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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 688/2025 R.G., avente ad oggetto “procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.” e vertente tra in persona del suo amministratore, rappresentata dall'avv. M. C. Parte_1 Cervellera pressoi il cui studio a Torre Santa Susanna, in via G. Garibaldi, n. 3, è elettivamente domiciliato;
ricorrente e
CP_1 resistente contumace
Con ricorso depositato il 13 marzo 2025, il , ubicato a Brindisi in Parte_1 via Benvenuto Cellini n. 5, ha premesso che il dott. è stato eletto amministratore in data 11 CP_2 settembre 2024, come da verbale allegato, allorquando l'assemblea condominiale – preso atto della mancata attività del precedente amministratore, rag. odierna resistente, ha provveduto CP_1 alla sua revoca. Il ricorrente ha in particolare lamentato che la controparte, nonostante i ripetuti solleciti, non ha provveduto alla consegna della documentazione necessaria al prosieguo dell'incarico di amministrazione condominiale ed ha chiesto al Tribunale che, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, previa comparizione delle parti, fosse ordinata alla resistente l'immediata consegna di tutta la documentazione in suo possesso. Sotto il profilo del periculum, il ricorrente ha fatto presente di essere nell'impossibilità di proseguire la gestione del , non potendo cioè Parte_1 procedere all'approvazione dei bilanci o anche alla verifica di quelli relativi agli anni precedenti;
non potendo effettuare alcuna attività di “recupero crediti”, verificare la concreta esistenza di esposizioni debitorie a carico dei condòmini ed in favore del Condominio, né procedere al pagamento dei fornitori. Pur avendo il ricorrente provveduto alla rituale notifica dell'atto introduttivo, parte resistente è rimasta contumace.
Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto. Il Condominio ha infatti fornito prova del fumus della tutela cautelare richiesta, depositando comunicazioni Pec da parte del nuovo amministratore (datate 01.10.2024 – all.
2- e 15.10.2024 – all. n 3) e diffide da parte del procuratore della parte ricorrente (con racc.a/r del 6-11/12/2024., all. 4 e racc a/r dello 3.01.2025 – all. 5), nonché tramite PEC dello stesso avv. Cervellera del 30.01.2025 (all. nn. 7 e 8). Fermo restando che la contumacia della parte non costituisce ex se prova della veridicità delle allegazioni di controparte, non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione e rilevato che tuttavia la mancata costituzione in giudizio di parte resistente non ha consentito al giudice di disporre di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalla parte ricorrente, si deve ritenere provato che la precedente amministratrice del abbia omesso di consegnare al Parte_1 professionista subentrato la documentazione contabile e amministrativa relativa alla gestione del ricorrente, in ossequio ai suoi doveri di diligenza e collaborazioni, connessi Parte_1 all'espletamento dell'incarico (artt. 1175 e 1375 c.c.). Risulta inoltre sussistente in periculum che il perdurante inadempimento della resistente produca in capo al un danno irreparabile, nella specie costituito dall'impossibilità per il Parte_1 nuovo amministratore di procedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, in mancanza dei precedenti bilanci, delle fatture ricevute, degli estratti conto e di ogni altro documento eventualmente in possesso della resistente. Il requisito del periculum appare nella specie ricorrente in re ipsa; ad adiunvandum, la difesa di parte ricorrente ha inoltre depositato copia delle diffide ad adempiere pervenute da due fornitori (nella specie la ditta di pulizie VI di CO NZ e quella di manutenzione degli ascensori C.T.E. Elevatori s.r.l.), rispetto alle quali risulta preclusa al nuovo amministratore ogni controllo della debenza delle somme richieste.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto, con condanna della parte resistente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente;
esse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, previsti per le controversie cautelari di valore indeterminabile.
p.q.m.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a l'immediata consegna al nuovo CP_1 amministratore, della documentazione tutta in suo possesso, contabile, Parte_2 amministrativa, bancaria, contrattuale, nonché ogni altro documento attinente tutte le gestioni da ella tenute quale amministratore del ubicato a Brindisi in via Benvenuto Parte_1 Cellini n.5; condanna alla rifusione in favore del in persona del suo CP_1 Parte_1 amministratore p.t., delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 1.615,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Brindisi, 18/04/2025.
Il Giudice
Roberta Marra