Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
A seguito della legge 26 marzo 2001, n.128 - che ha introdotto l'art.624-bis cod. pen., il quale prevede il furto in abitazione e il furto con strappo come figure autonome di reato e non più come circostanze aggravanti, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ex art.380 comma 2 lett.e-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art.10 l. n.128 del 2001) - non è applicabile per tali reati la custodia cautelare nei confronti di un imputato minorenne in quanto l'art.380 comma 2 lett.e-bis non è richiamato dall'art. 23 D.P.R. n.448 del 1988 (che disciplina i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare nei confronti di imputati minorenni e che non è stato coordinato con la l. n. 128/2001); ne', in tali ipotesi, può farsi luogo ad interpretazioni sostanzialiste, trattandosi di limitazione della libertà personale, per di più nei confronti di minorenni, per cui vige il principio di tassatività (art.13 Cost.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2003, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento