Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3384
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Sentenza 20 febbraio 2004

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Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità regolata dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, l'art. 27 terzo comma della legge medesima, il quale prevede che il conduttore del fondo espropriato "è fatto indenne dallo stesso proprietario o può esperire le sue ragioni nel modo indicato dagli artt. 52-56", va inteso nel senso che detto conduttore ha il diritto non solo di pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte dell'indennità a lui spettante (come stabilito pure dall'art. 1638 cod. civ.), ma anche, in via alternativa, nel caso in cui ritenga che l'indennità determinata in sede amministrativa non comprenda l'intero ammontare corrispondente ai frutti non percepiti o alle attrezzature esistenti e configurabili quali miglioramenti apportati al fondo, il diritto di agire con opposizione avverso la stima dell'indennità stessa, ovvero di intervenire autonomamente nell'analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3384
    Data del deposito : 20 febbraio 2004

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