Articolo 1 della Legge 8 giugno 1962, n. 587
Articolo 2
Versione
18 luglio 1962
Art. 1.
Nei giuochi di abilita' e nei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , il prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962