TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 21 FEBBRAIO 2025
N.R.G. 2773/2023
All'udienza del 21 Febbraio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo, alle ore 9:30 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 16
Febbraio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Marcella Bagalà per il ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Fabio Dell'Anna per Ader, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Giovanna Suriano per Inps, per delega dell'avv. A. Laganà, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Bagalà fa presente che dopo la notifica del ricorso l'Inps ha provveduto ad annullare l'avviso di addebito n. 36820140021716674 000, come da comunicazione dell'ente, allegata al proprio fascicolo telematico in data 30 dicembre 2024.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:42, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:14 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c..
Alle ore 14,23;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria D. Romeo, all'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 2773/2023 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Bagalà, Parte_1
giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Dell'Anna;
resistente
E
, in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti A. Laganà e
D. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:15 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione per l'annullamento dei carichi contributivi previdenziali di cui all'avviso di addebito
3 n.36820140011337571 000, anni 2012 e 2011, notificato in data
26.05.2016, di €. 6.519,29, portato dall'intimazione di pagamento n.06820239023215634 000 notificata il 7.08.2023 e dall'avviso di addebito n.36820140021716674 000, relativo alla contribuzione di cui agli anni dal 2010 al 2014, notificato sempre in data 26.05.2016, di euro
10.929,09, contenuto nell'intimazione di pagamento n.06820239023215634 000, notificata il 07.08.2023, con cui l
[...]
, ha in carico il ruolo per euro 17.448,38, che il Controparte_1
sarebbe tenuto a corrispondere in favore dell'Inps, sede di Parte_1
Messina, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, contributi
I.V.S fissi e somme aggiuntive, di cui ai suddetti anni.
eccepiva la prescrizione del credito vantato da Inps ai Parte_1
sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995. Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto di Inps e dell Controparte_1
a riscuotere la somma riportata negli atti opposti e, per
[...]
l'effetto, annullate sia le intimazioni di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'attualità del credito, chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Ader, inoltre eccepiva l'incompetenza territoriale ex art. 444, ultimo comma, c.p.c, dell'intestato Tribunale, in favore del Tribunale di Messina sezione lavoro, poiché gli AVA impugnati indicavano quale Ente
Impositore l'Inps di Messina.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di incompetenza territoriale va detto che in caso di obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore
4 autonomo, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'articolo 444, primo comma, del Codice di procedura civile (come modificato dall'articolo 86 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'articolo 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (Cassazione, sentenza del 9 novembre 2004, n. 21317).
Alla luce di quanto sopra, va pertanto, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Sempre in via preliminare va dato atto della cessata materia del contendere, in riferimento alla contribuzione di cui all'anno 2010, portata dall'avviso n. 36820140021716674 000, stante il provvedimento di annullamento in autotutela dell'Inps, in atti al fascicolo telematico di parte ricorrente, depositato in data 30 dicembre u.s..
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quant,o dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica delle intimazioni di pagamento opposte, sarebbe intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà,
a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di
5 denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge
(17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire:
“in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto
1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
6 Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la trasformazione del termine di CP_3
prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un provvedimento CP_3
giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che gli avvisi risultano così notificati: n. 36820140011337571 000, notificato in data
26.05.2016 e n.36820140021716674 000, relativo alla contribuzione di cui agli anni dal 2011( atteso che per il 2010 è intervenuto atto di annullamento in autotutela) al 2014, notificato sempre in data
7 26.05.2016. Da tali date decorre il termine di prescrizione quinquennale di cui alla l. n. 335/1995.
Successivamente risultano validamente notificati i seguenti atti interruttivi : AVI 06820179028899559000 in data 27.11.2017 (doc.01);
PPT n. 6820182890 in data 26.03.2018 (doc.02); AVI
06820229011616430000 in data 06.07.2022 (doc.03) e AVI
06820239023215634000 in data 07.08.2023 (doc.04). Deve, pertanto, ritenersi l'attualità del credito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla sola contribuzione anno 2010, di cui all'avviso n. 36820140021716674
000, per le causali di cui in parte motiva;
1) Dichiara attuale ed esigibile il credito di cui agli avvisi opposti;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dei resistenti, che liquida in €. 621,00 cadauno, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, lì 21 Febbraio 2025.
Il G.O.P.
D. ssa Maria D. Romeo
8 9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 21 FEBBRAIO 2025
N.R.G. 2773/2023
All'udienza del 21 Febbraio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo, alle ore 9:30 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 16
Febbraio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Marcella Bagalà per il ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Fabio Dell'Anna per Ader, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Giovanna Suriano per Inps, per delega dell'avv. A. Laganà, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Bagalà fa presente che dopo la notifica del ricorso l'Inps ha provveduto ad annullare l'avviso di addebito n. 36820140021716674 000, come da comunicazione dell'ente, allegata al proprio fascicolo telematico in data 30 dicembre 2024.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:42, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:14 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c..
Alle ore 14,23;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria D. Romeo, all'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 2773/2023 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Bagalà, Parte_1
giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Dell'Anna;
resistente
E
, in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti A. Laganà e
D. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:15 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione per l'annullamento dei carichi contributivi previdenziali di cui all'avviso di addebito
3 n.36820140011337571 000, anni 2012 e 2011, notificato in data
26.05.2016, di €. 6.519,29, portato dall'intimazione di pagamento n.06820239023215634 000 notificata il 7.08.2023 e dall'avviso di addebito n.36820140021716674 000, relativo alla contribuzione di cui agli anni dal 2010 al 2014, notificato sempre in data 26.05.2016, di euro
10.929,09, contenuto nell'intimazione di pagamento n.06820239023215634 000, notificata il 07.08.2023, con cui l
[...]
, ha in carico il ruolo per euro 17.448,38, che il Controparte_1
sarebbe tenuto a corrispondere in favore dell'Inps, sede di Parte_1
Messina, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, contributi
I.V.S fissi e somme aggiuntive, di cui ai suddetti anni.
eccepiva la prescrizione del credito vantato da Inps ai Parte_1
sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995. Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto di Inps e dell Controparte_1
a riscuotere la somma riportata negli atti opposti e, per
[...]
l'effetto, annullate sia le intimazioni di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'attualità del credito, chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Ader, inoltre eccepiva l'incompetenza territoriale ex art. 444, ultimo comma, c.p.c, dell'intestato Tribunale, in favore del Tribunale di Messina sezione lavoro, poiché gli AVA impugnati indicavano quale Ente
Impositore l'Inps di Messina.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di incompetenza territoriale va detto che in caso di obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore
4 autonomo, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'articolo 444, primo comma, del Codice di procedura civile (come modificato dall'articolo 86 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'articolo 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (Cassazione, sentenza del 9 novembre 2004, n. 21317).
Alla luce di quanto sopra, va pertanto, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Sempre in via preliminare va dato atto della cessata materia del contendere, in riferimento alla contribuzione di cui all'anno 2010, portata dall'avviso n. 36820140021716674 000, stante il provvedimento di annullamento in autotutela dell'Inps, in atti al fascicolo telematico di parte ricorrente, depositato in data 30 dicembre u.s..
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quant,o dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica delle intimazioni di pagamento opposte, sarebbe intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà,
a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di
5 denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge
(17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire:
“in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto
1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
6 Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la trasformazione del termine di CP_3
prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un provvedimento CP_3
giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che gli avvisi risultano così notificati: n. 36820140011337571 000, notificato in data
26.05.2016 e n.36820140021716674 000, relativo alla contribuzione di cui agli anni dal 2011( atteso che per il 2010 è intervenuto atto di annullamento in autotutela) al 2014, notificato sempre in data
7 26.05.2016. Da tali date decorre il termine di prescrizione quinquennale di cui alla l. n. 335/1995.
Successivamente risultano validamente notificati i seguenti atti interruttivi : AVI 06820179028899559000 in data 27.11.2017 (doc.01);
PPT n. 6820182890 in data 26.03.2018 (doc.02); AVI
06820229011616430000 in data 06.07.2022 (doc.03) e AVI
06820239023215634000 in data 07.08.2023 (doc.04). Deve, pertanto, ritenersi l'attualità del credito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla sola contribuzione anno 2010, di cui all'avviso n. 36820140021716674
000, per le causali di cui in parte motiva;
1) Dichiara attuale ed esigibile il credito di cui agli avvisi opposti;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dei resistenti, che liquida in €. 621,00 cadauno, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, lì 21 Febbraio 2025.
Il G.O.P.
D. ssa Maria D. Romeo
8 9