Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
L'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere (nella specie, detenzione domiciliare) di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere automaticamente preclusa per effetto della condanna stessa, dovendo il giudice procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2014, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/11/2014
Dott. DI TOMASSI Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3270
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 20215/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIOLI CARMINE N. IL 22/02/1979;
avverso l'ordinanza n. 1062/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 25/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, con ordinanza in data 25.03.2014, ha revocato il beneficio degli arresti domiciliari disposto nei confronti di LI IN con provvedimento ex art. 656 c.p.p., comma 10 emesso il 17.09.2013 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi, in relazione all'espiazione della pena residua di anni 2 mesi 8 giorni 24 di reclusione di cui alla sentenza di condanna pronunciata il 30.10.2012 dal GIP del Tribunale di Palmi;
la revoca era motivata sulle risultanze dell'informativa in data 18.10.2013 dei carabinieri della stazione di S. Eufemia d'Aspromonte, da cui emergeva che il LI era stato arrestato in flagranza del reato di evasione perché sorpreso, in occasione di un controllo, fuori della propria abitazione, affacciato a un parapetto ben oltre il proprio civico, senza fornire giustificazione alcuna;
l'arresto era stato convalidato con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del Tribunale di Palmi, che aveva successivamente condannato il LI alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; la gravità della trasgressione giustificava, ad avviso del Tribunale di Sorveglianza, la revoca del beneficio e la traduzione in carcere del condannato.
2. Ricorre per cassazione LI IN, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), lamentando l'omessa valutazione della concreta offensività della condotta del ricorrente, che si era limitato ad affacciarsi a un parapetto di una pertinenza della sua abitazione, così da escludere la gravità necessaria a giustificare la revoca della misura alternativa alla detenzione in carcere.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. L'art. 656, comma 10, del codice di rito stabilisce che qualora il condannato, che debba espiare una pena - anche residua - rientrante nei limiti previsti dal comma 5, si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, egli permane nello stato detentivo in cui si trova (e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti) fino alla decisione del tribunale di sorveglianza - al quale il pubblico ministero deve trasmettere gli atti previa sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione - sulla richiesta (eventuale) di applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere. In caso di violazione degli obblighi degli arresti domiciliari, quale è l'allontanamento ingiustificato dal luogo di custodia che è stato contestato al ricorrente, il magistrato di sorveglianza è legittimato a sospendere la misura alternativa al carcere, a seguito della presentazione della denuncia per il reato di evasione, mentre la condanna (sopravvenuta) per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. costituisce causa di revoca della misura, ai sensi dell'art. 47-ter o.p., comma 9, espressamente richiamato dall'art. 656 del codice di rito, comma 10, u.p..
A seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 173 del 1997 della Corte costituzionale, non è peraltro più consentito alcun automatismo tra la denuncia - e la condanna - per il reato di evasione commesso dal soggetto in espiazione pena in regime di arresti domiciliari e il ripristino della detenzione carceraria, dovendo il Tribunale di sorveglianza procedere a un'autonoma valutazione delle circostanze in cui l'allontanamento ingiustificato dall'abitazione è avvenuto, da compiersi nella prospettiva del percorso di risocializzazione intrapreso dal condannato, in conformità al principio affermato da questa Corte per cui la condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non è di per sè automaticamente preclusiva della possibilità di fruire dei benefici penitenziari, e in particolare della misura alternativa della detenzione domiciliare, dovendo il giudice procedere a un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale (Sez. 1 n. 22368 del 6/05/2009, Rv. 244130).
3. Nel caso di specie, pur avendo l'ordinanza impugnata correttamente ritenuto, con motivazione sul punto incensurabile, la sussistenza (sulla scorta della condanna pronunciata dal giudice della cognizione) del reato di evasione nella condotta addebitata al ricorrente, risulta del tutto carente la motivazione sull'idoneità della violazione così accertata a determinare la revoca della misura alternativa e la traduzione in carcere del condannato, che è stata disposta dal Tribunale di sorveglianza su basi argomentative di tipo essenzialmente assertivo, riconducibili all'affermazione della natura "gravemente trasgressiva" della condotta, senza procedere ad alcuna valutazione ponderata dell'incidenza della violazione - in relazione alle sue concrete modalità, consistite nella presenza estemporanea del LI affacciato al parapetto di un civico della medesima via (Conturella) di Sinopoli, a breve distanza dalla sua abitazione - sul giudizio di pericolosità del soggetto e sulla sopravvenuta incompatibilità della custodia domiciliare col percorso di risocializzazione, tanto più che lo stesso giudice della cognizione, in sede di applicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., aveva ritenuto idonea a tutelare le esigenze di prevenzione l'obbligo di permanenza del ricorrente, in regime di arresti domiciliari ex art. 284 cod. proc. pen., nella stessa abitazione dalla quale si era allontanato.
4. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per nuovo esame della proposta di revoca degli arresti domiciliari che non incorra nella medesima carenza motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015