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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1454 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GRAZIANNA GRECO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PERLANGELI MASSIMO, ed elettivamente domiciliato\a in VIALE ALDO MORO N.22 73100 LECCE
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del Legale Rappresentante p.t., Dott.ssa , in Controparte_3 qualità di Responsabile Gestione del a tanto Controparte_4 abilitata da Procura Speciale autenticata per atto Notaio Per_1 da Roma, Repertorio n.177893 Raccolta n.11776, del
[...]
28.04.2022, con sede Legale in Roma alla Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Lecce alla Via Leuca n.105, presso e nello studio dell'Avv. Maria Rosaria Savoia che la rappresenta e difende giusta procura allegata
ResistentI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si
1 intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06/02/2023 conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_5
proponendo
[...] opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05920220033166924000, relativa a contributi dovuti alla
[...]
per gli anni 2006, 2007, 2015, 2016, Controparte_1
2017, 2018 e 2021, per complessivi € 18.138,92. Eccepiva preliminarmente la nullità della notifica a mezzo PEC perché proveniente da un indirizzo del mittente non risultante dai pubblici elenchi (IPA/INI-PEC), priva di relata di notifica e non idonea a garantire la certezza della provenienza dell'atto; la nullità della cartella per mancata preventiva contestazione dell'addebito e per violazione della legge n. 689/1981; l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e sanzionatori per le annualità anteriori al quinquennio precedente la notifica della cartella, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995, e dell'art. 28 legge n. 689/1981. In via subordinata, la nullità di tutti gli atti interruttivi o prodromici alla cartella per vizi di notifica e difetto di integrità del contenuto. Nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria e richiesta di rimborso dei contributi eventualmente versati in eccedenza o riferiti ad anni di iscrizione non validi ai fini previdenziali. Concludeva chiedendo “ 2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza totale o parziale dell'atto impugnato e di conseguenza accertare e dichiarare come inesistente e/o infondato e/o illegittimo il diritto da parte della
[...]
ad esigere il pagamento delle somme Controparte_1 iscritte a ruolo;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della ad esigere il pagamento Controparte_1 delle somme iscritte a ruolo;
di cui agli impugnati atti e dell'Agente della Riscossione dal potere di riscuotere le somme di cui agli impugnati atti;
4)se ritenute dovute, rideterminare in modo legittimo le eventuali sanzioni , applicando in favore dell'odierno ricorrente ogni beneficio di legge;
5)accertare e condannare CP_1 [...]
al rimborso dei contributi già versati in eccedenza Controparte_1
e/o a contributi versati riferiti ad anni di iscrizione dichiarati inefficaci ai fini del trattamento previdenziale. 6) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre Iva e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
2 La si costituiva con memoria difensiva, deducendo in CP_1 via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi della procedura notificatoria, di esclusiva competenza dell' . Controparte_2
Nel merito, contestava ogni doglianza del ricorso. Sosteneva la piena validità della notifica PEC, avvenuta all'indirizzo del destinatario tratto da pubblici elenchi, con sanatoria per raggiungimento dello scopo. Escludeva l'applicabilità della legge n. 689/1981 ai contributi previdenziali, trattandosi di obbligazioni civilistiche. Le somme aggiuntive costituivano “sanzioni civili” con funzione risarcitoria, non soggette a procedimento amministrativo. Rilevava che la prescrizione era decennale ai sensi dell'art. 19 legge n. 576/1980, come richiamato dall'art. 66 legge n. 247/2012, e che in ogni caso era stata interrotta da comunicazioni e solleciti regolarmente inviati. Affermava la fondatezza della pretesa creditoria, basata su minimi obbligatori, contributo integrativo e maternità, come da regolamento approvato dal vigilante. CP_6
Concludeva chiedendo "voglia il Tribunale adito, Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
1. preliminarmente, a seguito della domanda riconvenzionale spiegata, provvedere, ex art. 418 c.p.c., alla fissazione di nuova udienza;
2. per i vizi della procedura, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
Parte_2
3. nel merito, rigettare il ricorso proposto dall'avv. Parte_1 perché infondato in fatto e diritto, confermando la debenza delle somme da corrispondere alla CP_1
4. in via subordinata, laddove si annullasse per qualsiasi causa la procedura esattiva, accertare il debito del ricorrente in euro 18.132,82 e, per l'effetto, condannare l'avv. al Parte_1 pagamento diretto in favore della della suddetta somma, CP_1 oltre interessi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/1980, dalla data del dovuto al saldo;
5. con vittoria di spese e competenze di lite." Si costituiva anche l' , eccependo Controparte_2 preliminarmente la piena regolarità della notifica e la propria carenza di legittimazione passiva per ogni questione concernente il merito del credito.
3 Ribadiva la validità della notifica PEC, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, con indirizzo del destinatario tratto da pubblico elenco. Affermava che, in ogni caso, l'atto aveva raggiunto il proprio scopo, essendo pervenuto alla ricorrente. Contestava l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, sostenendo che, per i contributi valeva il termine CP_1 decennale, non ancora decorso. Deduceva la propria estraneità rispetto alla formazione del ruolo e la natura meramente esecutiva della propria attività. Concludeva chiedendo "1) Nella via preliminare, accertata e dichiarata l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento, accertare e dichiarare la regolarità e validità dell'operato di , Controparte_2 rigettare il ricorso per le ragioni esplicitate in narrativa;
2) Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_7 con riguardo alle questioni attinenti al merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere l'opposizione fondata sul punto, porre ogni statuizione sfavorevole in capo all'Ente impositore, tenuto a manlevare ex art. 39 D.Lgs. n. 112/1999; CP_7
3) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria." La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito delle note difensive ex art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, quanto alla notifica proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, deve rilevarsi che l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC). Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando dunque perfettamente valida la notifica a mezzo pec all'indirizzo del destinatario non presente sui pubblici registri.
Del resto, e tanto vale anche con riferimento al primo profilo di illegittimità della notifica concernente la mancanza di sottoscrizione e di certificazione di conformità all'originale , le Sezioni Unite hanno
4 affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Difatti, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di un ricorso puntuale con ed articolata difesa, ed è pacifico che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Sul punto deve evidenziarsi che, con riferimento alla notifica proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC). Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando dunque perfettamente valida la notifica a mezzo pec all'indirizzo del destinatario non presente sui pubblici registri.
Del resto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Difatti, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da
5 parte del ricorrente di un ricorso puntuale con una articolata difesa, ed è pacifico che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte, Cass. ordinanza n.982\23, confermando il principio secondo il quale laddove la notifica, pur provenendo da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, consenta di evincere chiaramente il mittente, detta notifica è valida.
Irrilevante, pertanto, la mancata compilazione della relata. La notifica ha dunque raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., avendo il destinatario avuto piena conoscenza dell'atto e potuto esercitare il diritto di difesa.
Venendo all'eccezione di nullità per mancata preventiva contestazione dell'addebito, parte ricorrente si duole del fatto che l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta da alcuna contestazione degli addebiti/avviso di accertamento, in violazione di quanto previsto dal nuovo Regolamento della previdenza e dalla l. 689/81. L'argomento non è condivisibile. Le previsioni di cui alla l. 689/81 non sono applicabili nella fattispecie. Infatti, “La sanzione comminata dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale entro CP_1 trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ha invece natura di sanzione amministrativa pecuniaria, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. CP_1
Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20343 del 20/09/2006, n. 14779 del 04/06/2008, n. 18130 del 04/08/2010, n. 17258 del 02/07/2018).
6 Detto principio non è estensibile alle sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi (art. 18, l. 576/80), oggetto della presente controversia, dal momento che, in tale ipotesi, siamo in presenza non già di sanzioni amminsitrative bensì di sanzioni civili, in quanto obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. Un., Sentenza n. 5076 del 13/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022). Né a maggior ragione la disciplina di cui alla L.n.689\81 è estensibile alle omissioni contributive, per le quali l'art. 24, co. 3 del d.lgs. 46/99, che disciplina la relativa riscossione, contempla l'invio di un avviso bonario come una mera facoltà. In materia la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici (a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14) la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento;
né tale dinamica può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria (in questi termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018). Ciò nondimeno il Regolamento unico della previdenza forense vigente dal 1° gennaio 2021 (Delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020 – Approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020 – G.U. Serie Generale n. 200 dell'11 agosto 2020) prevede però, all'art. 63, che “Sono sanzionati i seguenti inadempimenti: a) il ritardo o il mancato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5) prescritto 5 dall'art.7 del presente Regolamento;
b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi disciplinati dagli artt. 17, 18, 19 e 24 del presente Regolamento”. Il successivo art. 74 dispone che “1. L'ufficio competente della CP_1 quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 63 del presente Regolamento, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla o con atto equipollente.
2. Nell'avviso vengono CP_1 specificati: a) l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi
7 dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento CP_1 diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla f) l'indicazione di modalità e termini di CP_1 eventuali ricorsi ex art. 79 del presente Regolamento.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo”. La è dunque tenuta, in virtù del regolamento che essa stessa si è CP_1 data, a contestare l'inadempimento riscontrato, al fine di mettere il professionista in condizione di avanzare osservazioni ovvero di aderire all'accertamento e provvedere al pagamento. Nel caso di specie, l'ente ha prodotto la comuncazione relativa alle irregolarità contributive riscontrate per gli anni 2015\2018 e la comunicazione del debito – completa di tutti gli avvertimenti previsti dall'art. 74 del regolamento – ricevuta a mezzo PEC inviata all'indirizzo in data Email_1
11.02.2022. Quanto alle annualità 2006\2007 ha prodotto la PEC in data 01.12.2020, nella quale si comunicava che, per effetto di irregolarità contributiva, poteva essere disposta la decadenza e, successiva PEC del 30.03.2021, con la quale la comunicava la decadenza CP_1 dall'iscrizione retroattiva e riquantificava la contribuzione 2006 e 2007. Ciò posto, la appare aver adempiuto ai suoi obbighi di CP_1 comunicazione preventiva, obblighi che, in ogni caso, ai sensi dall'art. 74 del Regolamento, non risultano sanzionati con qualsivoglia
8 comminatoria di decadenza/estinzione del credito per effetto della mancata contestazione prevista. È infine infondata anche l'ulteriore eccezione di prescrizione, anche con specifico riferimento alle somme aggiuntive (sanzioni e interessi per omesso/ritardato pagamento). Infiatti è noto che il termine quinquennale di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995 non trova applicazione ai contributi dovuti alla
[...]
ai sensi dell'art. 66 della legge n. 247/2012. Pertanto trova CP_1 applicazione il termine decennale che decorre dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato dei redditi prodotti, limitatamente alla contribuzione maturata in epoca sucessiva al 2012 e per la quale, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, non fosse ancora decorso il termine previsto dalla l. n. 335 del 1995, ossia il termine quinquennale. Difatti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 576/1980, “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie CP_1 con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1 della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. Ciò premesso, la cartella impugnata attiene a contribuzione anni 2006, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. Certamente, dunque, anche a prescidere dagli atti interruttivi, la prescrizione non è maturata con riferimento alla contribuzione 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. Quanto alla contribuzione minima soggettiva richiesta per gli anni 2006 e 2007, l'obbligo a versare gli importi richiesti con la cartella è insorto a seguito della decadenza della professionista dall'iscrizione retroattiva, per la quale inizialmente erano state applicate le agevolazioni previste per coloro che si iscrivevano alla prima CP_1 del compimento del 35° anno di età (riduzione alla metà del contributo soggettivo per i primi tre anni di iscrizione alla prima del CP_1 compimento del trentacinquesimo anno di età ). Appare, dunque, evidente che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, non può essere ancorato all'annualità di riferimento, in particolare alla comunicazione dei redditi che per tali anni era il 29.09.2007 e il 20.09.2008, bensì al momento in cui, per effetto della decadenza, l'obbligo a versare tale contribuzione integrativa è maturato. Ne consegue che anche con riferimento a tali importi trova applicazione la prescrizione decennale che non è maturata.
9 Analoghe considerazioni devono farsi per sanzioni e interessi che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 576/1980, seguono la medesima disciplina dell'obbligaizone principale (“..ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni”), dovendosi qui ribadire il principio per cui tali crediti, accessori rispetto al credito (contributivo) principale, rimangono assoggettati al medesimo termine di prescrizione di quest'ultimo (che, per i crediti della , è CP_1 tornato, per effetto dell'art. 66, l. 247/2012, ad essere quello decennale previsto dall'art. 19, l. 576/80). Da tutto quanto premesso, stante l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, consegue il rigetto del ricorso. Per il principio della soccombenza dev'essere Parte_1 condannata al pagamento in favore di delle spese di lite in favore di e Controparte_1
che si liquidano in dispositivo Controparte_8 nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1
ogni contraria istanza, Controparte_8 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
e Controparte_1
delle spese processuali Controparte_8 che liquida in complessivi €1.887 per ciascuna parte oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Savoia. Lecce 19/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
10
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1454 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GRAZIANNA GRECO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PERLANGELI MASSIMO, ed elettivamente domiciliato\a in VIALE ALDO MORO N.22 73100 LECCE
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del Legale Rappresentante p.t., Dott.ssa , in Controparte_3 qualità di Responsabile Gestione del a tanto Controparte_4 abilitata da Procura Speciale autenticata per atto Notaio Per_1 da Roma, Repertorio n.177893 Raccolta n.11776, del
[...]
28.04.2022, con sede Legale in Roma alla Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Lecce alla Via Leuca n.105, presso e nello studio dell'Avv. Maria Rosaria Savoia che la rappresenta e difende giusta procura allegata
ResistentI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si
1 intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06/02/2023 conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_5
proponendo
[...] opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05920220033166924000, relativa a contributi dovuti alla
[...]
per gli anni 2006, 2007, 2015, 2016, Controparte_1
2017, 2018 e 2021, per complessivi € 18.138,92. Eccepiva preliminarmente la nullità della notifica a mezzo PEC perché proveniente da un indirizzo del mittente non risultante dai pubblici elenchi (IPA/INI-PEC), priva di relata di notifica e non idonea a garantire la certezza della provenienza dell'atto; la nullità della cartella per mancata preventiva contestazione dell'addebito e per violazione della legge n. 689/1981; l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e sanzionatori per le annualità anteriori al quinquennio precedente la notifica della cartella, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995, e dell'art. 28 legge n. 689/1981. In via subordinata, la nullità di tutti gli atti interruttivi o prodromici alla cartella per vizi di notifica e difetto di integrità del contenuto. Nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria e richiesta di rimborso dei contributi eventualmente versati in eccedenza o riferiti ad anni di iscrizione non validi ai fini previdenziali. Concludeva chiedendo “ 2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza totale o parziale dell'atto impugnato e di conseguenza accertare e dichiarare come inesistente e/o infondato e/o illegittimo il diritto da parte della
[...]
ad esigere il pagamento delle somme Controparte_1 iscritte a ruolo;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della ad esigere il pagamento Controparte_1 delle somme iscritte a ruolo;
di cui agli impugnati atti e dell'Agente della Riscossione dal potere di riscuotere le somme di cui agli impugnati atti;
4)se ritenute dovute, rideterminare in modo legittimo le eventuali sanzioni , applicando in favore dell'odierno ricorrente ogni beneficio di legge;
5)accertare e condannare CP_1 [...]
al rimborso dei contributi già versati in eccedenza Controparte_1
e/o a contributi versati riferiti ad anni di iscrizione dichiarati inefficaci ai fini del trattamento previdenziale. 6) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre Iva e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
2 La si costituiva con memoria difensiva, deducendo in CP_1 via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi della procedura notificatoria, di esclusiva competenza dell' . Controparte_2
Nel merito, contestava ogni doglianza del ricorso. Sosteneva la piena validità della notifica PEC, avvenuta all'indirizzo del destinatario tratto da pubblici elenchi, con sanatoria per raggiungimento dello scopo. Escludeva l'applicabilità della legge n. 689/1981 ai contributi previdenziali, trattandosi di obbligazioni civilistiche. Le somme aggiuntive costituivano “sanzioni civili” con funzione risarcitoria, non soggette a procedimento amministrativo. Rilevava che la prescrizione era decennale ai sensi dell'art. 19 legge n. 576/1980, come richiamato dall'art. 66 legge n. 247/2012, e che in ogni caso era stata interrotta da comunicazioni e solleciti regolarmente inviati. Affermava la fondatezza della pretesa creditoria, basata su minimi obbligatori, contributo integrativo e maternità, come da regolamento approvato dal vigilante. CP_6
Concludeva chiedendo "voglia il Tribunale adito, Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
1. preliminarmente, a seguito della domanda riconvenzionale spiegata, provvedere, ex art. 418 c.p.c., alla fissazione di nuova udienza;
2. per i vizi della procedura, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
Parte_2
3. nel merito, rigettare il ricorso proposto dall'avv. Parte_1 perché infondato in fatto e diritto, confermando la debenza delle somme da corrispondere alla CP_1
4. in via subordinata, laddove si annullasse per qualsiasi causa la procedura esattiva, accertare il debito del ricorrente in euro 18.132,82 e, per l'effetto, condannare l'avv. al Parte_1 pagamento diretto in favore della della suddetta somma, CP_1 oltre interessi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/1980, dalla data del dovuto al saldo;
5. con vittoria di spese e competenze di lite." Si costituiva anche l' , eccependo Controparte_2 preliminarmente la piena regolarità della notifica e la propria carenza di legittimazione passiva per ogni questione concernente il merito del credito.
3 Ribadiva la validità della notifica PEC, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, con indirizzo del destinatario tratto da pubblico elenco. Affermava che, in ogni caso, l'atto aveva raggiunto il proprio scopo, essendo pervenuto alla ricorrente. Contestava l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, sostenendo che, per i contributi valeva il termine CP_1 decennale, non ancora decorso. Deduceva la propria estraneità rispetto alla formazione del ruolo e la natura meramente esecutiva della propria attività. Concludeva chiedendo "1) Nella via preliminare, accertata e dichiarata l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento, accertare e dichiarare la regolarità e validità dell'operato di , Controparte_2 rigettare il ricorso per le ragioni esplicitate in narrativa;
2) Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_7 con riguardo alle questioni attinenti al merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere l'opposizione fondata sul punto, porre ogni statuizione sfavorevole in capo all'Ente impositore, tenuto a manlevare ex art. 39 D.Lgs. n. 112/1999; CP_7
3) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria." La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito delle note difensive ex art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, quanto alla notifica proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, deve rilevarsi che l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC). Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando dunque perfettamente valida la notifica a mezzo pec all'indirizzo del destinatario non presente sui pubblici registri.
Del resto, e tanto vale anche con riferimento al primo profilo di illegittimità della notifica concernente la mancanza di sottoscrizione e di certificazione di conformità all'originale , le Sezioni Unite hanno
4 affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Difatti, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di un ricorso puntuale con ed articolata difesa, ed è pacifico che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Sul punto deve evidenziarsi che, con riferimento alla notifica proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la possibilità di eseguire la notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC). Dunque tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente. Pertanto nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando dunque perfettamente valida la notifica a mezzo pec all'indirizzo del destinatario non presente sui pubblici registri.
Del resto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Difatti, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da
5 parte del ricorrente di un ricorso puntuale con una articolata difesa, ed è pacifico che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").
Peraltro la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, non cagiona, nella specie, alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte, Cass. ordinanza n.982\23, confermando il principio secondo il quale laddove la notifica, pur provenendo da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, consenta di evincere chiaramente il mittente, detta notifica è valida.
Irrilevante, pertanto, la mancata compilazione della relata. La notifica ha dunque raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., avendo il destinatario avuto piena conoscenza dell'atto e potuto esercitare il diritto di difesa.
Venendo all'eccezione di nullità per mancata preventiva contestazione dell'addebito, parte ricorrente si duole del fatto che l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta da alcuna contestazione degli addebiti/avviso di accertamento, in violazione di quanto previsto dal nuovo Regolamento della previdenza e dalla l. 689/81. L'argomento non è condivisibile. Le previsioni di cui alla l. 689/81 non sono applicabili nella fattispecie. Infatti, “La sanzione comminata dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale entro CP_1 trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ha invece natura di sanzione amministrativa pecuniaria, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. CP_1
Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20343 del 20/09/2006, n. 14779 del 04/06/2008, n. 18130 del 04/08/2010, n. 17258 del 02/07/2018).
6 Detto principio non è estensibile alle sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi (art. 18, l. 576/80), oggetto della presente controversia, dal momento che, in tale ipotesi, siamo in presenza non già di sanzioni amminsitrative bensì di sanzioni civili, in quanto obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. Un., Sentenza n. 5076 del 13/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022). Né a maggior ragione la disciplina di cui alla L.n.689\81 è estensibile alle omissioni contributive, per le quali l'art. 24, co. 3 del d.lgs. 46/99, che disciplina la relativa riscossione, contempla l'invio di un avviso bonario come una mera facoltà. In materia la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici (a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14) la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento;
né tale dinamica può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria (in questi termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018). Ciò nondimeno il Regolamento unico della previdenza forense vigente dal 1° gennaio 2021 (Delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020 – Approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020 – G.U. Serie Generale n. 200 dell'11 agosto 2020) prevede però, all'art. 63, che “Sono sanzionati i seguenti inadempimenti: a) il ritardo o il mancato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5) prescritto 5 dall'art.7 del presente Regolamento;
b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi disciplinati dagli artt. 17, 18, 19 e 24 del presente Regolamento”. Il successivo art. 74 dispone che “1. L'ufficio competente della CP_1 quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 63 del presente Regolamento, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla o con atto equipollente.
2. Nell'avviso vengono CP_1 specificati: a) l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi
7 dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento CP_1 diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla f) l'indicazione di modalità e termini di CP_1 eventuali ricorsi ex art. 79 del presente Regolamento.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo”. La è dunque tenuta, in virtù del regolamento che essa stessa si è CP_1 data, a contestare l'inadempimento riscontrato, al fine di mettere il professionista in condizione di avanzare osservazioni ovvero di aderire all'accertamento e provvedere al pagamento. Nel caso di specie, l'ente ha prodotto la comuncazione relativa alle irregolarità contributive riscontrate per gli anni 2015\2018 e la comunicazione del debito – completa di tutti gli avvertimenti previsti dall'art. 74 del regolamento – ricevuta a mezzo PEC inviata all'indirizzo in data Email_1
11.02.2022. Quanto alle annualità 2006\2007 ha prodotto la PEC in data 01.12.2020, nella quale si comunicava che, per effetto di irregolarità contributiva, poteva essere disposta la decadenza e, successiva PEC del 30.03.2021, con la quale la comunicava la decadenza CP_1 dall'iscrizione retroattiva e riquantificava la contribuzione 2006 e 2007. Ciò posto, la appare aver adempiuto ai suoi obbighi di CP_1 comunicazione preventiva, obblighi che, in ogni caso, ai sensi dall'art. 74 del Regolamento, non risultano sanzionati con qualsivoglia
8 comminatoria di decadenza/estinzione del credito per effetto della mancata contestazione prevista. È infine infondata anche l'ulteriore eccezione di prescrizione, anche con specifico riferimento alle somme aggiuntive (sanzioni e interessi per omesso/ritardato pagamento). Infiatti è noto che il termine quinquennale di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995 non trova applicazione ai contributi dovuti alla
[...]
ai sensi dell'art. 66 della legge n. 247/2012. Pertanto trova CP_1 applicazione il termine decennale che decorre dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato dei redditi prodotti, limitatamente alla contribuzione maturata in epoca sucessiva al 2012 e per la quale, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, non fosse ancora decorso il termine previsto dalla l. n. 335 del 1995, ossia il termine quinquennale. Difatti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 576/1980, “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie CP_1 con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1 della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. Ciò premesso, la cartella impugnata attiene a contribuzione anni 2006, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. Certamente, dunque, anche a prescidere dagli atti interruttivi, la prescrizione non è maturata con riferimento alla contribuzione 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. Quanto alla contribuzione minima soggettiva richiesta per gli anni 2006 e 2007, l'obbligo a versare gli importi richiesti con la cartella è insorto a seguito della decadenza della professionista dall'iscrizione retroattiva, per la quale inizialmente erano state applicate le agevolazioni previste per coloro che si iscrivevano alla prima CP_1 del compimento del 35° anno di età (riduzione alla metà del contributo soggettivo per i primi tre anni di iscrizione alla prima del CP_1 compimento del trentacinquesimo anno di età ). Appare, dunque, evidente che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, non può essere ancorato all'annualità di riferimento, in particolare alla comunicazione dei redditi che per tali anni era il 29.09.2007 e il 20.09.2008, bensì al momento in cui, per effetto della decadenza, l'obbligo a versare tale contribuzione integrativa è maturato. Ne consegue che anche con riferimento a tali importi trova applicazione la prescrizione decennale che non è maturata.
9 Analoghe considerazioni devono farsi per sanzioni e interessi che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 576/1980, seguono la medesima disciplina dell'obbligaizone principale (“..ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni”), dovendosi qui ribadire il principio per cui tali crediti, accessori rispetto al credito (contributivo) principale, rimangono assoggettati al medesimo termine di prescrizione di quest'ultimo (che, per i crediti della , è CP_1 tornato, per effetto dell'art. 66, l. 247/2012, ad essere quello decennale previsto dall'art. 19, l. 576/80). Da tutto quanto premesso, stante l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, consegue il rigetto del ricorso. Per il principio della soccombenza dev'essere Parte_1 condannata al pagamento in favore di delle spese di lite in favore di e Controparte_1
che si liquidano in dispositivo Controparte_8 nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1
ogni contraria istanza, Controparte_8 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
e Controparte_1
delle spese processuali Controparte_8 che liquida in complessivi €1.887 per ciascuna parte oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Savoia. Lecce 19/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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