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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1337/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 - all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Catsellafiume (AQ) alla via Monte Aurunzo s.c., rappresentata e difesa dall'Avv.
Vito RUSSO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Taranto alla Via Federico
Di Palma n. 57,
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, c.f.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika GIOVANNETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma alla Via Giuseppe Ferrari n. 11
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Esecuzione esattoriale - Opposizione preventiva all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come processo verbale dell'udienza del giorno
26.2.2025 e, segnatamente:
- l'opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, che di seguito si trascrivono “Voglia l'On.le Tribunale di Avezzano adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: 1) In via preliminare e provvisoria con provvedimento “inaudita altera parte”, stante l'esistenza del “fumus boni Juris” – dimostrato attraverso la semplice lettura dei motivi di opposizione - e del “periculum in mora” sospendere l'esecutività della cartella di pagamento impugnata;
2) Accertare e dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo;
3) Accertare e
1 dichiarare la cartella di pagamento opposta, essendo fondata su un titolo esecutivo inesistente non formatasi correttamente, inefficace e improduttiva di effetti, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis;
3) in via principale accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 054 2020 000 18598 05 001; 4) con vittoria di spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
- l'opposto hanno richiamato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e riposta, appresso riportate “Voglia l'Ill.mo Giudice adito A) in via preliminare, dichiarare la domanda inammissibile in quanto tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c e della Legge n. 689/81, per i motivi esposti in comparsa;
B) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda in ragione dell'omessa vocatio in ius dell'Ente impositore o, in subordine, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, ponendo tale incombente a carico di parte attrice oppure, in via ancor più gradata, autorizzare parte convenuta alla chiamata in causa dell'Ente impositore;
C) nel merito, respingere la domanda per i motivi di cui in comparsa;
D) in via subordinata, respingere la domanda avanzata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto, ovvero dichiarare, nei confronti del , infondata la domanda per Controparte_2 carenza di legittimazione passiva del soggetto deputato alla riscossione del credito vantato dall'Ente impositore;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarre in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il 24.10.2021 e tempestivamente iscritto a ruolo la
[...] ha premesso di aver ricevuto la notificazione, ad opera dell' Parte_1 [...]
della cartella di pagamento n. 054 2020 000 18598 05 Controparte_1
001 per la somma di € 13692,52 riferita a crediti della a titolo Parte_2 di sanzioni amministrative a seguito di verbali di accertamento 07/18, 09/18 e 10/18 del
Gruppo Carabinieri Forestali di Stroncone.
L'opponente ha, dunque, dedotto:
A.
1 - la inesistenza e, comunque, la nullità della notificazione della cartella esattoriale, in quanto avvenuta a mezzo PEC da indirizzo
) non risultante dai pubblici Email_1 elenchi e diverso dagli indirizzi comunicati (1-
; 2- Email_3
t) dalla stessa Email_4 [...]
; Controparte_1
2 A.
2 - il difetto di titolo esecutivo per omessa notificazione delle ordinanze-ingiunzione costituenti atto presupposto;
A.3 – la non coincidenza, in base a notizie apprese informalmente, del soggetto destinatario delle ordinanze-ingiunzione ( ) con l'opponente Pt_1 Controparte_3 essendo tali atti stati notificati a , che nessun rapporto ha con la società attrice;
CP_3
A.4 – la nullità della cartella esattoriale per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
A.5 – la violazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;
A.6 – la nullità dell'atto impugnato per difetto di relata di notificazione.
Ha, quindi, concluso in conformità
B. Si è costituta in giudizio l deducendo ed Controparte_1 eccependo:
- l'inammissibilità dell'opposizione nei motivi afferenti la omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento ed omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in quanto essa sarebbe da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c. e risulterebbe tardivamente proposta;
- la circostanza che l'opposizione, nella misura in cui risulta fondata sulla omessa notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella e, quindi, nel caso di specie l'opposizione sarebbe in ogni caso tardiva e inammissibile;
- la legittimità della notificazione della cartella esattoriale, eseguita a mezzo PEC e, comunque, la sanatoria di ogni vizio in ragione della proposta opposizione;
- il difetto della propria legittimazione passiva in riferimento al profilo di omessa notificazione degli atti di accertamento e ingiunzione, con conseguente inammissibilità venendo in considerazione una ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente creditore;
- la regolarità della cartella anche in punto di indicazione delle somme dovute.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
C. All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali.
1. Deve, anzitutto, evidenziarsi come, nel caso di specie venga pacificamente in considerazione una ipotesi di opposizione esecutiva preventiva rispetto alla esecuzione esattoriale per crediti non tributari, con pacifica giurisdizione ordinaria, trattandosi di sanzioni amministrative e accessori e non trovando, dunque, applicazione – per il disposto
3 dell'art. 29 D.Lgs. 46/1999 – l'art. 57 D.P.R. 602/1973 (sia pure tenuto conto della Corte
Cost. 114/2018).
2. In secondo luogo con l'unico atto di opposizione, come ben si evince dall'esame dei molteplici motivi, sono state cumulativamente proposte opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Tale cumulo è ben possibile ai sensi dell'art. 104 c.p.c. posto che esso non ha condotto alla deroga dei criteri di competenza per materia o valore (e comunque il rilievo officioso di incompetenza resterebbe soggetto in astratto alla preclusione di cui all'art. 38
c.p.c.).
3. Deve, poi, essere ritenuto – in base a consolidato orientamento giurisprudenziale – che laddove sia impugnato un atto dell'esecuzione esattoriale a partire dalla cartella esattoriale con formulazione tanto di contestazioni riconducibili alla opposizione ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c., come nel caso di specie, la domanda possa essere formulata esclusivamente nei confronti della . Controparte_4
Quest'ultima, infatti, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 e sempre che non si controversa della sola regolarità formale degli atti esecutivi impugnati, è onerata di chiamare in causa l'ente titolare del credito per chiedere di essere tenuta indenne e ottenere che la condanna alle spese di lite venga emessa a carico di tale ente nei rapporti interni (Cass. Sez. 6-2,
18.1.2017, n. 1070): da tale rilievo si desume come l'ente creditore, quale chiamato in causa per garanzia non sia litisconsorte necessario.
Non induce a diversa conclusione la giurisprudenza, variamente richiamata dalla opposta, per cui sussisterebbe un litisconsorzio necessario tra ente e concessionario laddove l'opposizione afferisca l'esistenza del credito e non già la sola regolarità degli atti del concessionario stesso. Tale giurisprudenza si è, infatti, formata nell'ipotesi inversa a quella che viene qui in rilievo e, cioè, di instaurazione del contraddittorio solamente con l'ente creditore. Si legge, infatti:“nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. Sez. 3, 30.4.2024, Ord. 11661).
La conclusione cui si è pervenuti sopra è ancor più avvalorata da quanto affermato in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove opera un peculiare regime: “in tema di
4 riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi
e, al contempo, del merito della pretesa creditoria” (Cass. Sez. L, 19.6.2019, n. 16425).
Non è applicabile, poi, l'art. 14 D.Lgs. 546/1992 in quanto afferente alla disciplina del processo tributario.
Il rapporto processuale, anche per quanto appresso si dirà in tema di qualificazione dell'opposizione di merito alla cartella, risulta perciò correttamente instaurato nei soli riguardi dell' , che nel Controparte_4 costituirsi ha omesso di chiedere differimento dell'udienza per la chiamata del terzo (così decadendo dalla relativa facoltà ex art. 269, co. 2 c.p.c.) evidenziando solamente la pretesa esistenza di un litisconsorzio necessario, la cui violazione avrebbe condotte, a suo dire, alla inammissibilità del ricorso.
4. Risulta, invece, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi formulata dall'opposta, sostanziata nei motivi A.1, A.4, A.5 e A.6, sopra riportati. Premesso
l'effetto giuridico di sanatoria che la proposizione dell'opposizione produce rispetto ad eventuali difformità in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, deve essere rilevato come la notificazione a mezzo PEC avvenne il 15.9.2021 mentre l'atto di opposizione è stato notificato il 24.10.2021, ben oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c.
L'opposizione preventiva agli atti esecutivi è, dunque, inammissibile.
5. Procedendo all'esame dei motivi propriamente integranti opposizione all'esecuzione deve, in particolare, evidenziarsi la fondatezza del motivo A.3.
Non può, anzitutto, ritenersi che l'opposizione alla cartella esattoriale sia stata svolta in funzione recuperatoria.
5 L'opposizione c.d. “recuperatoria”, che è preordinata a reintegrare l'intimato, cui sia stata notificata la cartella esattoriale, nella titolarità dei mezzi di tutela esperibili avverso gli atti sanzionatori – deve necessariamente estrinsecarsi nella proposizione di un motivo di opposizione tendente a inficiare il dato della sussistenza delle condizioni di legge idonee a consentire l'emissione del provvedimento sanzionatorio, che quindi deve essere contestato nel merito (Cass. 21.9.2011, n. 29696).
Si è sul punto esaustivamente affermato (v. Cass. Sez. 1, 20.4.2006, n. 9180) come, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie siano ammissibili:
a) l'opposizione ai sensi della L. 689/1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Tale rimedio soggiace, all'evidenza, a forme e termini propri previste per l'opposizione regolata dalla L. 689/1981;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
E' stato pure rimarcato come l'opposizione in chiave recuperatoria sia assolutamente alternativa ed autonoma rispetto all'opposizione all'esecuzione (Cass. Sez. 2, 22.10.2010,
n. 21793).
Nel caso di specie l'opponente, con il motivo A.3 ha, in via dirimente e pure preliminare alla questione della regolarità della notificazione, contestato che il titolo esecutivo, costituito da ordinanze-ingiunzione (art. 18 L. 689/1981) della
[...]
sia stato emesso nei propri confronti, adducendo che riguarderebbero Parte_3 altro soggetto di diritto, reale soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Risulta, dunque, contestata l'esistenza di un titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo nei propri confronti. A fronte di ciò, onerato della relativa prova è certamente la parte opposta: nel caso di opposizione all'esecuzione, infatti, spetta all'opposto la prova che il titolo esiste (e anche nella pretesa estensione oggettiva) ed è efficace mentre è onere dell'esecutato opponente dare prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato l'estinzione o la modificazione del diritto di procedere in executivis nei sui riguardi (Cass. 13.5.2022, n.
15376).
6 Non si tratta, dunque, di opposizione in chiave recuperatoria posto che viene censurata, in via immediata e diretta, la legittima iscrizione a ruolo e non già contestato il merito e la legittima formazione di una pretesa sanzionatoria (che si assume non formata nei propri riguardi), ignorata per vizio di notifica, in relazione alla quale la cartella costituisce primo momento di conoscenza. Si ricade, dunque, propriamente nell'ipotesi di cui al punto b) che sopra precede.
Si evidenzia come la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza resa da altro magistrato, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta dall'opponente supponga, invero, che già sia correttamente operata, in termini di opposizione in chiave recuperatoria, la qualificazione della domanda.
Per quanto già sopra esposto il concessionario è giusta parte del processo.
L'opposizione deve essere, dunque, accolta con declaratoria di nullità della cartella esattoriale impugnata.
6. Stante la soccombenza propriamente reciproca si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di cui in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- ACCOGLIE l'opposizione preventiva all'esecuzione e per l'effetto dichiara il difetto del diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente per le somme indicate nella cartella opposta con conseguente nullità della stessa;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Avezzano, così deciso in data 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 - all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Catsellafiume (AQ) alla via Monte Aurunzo s.c., rappresentata e difesa dall'Avv.
Vito RUSSO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Taranto alla Via Federico
Di Palma n. 57,
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, c.f.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika GIOVANNETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma alla Via Giuseppe Ferrari n. 11
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Esecuzione esattoriale - Opposizione preventiva all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come processo verbale dell'udienza del giorno
26.2.2025 e, segnatamente:
- l'opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, che di seguito si trascrivono “Voglia l'On.le Tribunale di Avezzano adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: 1) In via preliminare e provvisoria con provvedimento “inaudita altera parte”, stante l'esistenza del “fumus boni Juris” – dimostrato attraverso la semplice lettura dei motivi di opposizione - e del “periculum in mora” sospendere l'esecutività della cartella di pagamento impugnata;
2) Accertare e dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo;
3) Accertare e
1 dichiarare la cartella di pagamento opposta, essendo fondata su un titolo esecutivo inesistente non formatasi correttamente, inefficace e improduttiva di effetti, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis;
3) in via principale accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 054 2020 000 18598 05 001; 4) con vittoria di spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
- l'opposto hanno richiamato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e riposta, appresso riportate “Voglia l'Ill.mo Giudice adito A) in via preliminare, dichiarare la domanda inammissibile in quanto tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c e della Legge n. 689/81, per i motivi esposti in comparsa;
B) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda in ragione dell'omessa vocatio in ius dell'Ente impositore o, in subordine, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, ponendo tale incombente a carico di parte attrice oppure, in via ancor più gradata, autorizzare parte convenuta alla chiamata in causa dell'Ente impositore;
C) nel merito, respingere la domanda per i motivi di cui in comparsa;
D) in via subordinata, respingere la domanda avanzata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto, ovvero dichiarare, nei confronti del , infondata la domanda per Controparte_2 carenza di legittimazione passiva del soggetto deputato alla riscossione del credito vantato dall'Ente impositore;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarre in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il 24.10.2021 e tempestivamente iscritto a ruolo la
[...] ha premesso di aver ricevuto la notificazione, ad opera dell' Parte_1 [...]
della cartella di pagamento n. 054 2020 000 18598 05 Controparte_1
001 per la somma di € 13692,52 riferita a crediti della a titolo Parte_2 di sanzioni amministrative a seguito di verbali di accertamento 07/18, 09/18 e 10/18 del
Gruppo Carabinieri Forestali di Stroncone.
L'opponente ha, dunque, dedotto:
A.
1 - la inesistenza e, comunque, la nullità della notificazione della cartella esattoriale, in quanto avvenuta a mezzo PEC da indirizzo
) non risultante dai pubblici Email_1 elenchi e diverso dagli indirizzi comunicati (1-
; 2- Email_3
t) dalla stessa Email_4 [...]
; Controparte_1
2 A.
2 - il difetto di titolo esecutivo per omessa notificazione delle ordinanze-ingiunzione costituenti atto presupposto;
A.3 – la non coincidenza, in base a notizie apprese informalmente, del soggetto destinatario delle ordinanze-ingiunzione ( ) con l'opponente Pt_1 Controparte_3 essendo tali atti stati notificati a , che nessun rapporto ha con la società attrice;
CP_3
A.4 – la nullità della cartella esattoriale per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
A.5 – la violazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;
A.6 – la nullità dell'atto impugnato per difetto di relata di notificazione.
Ha, quindi, concluso in conformità
B. Si è costituta in giudizio l deducendo ed Controparte_1 eccependo:
- l'inammissibilità dell'opposizione nei motivi afferenti la omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento ed omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in quanto essa sarebbe da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c. e risulterebbe tardivamente proposta;
- la circostanza che l'opposizione, nella misura in cui risulta fondata sulla omessa notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella e, quindi, nel caso di specie l'opposizione sarebbe in ogni caso tardiva e inammissibile;
- la legittimità della notificazione della cartella esattoriale, eseguita a mezzo PEC e, comunque, la sanatoria di ogni vizio in ragione della proposta opposizione;
- il difetto della propria legittimazione passiva in riferimento al profilo di omessa notificazione degli atti di accertamento e ingiunzione, con conseguente inammissibilità venendo in considerazione una ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente creditore;
- la regolarità della cartella anche in punto di indicazione delle somme dovute.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
C. All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali.
1. Deve, anzitutto, evidenziarsi come, nel caso di specie venga pacificamente in considerazione una ipotesi di opposizione esecutiva preventiva rispetto alla esecuzione esattoriale per crediti non tributari, con pacifica giurisdizione ordinaria, trattandosi di sanzioni amministrative e accessori e non trovando, dunque, applicazione – per il disposto
3 dell'art. 29 D.Lgs. 46/1999 – l'art. 57 D.P.R. 602/1973 (sia pure tenuto conto della Corte
Cost. 114/2018).
2. In secondo luogo con l'unico atto di opposizione, come ben si evince dall'esame dei molteplici motivi, sono state cumulativamente proposte opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Tale cumulo è ben possibile ai sensi dell'art. 104 c.p.c. posto che esso non ha condotto alla deroga dei criteri di competenza per materia o valore (e comunque il rilievo officioso di incompetenza resterebbe soggetto in astratto alla preclusione di cui all'art. 38
c.p.c.).
3. Deve, poi, essere ritenuto – in base a consolidato orientamento giurisprudenziale – che laddove sia impugnato un atto dell'esecuzione esattoriale a partire dalla cartella esattoriale con formulazione tanto di contestazioni riconducibili alla opposizione ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c., come nel caso di specie, la domanda possa essere formulata esclusivamente nei confronti della . Controparte_4
Quest'ultima, infatti, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 e sempre che non si controversa della sola regolarità formale degli atti esecutivi impugnati, è onerata di chiamare in causa l'ente titolare del credito per chiedere di essere tenuta indenne e ottenere che la condanna alle spese di lite venga emessa a carico di tale ente nei rapporti interni (Cass. Sez. 6-2,
18.1.2017, n. 1070): da tale rilievo si desume come l'ente creditore, quale chiamato in causa per garanzia non sia litisconsorte necessario.
Non induce a diversa conclusione la giurisprudenza, variamente richiamata dalla opposta, per cui sussisterebbe un litisconsorzio necessario tra ente e concessionario laddove l'opposizione afferisca l'esistenza del credito e non già la sola regolarità degli atti del concessionario stesso. Tale giurisprudenza si è, infatti, formata nell'ipotesi inversa a quella che viene qui in rilievo e, cioè, di instaurazione del contraddittorio solamente con l'ente creditore. Si legge, infatti:“nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. Sez. 3, 30.4.2024, Ord. 11661).
La conclusione cui si è pervenuti sopra è ancor più avvalorata da quanto affermato in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove opera un peculiare regime: “in tema di
4 riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi
e, al contempo, del merito della pretesa creditoria” (Cass. Sez. L, 19.6.2019, n. 16425).
Non è applicabile, poi, l'art. 14 D.Lgs. 546/1992 in quanto afferente alla disciplina del processo tributario.
Il rapporto processuale, anche per quanto appresso si dirà in tema di qualificazione dell'opposizione di merito alla cartella, risulta perciò correttamente instaurato nei soli riguardi dell' , che nel Controparte_4 costituirsi ha omesso di chiedere differimento dell'udienza per la chiamata del terzo (così decadendo dalla relativa facoltà ex art. 269, co. 2 c.p.c.) evidenziando solamente la pretesa esistenza di un litisconsorzio necessario, la cui violazione avrebbe condotte, a suo dire, alla inammissibilità del ricorso.
4. Risulta, invece, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi formulata dall'opposta, sostanziata nei motivi A.1, A.4, A.5 e A.6, sopra riportati. Premesso
l'effetto giuridico di sanatoria che la proposizione dell'opposizione produce rispetto ad eventuali difformità in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, deve essere rilevato come la notificazione a mezzo PEC avvenne il 15.9.2021 mentre l'atto di opposizione è stato notificato il 24.10.2021, ben oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c.
L'opposizione preventiva agli atti esecutivi è, dunque, inammissibile.
5. Procedendo all'esame dei motivi propriamente integranti opposizione all'esecuzione deve, in particolare, evidenziarsi la fondatezza del motivo A.3.
Non può, anzitutto, ritenersi che l'opposizione alla cartella esattoriale sia stata svolta in funzione recuperatoria.
5 L'opposizione c.d. “recuperatoria”, che è preordinata a reintegrare l'intimato, cui sia stata notificata la cartella esattoriale, nella titolarità dei mezzi di tutela esperibili avverso gli atti sanzionatori – deve necessariamente estrinsecarsi nella proposizione di un motivo di opposizione tendente a inficiare il dato della sussistenza delle condizioni di legge idonee a consentire l'emissione del provvedimento sanzionatorio, che quindi deve essere contestato nel merito (Cass. 21.9.2011, n. 29696).
Si è sul punto esaustivamente affermato (v. Cass. Sez. 1, 20.4.2006, n. 9180) come, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie siano ammissibili:
a) l'opposizione ai sensi della L. 689/1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Tale rimedio soggiace, all'evidenza, a forme e termini propri previste per l'opposizione regolata dalla L. 689/1981;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
E' stato pure rimarcato come l'opposizione in chiave recuperatoria sia assolutamente alternativa ed autonoma rispetto all'opposizione all'esecuzione (Cass. Sez. 2, 22.10.2010,
n. 21793).
Nel caso di specie l'opponente, con il motivo A.3 ha, in via dirimente e pure preliminare alla questione della regolarità della notificazione, contestato che il titolo esecutivo, costituito da ordinanze-ingiunzione (art. 18 L. 689/1981) della
[...]
sia stato emesso nei propri confronti, adducendo che riguarderebbero Parte_3 altro soggetto di diritto, reale soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Risulta, dunque, contestata l'esistenza di un titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo nei propri confronti. A fronte di ciò, onerato della relativa prova è certamente la parte opposta: nel caso di opposizione all'esecuzione, infatti, spetta all'opposto la prova che il titolo esiste (e anche nella pretesa estensione oggettiva) ed è efficace mentre è onere dell'esecutato opponente dare prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato l'estinzione o la modificazione del diritto di procedere in executivis nei sui riguardi (Cass. 13.5.2022, n.
15376).
6 Non si tratta, dunque, di opposizione in chiave recuperatoria posto che viene censurata, in via immediata e diretta, la legittima iscrizione a ruolo e non già contestato il merito e la legittima formazione di una pretesa sanzionatoria (che si assume non formata nei propri riguardi), ignorata per vizio di notifica, in relazione alla quale la cartella costituisce primo momento di conoscenza. Si ricade, dunque, propriamente nell'ipotesi di cui al punto b) che sopra precede.
Si evidenzia come la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza resa da altro magistrato, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta dall'opponente supponga, invero, che già sia correttamente operata, in termini di opposizione in chiave recuperatoria, la qualificazione della domanda.
Per quanto già sopra esposto il concessionario è giusta parte del processo.
L'opposizione deve essere, dunque, accolta con declaratoria di nullità della cartella esattoriale impugnata.
6. Stante la soccombenza propriamente reciproca si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di cui in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- ACCOGLIE l'opposizione preventiva all'esecuzione e per l'effetto dichiara il difetto del diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente per le somme indicate nella cartella opposta con conseguente nullità della stessa;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Avezzano, così deciso in data 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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