Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità regolata dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, l'art. 27 terzo comma della legge medesima, il quale prevede che il conduttore del fondo espropriato "è fatto indenne dallo stesso proprietario o può esperire le sue ragioni nel modo indicato dagli artt. 52-56", va inteso nel senso che detto conduttore ha il diritto non solo di pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte dell'indennità a lui spettante (come stabilito pure dall'art. 1638 cod. civ.), ma anche, in via alternativa, nel caso in cui ritenga che l'indennità determinata in sede amministrativa non comprenda l'intero ammontare corrispondente ai frutti non percepiti o alle attrezzature esistenti e configurabili quali miglioramenti apportati al fondo, il diritto di agire con opposizione avverso la stima dell'indennità stessa, ovvero di intervenire autonomamente nell'analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE GESTIONE IMPRESE AGRUMARIE S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso l'avvocato GIAMPIERO DINACCI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio M. Cristina Macrì Pellizzeri di Messina, rep. n. 30928 del 28.5.02;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MESSINA, GUGLIELMO NUNZIO, IACP MESSINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 134/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 20/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.3.1997 GU Nunzio, con l'assistenza dell'avv. Carlo Zampaglione nella qualità di curatore provvisorio, conveniva avanti alla Corte d'Appello di Messina il Comune di Messina, esponendo di essere proprietario di un appezzamento di terreno di mq. 7136 sito in località Zafferia, distinto in catasto al foglio 138, part. 351, 352, 369 e facente parte di un'area occupata con ordinanza del 22.9.1995 ed espropriata con provvedimento registrato il 13.1.1997 per la costruzione di n, 80 alloggi popolari.
Deduceva la sproporzione fra il valore del terreno espropriato, di natura edificabile, e la indennità provvisoria che gli era stata riconosciuta, resa irrisoria, anche per la decurtazione del 40% e chiedeva quindi la determinazione delle indennità di espropriazione (senza la decurtazione del 40%) e di occupazione.
Si costituiva il Comune che eccepiva l'inammissibilità della domanda sia per il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio e sia per la mancata citazione dell'IACP delegato al compimento degli atti ablativi. Nel merito ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20.6.1997 interveniva nel processo volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., la GE.IM.A. (Gestione Imprese Agrumarie) s.a.s. che deduceva di essere affittuaria del fondo di proprietà del GU intensamente coltivato ad agrumeto "a sesto regolare" in base al contratto del 27.1.1982, riconducitele all'affitto di fondi rustici. Assumendo che utilizzava modernissimi sistemi di irrigazione e, dal 1993, metodi di coltivazione biologica secondo la normativa CEE, chiedeva il risarcimento del danno che avrebbe subito, in dipendenza della porzione di terreno espropriata, fino alla scadenza del contratto, fissato al 2012 nonché l'indennizzo conseguente al mancato godimento del suolo espropriato durante il periodo di occupazione in quanto munito al riguardo di legittimazione autonoma e non sostitutiva rispetto a quella del proprietario.
Autorizzata la chiamata in causa dell'IACP che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, la Corte d'Appello con sentenza del 5.3/20.4.2001 dichiarava la carenza di legittimazione dell'IACP, determinava rispettivamente in L. 278.627.330 ed in L. 29.847.578 le indennità di espropriazione e di occupazione, condannando il Comune a depositare dette somme con gli interessi presso la Cassa DD. PP., e rigettava le domande della società intervenuta (GE.IM.A. s.a.s.). Relativamente alle questioni che sarebbero state dedotte con ricorso per Cassazione da parte della GE.IM.A., osservava la Corte d'Appello che la richiesta di risarcimento del danno, riguardante i maggiori costi di produzione per la divisione dei terreni in più corpi separati e per la ricerca di nuove sorgenti idonee ad alimentare l'impianto idrico nonché il deprezzamento del fondo residuo per il nocumento derivante all'attività di lavorazione del terreno e di raccolta del prodotto, esulava dalla speciale competenza in unico grado prevista dall'art. 19 della Legge 865/71. Riteneva invece che rientrasse nella propria competenza la richiesta di risarcimento per la perdita del valore dei soprassuoli fino al 2012 nonché del valore dei frutti pendenti all'atto dell'immissione in possesso e dell'impianto di irrigazione, potendo rientrare, anche se diversamente qualificata, nella cosiddetta indennità aggiuntiva agraria prevista dall'art. 17 della citata Legge 865/71 a favore del fittavolo, del mezzadro, del colono e del compartecipante, ma trattandosi di impresa agricola strutturata in forma societaria con prevalenza del capitale sul lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata, ne escludeva la applicabilità per la sua estraneità alla nozione di fittavolo, come intesa dal legislatore. Rigettava infine anche la richiesta dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, non condividendo la tesi secondo cui, questa spetterebbe in virtù di una legittimazione "sostitutiva" rispetto a quella del proprietario il quale rimane invece il soggetto legittimato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la GE.IM.A. s.a.s., deducendo un unico motivo di censura illustrato anche con memoria.
Le altre parti non svolgevano alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la GE.IM.A. s.a.s. denuncia violazione degli artt. 27 comma 3, 53 e segg. della Legge 2359 del 1865 e dell'art. 17 della Legge 865/71 nonché difetto di motivazione. Premesso di essere affittuaria, con contratto prorogato fino al 26.1.2012, del fondo espropriato per una superficie di mq. 7130 e che nella determinazione dell'indennità di esproprio devono essere calcolati separatamente i valori per le costruzioni, i frutti pendenti, le piantagioni e le migliorie nonché le spese per le opere necessarie alla conservazione del bene residuo ed i danni permanenti derivanti dal deprezzamento dello stesso, sostiene che la Corte d'Appello, pur avendo correttamente negato il diritto all'indennità aggiuntiva in quanto affittuaria non coltivatrice diretta, ha poi erroneamente ritenuto che non potesse esserle riconosciuta alcuna indennità sebbene avesse perduto la disponibilità del fondo alla cui coltivazione, oltre che alla commercializzazione dei relativi prodotti, aveva diritto. Lamenta altresì che la Corte d'Appello non abbia riconosciuto alcuna indennità per il mancato godimento del terreno durante il periodo di occupazione legittima. Il ricorso va accolto nei limiti che saranno qui di seguito precisati.
La Corte d'Appello, relativamente alla richiesta dedotta dalla GE.IM.A. s.a.s, sia pure erroneamente a titolo di risarcimento del danno e riguardante la perdita dei soprassuoli, dei frutti pendenti e dell'impianto di irrigazione, ha ritenuto di qualificarla come indennità aggiuntiva dovuta, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Legge 865/71, al fittavolo che coltivi il fondo espropriato e di negarne il diritto sotto il profilo soggettivo, attesa la qualifica di imprenditore agricolo rivestita da detta società che esercita la coltivazione e la produzione con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impiego prevalente di mano d'opera subordinata. Non tiene conto però la Corte territoriale che l'affittuario in tal caso, se non ha diritto all'indennità aggiuntiva, ha comunque interesse alla corretta determinazione dell'indennità dovuta al proprietario su cui far valere, per il principio dell'unicità dell'indennità di esproprio, le proprie pretese quale titolare di un diritto di godimento sul bene espropriato.
L'impossibilità di applicare la specifica norma richiamata dall'impugnata sentenza (art. 17 Legge 865/71) non preclude certamente il richiamo ai principi generali desumibili dalla Legge 25.6.1865 n. 2359 ed in particolare dagli artt. 27 e 52, in base ai quali l'affittuario od altro titolare di diritti di godimento può non solo pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte dell'indennità a lui spettante, come previsto dall'art. 1638 c.c., ma, qualora ritenga che l'indennità non contenga l'intero ammontare corrispondente ai frutti non percepiti nonché alle attrezzature ivi esistenti e configurabili come miglioramenti apportati al fondo, può agire con opposizione avverso la stima ovvero intervenire autonomamente nell'analogo giudizio promosso dal proprietario. In tal senso del resto si è espressa più volte questa Corte (Sez. Un. 3022/63; Cass. 3448 e 4270 del 1983; Sez. Un. 5609/98). Nell'ambito delle legittime pretese rientra, quindi, certamente la perdita dei frutti pendenti, vale a dire la mancata rendita realizzabile in base al contratto per il periodo intercorrente dall'immissione in possesso dell'occupante all'inizio dell'opera pubblica che comporta la definitiva estinzione del diritto di godimento sul fondo occupato, non più restituibile (Cass. 1694/83), così come rientra l'ulteriore eventuale perdita dell'impianto di irrigazione e di ogni altra installazione che non sia stata precedentemente asportata dall'affittuario medesimo. Per il periodo successivo, invece, determinandosi, come si è evidenziato, la definitiva estinzione del diritto di godimento e non essendo quindi ipotizzatale la perdita dei frutti, ogni pregiudizio arrecato all'affittuario trova ristoro, per il principio sopra richiamato della sua unicità, sull'indennità di esproprio, la cui entità è determinata unicamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza però il pregiudizio che il titolare del diritto di godimento risenta per l'impossibilità di svolgere ulteriormente la precedente attività. Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello non ha riconosciuto gli eventuali maggiori costi di produzione per la suddivisione del terreno in più corpi separati nonché per la ricerca di nuove sorgenti e per le maggiori difficoltà che derivano al terreno residuo nella lavorazione e nella raccolta del prodotto.
Nè, al riguardo, potrebbe trovare applicazione l'art. 40 della Legge 2359 del 1865, relativo alle occupazioni parziali ed al quale la ricorrente ha evidentemente fatto implicito riferimento, riguardando tale norma unicamente l'indennità spettante al proprietario e potendo trovare l'affittuario un rimedio nella eventuale rinegoziazione con il proprietario del contratto di affitto in relazione alla mutata situazione venutasi a creare. Del pari non merita accoglimento la censura relativa al mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione per la quale la GE.IM.A. ritiene di essere autonomamente legittimata in conseguenza del mancato godimento del fondo.
In linea di principio l'indennità di occupazione compete al proprietario che poi riverserà il relativo importo all'affittuario (sia pure depurato dalle spese e dai canoni gravanti su quest'ultimo) per il mancato godimento del bene (Cass. 1694/83). Ora, nell'ipotesi in esame, in tale ambito si colloca e si risolve la richiesta di riconoscimento dei frutti pendenti che la GE.IM.A. ha fatto valere autonomamente con il suo intervento (unitamente al valore delle installazioni rimaste sul terreno).
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e l'impugnata sentenza cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese alla Corte d'Appello di Reggio Calabria che, nell'uniformarsi agli esposti principi, dovrà tener conto, nella determinazione dell'indennità, anche dei frutti pendenti dalla data di occupazione a quella di inizio dei lavori nonché dell'eventuale perdita dell'impianto di irrigazione e di altre installazioni, disponendo il deposito dei relativi importi presso la Cassa DD. PP..
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004