Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "A" 027 15 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 6851/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 21. 12. 2000 100783377 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE edן ק וועון ד 0008 י oggetto: BIS rep bracciantato is bid w agricolo ОКН 404.5687 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Marino Donato Santojanni Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Stefano Maria Evangelista Consigliere 4. Dottor Pasquale Picone Consigliere 5. Dottor Gabriella Coletti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI GE, elettivamente domi- ciliata in Roma in via Dardanelli 13 presso lo studio dell'avvocato Salvatore Tangari, che la rappresenta e difen- de giusta delega in calce al ricorso;
contro 5609 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 1 CANCELLERIA CG073822 Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Giuseppe Gigante e vincenzo Cerioni;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rossano del 15 aprile 1997, depositata il giorno 29 successivo, nu- mero 445, r.g. 836/93; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Giovanna Biondo per delega dell'avvocato Vincenzo Cerioni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previ- denza Sociale contro quella emessa dal locale pretore, ha rigettato la domanda di RI GE di condanna dell'en- te previdenziale a corrisponderle l'indennità di maternità con riferimento al parto del 27 aprile 1990, in periodo nel quale la stessa avrebbe esercitato la attività di braccante agricola. Il giudice di secondo grado ha rilevato che era rimasto pro- vato dalle dichiarazioni rese dalla stessa RI e dall'apparente datore di lavoro in sede ispettiva, conforta- te da ulteriori elementi, che la iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli era fittizia, essendosi trattato I il Tribunale di Rottaus 2 nella realtà di un mero rapporto di collaborazione familiare senza vincolo di subordinazione. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla RI con ricorso sostenuto da un motivo. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costitui- to con la sola procura. Motivi della decisione: - denunciando violazione, erronea e falsa ap- La ricorrente -plicazione della legge numero 1204 del 1971 deduce che er- roneamente il tribunale ha fondato la sua decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi, da considerarsi atti di parte mentre unico elemento del quale poteva tenersi conto era l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti a- gricoli, avendo questa natura di atto amministrativo vinco- lante per gli enti previdenziali e preclusivo di accertamen- to contrario. La censura è priva di pregio. E invero, come anche recentemente ribadito dalle Sezioni u- nite di questa Corte con la sentenza numero 1133 dello scor- so 26 ottobre, il documento dimostrante l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli non integra una prova legale, salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale at- testa essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, de- rivandone che l'ente previdenziale, nell'ipotesi in cui ec- cepisca l'inesistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire, con qualsiasi 3 mezzo, la prova contraria alla risultanza documentale, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta di altri mezzi di prova, con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data in giudizio mediante la produzio- ne di verbali ispettivi, dotati di fede privilegiata nei li- miti di cui sopra, l'esistenza della fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezza- mento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Tanto premesso, deve osservarsi che nella specie la inesi- stenza di un rapporto di lavoro di bracciantato agricolo è stata correttamente ritenuta dal tribunale non sulla base di mere presunzioni originate dal rapporto di parentela tra la ricorrente e il padre, apparente datore di lavoro, ma in forza di precise e plurime circostanze oggettive, quali l'e- siguità della produzione ricavata dai terreni, che non giu- stificava il preteso rapporto, e ancora, e principalmente, "la convergenza tra le dichiarazioni della lavoratrice e quelle del datore di lavoro circa l'assenza del vincolo di subordinazione o di orario, oltre all'assenza di buste paga e mod. 101" e, relativamente ad altro periodo, venendo rile- vata la incredibilità delle prestazioni asseritamente rese in periodo immediatamente precedente il parto. A fronte di un tale diffuso e corretto argomentare, la ricorrente nulla oppone se non il richiamo, giuridicamente inconsistente, al- la pretesa natura vincolante della avvenuta iscrizione negli elenchi. Del ricorso si impone pertanto il rigetto. Non si deve statuire sulle spese essendo applicabile l'arti- colo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di pro- · cedura civile.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000. Il consigliere estensore Il presidenteJonson llll e COLLABORATORE DI CANGELLENA Depositata in Cancelleria Oggi, 24 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D , SA LO S L 10 , TA O B . 3 T I SA 3 R D 5 SPE L'A A . T L S N I E N O D 3 P G I -7 O IM S -8 N A A E 1 D S D 1 , E I E E T A O ISTR N G TO E G S IT E E EG L IR R D A L O L E D 5