a carIC del rICrrente, sebbene ritenuti tali da configurare - a suo carIC - non il delitto di cui 2 all'art. 452 quaterdecies cod. pen. (attività organizzate per il traffIC illecito di rifiuti), ma la contravvenzione ex art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata). 5.1. Il rICrso, peraltro, a tale riguardo risulta inammissibile, sotto un duplice profilo. Per un verso, perché, eccedendo i limiti del citato art. 325 cod. proc. pen., tende ad ottenere in questa sede una differente e non consentita lettura del materiale investigativo (ad esempio, in ordine agli accessi compiuti dall'SI nel sito o alla sua consapevolezza circa quanto lì avveniva, dopo i conferimenti). Per altro verso, perché, limitandosi a censurare una dedotta carenza di motivazione in punto di gravità indiziaria, la stessa impugnazione non si confronta affatto con l'ampia ed artIClata motivazione che, per contro, ha ben descritto i profili illeciti DEattività svolta dall'impresa individuale Croce TO (attorno alla quale ruota l'intero procedimento), al di là di quella autorizzata, così come il ruolo di molti soggetti che alla stessa partecipavano, ad esempio conferendo i rifiuti, come il rICrrente. 5.2. Nessun passaggio del rICrso, in partIClare, coinvolge la motivazione che tratta della genesi DEindagine, al pari dei caratteri oggettivi del delitto a molti contestato al capo 1 (art. 452 quaterdecies cod. pen.), riscontrati in una pluralità di elementi (pagg. 9-12): da questi emergeva "l'enorme quantità di veICli che, entrati nell'impianto, non transitavano dalla pesa, non consegnavano il prescritto FIR e raggiungevano direttamente il piazzale di stoccaggio ove scaricavano indiscriminatamente ogni tipo di rifiuto, che non veniva trattato dai macchinari di frantumazione e vagliatura, mai utilizzati nel periodo di osservazione". L'artIClata investigazione della polizia giudiziaria, inoltre, aveva consentito di verificare che questi rifiuti, caricati su due autocarri interni all'area della "Croce", venivano poi sversati nell'alveo di un torrente, a valle DEimpianto, ad intervalli di circa 30 minuti, direttamente e senza essere mai trattati dai macchinari di lavorazione;
nell'arco di soli 4 giorni, peraltro, i quantitativi erano stati stimati in circa 1.170 mc. In questo contesto, descritto nell'ordinanza con ripetuto richiamo a documenti, riprese video ed esiti di sopraluoghi, oltre che ad intercettazioni, il Tribunale ha anche diffusamente riportato gli elementi a carIC DESI (pagg. 11-12), autore di alcuni conferimenti il 3 ed il 5 luglio 2023, tutti emersi nei termini illeciti sopra richiamati. 5.3. Il rICrso, omettendo di confrontarsi con i passaggi DEordinanza che evidenziano un solido ed artIClato apparato motivazionale, risulta pertanto inammissibile, specie nell'ottica del rigoroso vincolo DEart. 325 cod. proc. pen., sopra richiamato. Sotto diverso profilo, ma con eguale esito, la stessa impugnazione è poi del tutto generica nella parte in cui contesta all'ordinanza "la valutazione autonoma del materiale probatorio a carIC", così come "i mezzi di 3 .iggere estensore / IC GO Il C ricerca della prova a discarIC", senza alcuna precisazione o riferimento di contenuto. Altrettanto generIC, oltre che di puro merito, è ancora il riferimento al formulario FIR che "nessuno ha mai chiesto di acquisire o esibire", al pari della "ricerca complessa ed artIClata" che non sarebbe stata eseguita. 6. Infine, la Corte osserva che, sebbene si discuta in questa sede di un sequestro preventivo, di cui all'art. 321 cod. proc. pen., l'impugnazione non contiene alcun riferimento ai caratteri e alla funzione della stessa misura cautelare, pur trattati dall'ordinanza, concentrandosi esclusivamente sul richiamato motivo in punto di gravità indiziaria. 7. Il rICrso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il rICrso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria DEinammissibilità medesima consegue, a norma DEart. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rICrso e condanna il rICrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il rICrso;
sentita la relazione svolta dal consigliere EnrIC GOni;
lette le conclusioni del PubblIC Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il rICrso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/9/2025, il Tribunale del riesame di Messina, in parziale accoglimento DEappello presentato dal PubblIC Ministero presso la locale Direzione distrettuale antimafia avverso l'ordinanza emessa il 2/7/2025 dal Giudice per le indagini preliminari in 5ede nei confronti di GI SI, disponeva il sequestro preventivo DEautocarro Iveco tg. CA321XT, previa riqualificazione - quanto allo stesso indagato - del delitto di cui al capo A (artt. 110 cod. pen. 452- quaterdecies cod. pen.) nella fattispecie di cui all'art. 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15721 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: EN EN Data Udienza: 09/04/2026 2. Propone rICrso per cassazione l'SI, deducendo i seguenti motivi: - violazione DEart. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe accolto l'appello cautelare senza considerare che il rICrrente avrebbe frequentato la discarica contestata soltanto in occasione di cantieri viciniori, e con l'emissione di regolare documentazione a corredo;
i gravi indizi di reità a carIC DESI, peraltro, riguarderebbero le sole giornate del 3 e del 5 luglio 2023, quando lo stesso si sarebbe servito della discarica autorizzata AIA dei Croce (coindagati), con il proprio mezzo. Contrariamente a quanto richiesto da costante giurisprudenza, inoltre, il Tribunale investito DEappello non avrebbe provveduto - in ordine alla gravità indiziaria - all'integrale verifica di tutti i presupposti e delle condizioni per l'adozione della misura, di cui all'art. 292 cod. proc. pen. Lo stesso appello, peraltro, sarebbe stato incentrato soltanto sui protagonisti della vicenda, nella quale il rICrrente sarebbe capitato per caso, solo per aver consegnato - all'interno del perimetro DEarea autorizzata - rifiuti speciali non perIClosi, nella incolpevole ignoranza delle successive finalità della società che riceveva i conferimenti;
- violazione degli artt. 310 cod. proc. pen. e 256, d. Igs. n. 152 del 2006. La riqualificazione della condotta, da delitto a contravvenzione oblabile, avrebbe imposto partIClare rigore quanto all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza, invero del tutto disattesa, così come la valutazione autonoma del materiale probatorio a carIC e dei mezzi di prova offerti dalla difesa. Per contro, all'SI non sarebbe mai stata richiesta neppure l'esibizione dei FIR, peraltro con riguardo alle due sole occasioni che gli sono contestate, così che sarebbe mancata una ricerca della prova "complessa ed artIClata" e, dunque, l'ordinanza dovrebbe essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il rICrso risulta manifestamente infondato. 4. In primo luogo, occorre ribadire che il rICrso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi DEart. 325 cod. proc. pen., tale dovendosi intendere - quanto al vizio di motivazione - il caso in cui il percorso argonnentativo del provvedimento sia del tutto assente, oppure si risolva in affermazioni a tal punto generiche da non consentire di cogliere l'analisi logIC giuridica compiuta dal Tribunale, che dunque risulta soltanto apparente. 5. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che nessun vizio di tale natura può essere riscontrato nell'ordinanza impugnata, e che nessuna carenza argomentativa coinvolge la gravità indiziaria degli elementi a carIC del rICrrente, sebbene ritenuti tali da configurare - a suo carIC - non il delitto di cui 2 all'art. 452 quaterdecies cod. pen. (attività organizzate per il traffIC illecito di rifiuti), ma la contravvenzione ex art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata). 5.1. Il rICrso, peraltro, a tale riguardo risulta inammissibile, sotto un duplice profilo. Per un verso, perché, eccedendo i limiti del citato art. 325 cod. proc. pen., tende ad ottenere in questa sede una differente e non consentita lettura del materiale investigativo (ad esempio, in ordine agli accessi compiuti dall'SI nel sito o alla sua consapevolezza circa quanto lì avveniva, dopo i conferimenti). Per altro verso, perché, limitandosi a censurare una dedotta carenza di motivazione in punto di gravità indiziaria, la stessa impugnazione non si confronta affatto con l'ampia ed artIClata motivazione che, per contro, ha ben descritto i profili illeciti DEattività svolta dall'impresa individuale Croce TO (attorno alla quale ruota l'intero procedimento), al di là di quella autorizzata, così come il ruolo di molti soggetti che alla stessa partecipavano, ad esempio conferendo i rifiuti, come il rICrrente. 5.2. Nessun passaggio del rICrso, in partIClare, coinvolge la motivazione che tratta della genesi DEindagine, al pari dei caratteri oggettivi del delitto a molti contestato al capo 1 (art. 452 quaterdecies cod. pen.), riscontrati in una pluralità di elementi (pagg. 9-12): da questi emergeva "l'enorme quantità di veICli che, entrati nell'impianto, non transitavano dalla pesa, non consegnavano il prescritto FIR e raggiungevano direttamente il piazzale di stoccaggio ove scaricavano indiscriminatamente ogni tipo di rifiuto, che non veniva trattato dai macchinari di frantumazione e vagliatura, mai utilizzati nel periodo di osservazione". L'artIClata investigazione della polizia giudiziaria, inoltre, aveva consentito di verificare che questi rifiuti, caricati su due autocarri interni all'area della "Croce", venivano poi sversati nell'alveo di un torrente, a valle DEimpianto, ad intervalli di circa 30 minuti, direttamente e senza essere mai trattati dai macchinari di lavorazione;
nell'arco di soli 4 giorni, peraltro, i quantitativi erano stati stimati in circa 1.170 mc. In questo contesto, descritto nell'ordinanza con ripetuto richiamo a documenti, riprese video ed esiti di sopraluoghi, oltre che ad intercettazioni, il Tribunale ha anche diffusamente riportato gli elementi a carIC DESI (pagg. 11-12), autore di alcuni conferimenti il 3 ed il 5 luglio 2023, tutti emersi nei termini illeciti sopra richiamati. 5.3. Il rICrso, omettendo di confrontarsi con i passaggi DEordinanza che evidenziano un solido ed artIClato apparato motivazionale, risulta pertanto inammissibile, specie nell'ottica del rigoroso vincolo DEart. 325 cod. proc. pen., sopra richiamato. Sotto diverso profilo, ma con eguale esito, la stessa impugnazione è poi del tutto generica nella parte in cui contesta all'ordinanza "la valutazione autonoma del materiale probatorio a carIC", così come "i mezzi di 3 .iggere estensore / IC GO Il C ricerca della prova a discarIC", senza alcuna precisazione o riferimento di contenuto. Altrettanto generIC, oltre che di puro merito, è ancora il riferimento al formulario FIR che "nessuno ha mai chiesto di acquisire o esibire", al pari della "ricerca complessa ed artIClata" che non sarebbe stata eseguita. 6. Infine, la Corte osserva che, sebbene si discuta in questa sede di un sequestro preventivo, di cui all'art. 321 cod. proc. pen., l'impugnazione non contiene alcun riferimento ai caratteri e alla funzione della stessa misura cautelare, pur trattati dall'ordinanza, concentrandosi esclusivamente sul richiamato motivo in punto di gravità indiziaria. 7. Il rICrso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il rICrso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria DEinammissibilità medesima consegue, a norma DEart. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rICrso e condanna il rICrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026