Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma sesto dell'art. 110 del T.U.L.P.S., (R.D. 18 giugno 1931, n.773), restano vietati gli apparecchi nei quali l'elemento dell'alea prevale su quelli di abilità e trattenimento, che vanno considerati congiuntamente, così che un apparecchio che riproduca anche solo in parte le regole del poker va sempre ricompreso tra quelli vietati.
Commentario • 1
- 1. Esclusa la riconducibilità del poker texano alla nozione di "giocoValentina Maisto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il Tribunale del riesame di Palermo, con una pronuncia recentemente confermata dalla Cassazione, ha affermato che il poker texano non costituisce gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p. e che, pertanto, l'esercizio dello stesso non integra la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p. La Guardia di finanza di Palermo, in seguito ad una segnalazione, perquisiva i locali dell'associazione D.U., ove era in corso un torneo di poker texano; identificati i partecipanti, procedeva poi al sequestro degli strumenti utilizzati a tal fine, delle somme raccolte dagli organizzatori e dello stesso locale. Il GIP di Palermo convalidava il sequestro operato dalla Guardia di finanza e disponeva altresì …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2006, n. 39953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39953 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 17/10/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01629
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 045932/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA EN N. IL 06/04/1944;
avverso SENTENZA del 14/04/2005 TRIBUNALE di AOSTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI V. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. BELLORA Corrado (AOSTA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 14 aprile 2005, il Tribunale di Aosta ha ritenuto LA EN responsabile del reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e lo ha condannato alla pena di Euro
seimilacinquecento di ammenda. Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato, attraverso le dichiarazioni di un teste escusso, che gli apparecchi per cui è processo, detenuti in un pubblico esercizio,riproducessero nei videogiochi le regole del poker e, quindi, fossero illeciti avendo insita la scommessa;
il reato è stato attribuito al LA quale persona che, per la sua presenza presso l'attività commerciale e la sua qualifica di Vicepresidente della cooperativa che gestiva l'esercizio, consentiva l'uso degli apparecchi illeciti.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Contesta, innanzi tutto, di essere il soggetto tenuto alla osservanza della normativa in esame dal momento che era stato istituito con atto formale un gerente dell'esercizio e la cooperativa aveva un Presidente;
lamenta, poi, che il Giudice non avesse ammesso prove decisive idonee a dimostrare il suo assunto.
Nel merito, sostiene che la natura di gioco di abilità non è più, dopo la novazione in materia introdotta con la L. n. 289 del 2002, l'elemento scriminante per stabilire se l'apparecchio sia di genere consentito.
L'art. 110 cit., comma 6 definisce apparecchi per il gioco lecito quelli nei quali gli elementi di abilità "o" (che sostituisce la precedente "e") di trattenimento siano preponderanti rispetto alla alea;
di conseguenza, è lecito l'apparecchio nel quale anche il secondo elemento abbia un valore superiore alla sorte. Inoltre, la predeterminazione delle vincite in una percentuale fissa, che si trova nel comma citato, collide con il funzionamento di un gioco di abilità nel quale il partecipante può vincere un numero indeterminato di volte.
Il divieto di riproduzione delle regole del poker (che non riguarda il caso in esame perché introdotto dopo la commissione del reato), se si vuole dare alla previsione un senso e non ritenerla pleonastica, deve intendersi come una deroga alla legittimazione dei giochi aleatori.
Infine, il comma 5 vieta solo i giochi affidati alla sorte che consentono vincite superiori ai limiti fissati dalla legge. Il ricorrente osserva che gli apparecchi non erogavano alcuna somma in denaro ne' alcun altro premio limitandosi a garantire l'intrattenimento del partecipate;
in base a tali considerazioni, conclude che i congegni fossero destinati al gioco lecito. Lamenta che, per la difficoltà della materia, il Giudice non abbia ritenuto giustificata l'ignoranza della legge penale. Le deduzioni non sono fondate.
Per quanto concerne la prima censura, si rileva come l'imputato sia stato chiamato a rispondere del reato per cui è processo non in ragione della mera qualità di Vicepresidente della cooperativa;
il LA, presente al momento dello accertamento del reato, era persona che, proprio per la sua ricordata qualifica, non rivestiva il ruolo di semplice dipendente, ma aveva la facoltà di consentire l'uso degli apparecchi.
Consegue che la conclusione del Giudice sul punto, in quanto sorretta da congruo apparato argomentativo, non merita censure. Per il tempus commissi delicti, è applicabile al caso il testo del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 risultante dalla novazione legislativa introdotta con la L. n. 289 del 2002. Il comma 5 della norma considera apparecchi illeciti, per il gioco d'azzardo, quelli che hanno insita la scommessa (sempre vietati senza condizioni) o quelli che consentono vincite "puramente aleatorie" di qualsiasi premio in denaro (che rende proibito il gioco di qualunque valore sia) o in natura o superiori ai limiti fissati nel comma 6. Tale comma stabilisce i requisiti necessari perché un apparecchio sia considerato per il gioco lecito il primo dei quali è che l'elemento di abilità o trattenimento sia superiore alla alea. Sul punto, il ricorrente sostiene che la modifica, introdotta con la L. n. 289 del 2002, art. 22, della originaria "e" con la "o", come congiunzione tra i concetti di abilità e di trattenimento, determina che anche uno di questi elementi, se preponderanti sulla alea, escluda il gioco illecito.
Questa esegesi della norma non è condivisibile.
È dato di comune esperienza che una componente di divertimento sussiste sempre in qualsiasi gioco, anche in quelli affidati alla mera sorte, per, cui non può individuarsi nello intrattenimento autonomamente considerato il discrimine per escludere il carattere illecito di un gioco;
inoltre, il divertimento, non influendo sul meccanismo della vincita, non può contrapporsi alla alea. Pertanto, si deve concludersi che, quando il Legislatore fa riferimento ai concetti di abilità-trattenimento, non allude a due elementi autonomi, ma ad un solo elemento suscettibile di controbilanciarsi con l'alea sicché il gioco è da ritenersi lecito quando sia prevalente sulla sorte la tecnica, la strategia, le modalità di gioco del partecipante (e non il suo svago). Dal momento che gli apparecchi di cui al comma 6 hanno una componente di alea ed una di abilità, la predeterminazione della possibilità di vincite, quale requisito per la liceità del gioco, è spiegabile in modo differente da quello prospettato dallo imputato:
trattasi di una condizione, basata su di una valutazione di natura statistica, per verificare che la vincita non sia affidata alla mera sorte, ma sia influenzata dalla abilità del partecipante. La previsione di cui al comma 6 ultima parte chiarisce che un apparecchio riproducente in toto le regole del poker rientra tra quelli illeciti di cui al comma 5 ed introduce una eccezione al principio secondo il quale sono leciti i congegni nei quali l'abilità del giocatore è preponderante rispetto alla sorte;
se le regole del poker sono riprodotte solo parzialmente, l'apparecchio è sempre da considerarsi illecito senza necessità di alcuna altra valutazione inerente alla incidenza della abilità del giocatore. Il divieto in questione era vigente all'epoca di commissione del reato;
sul punto, il ricorrente richiama erroneamente la L. n. 326 del 2003 che concerne congegni strutturati in modo diverso da quelli per cui è processo.
Per le esposte considerazioni, la Corte conclude che gli apparecchi di cui trattasi non possono considerarsi per il gioco lecito. Anche la residua censura non è meritevole di accoglimento in quanto non sono riscontrabili i presupposti che giustificano l'ignoranza inevitabile del precetto penale così come individuati dalla sentenza della Corte Costituzionale 364/1988. Innanzi tutto, l'imputato non precisa quali siano le circostanza che gli hanno precluso una corretta interpretazione della normativa e, quindi, della regola di condotta da seguire.
Inoltre, difficoltà del testo legislativo non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva dello error juris in quanto alla stessa doveva conseguire l'astensione dallo usare gli apparecchi e l'espletamento di ogni utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia.
Pertanto, l'imputato è venuto meno al dovere di informazione e di conoscenza che grava, quale esplicazione dell'ampio dovere di solidarietà sociale, sui privati in vista della osservanza dei precetti penali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2006