Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 468 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B37238E7D8, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Ylenia Di Biase, Alfonso Pepe, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4 e domicilio digitale in atti di causa;
nei confronti
- TI Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
con riguardo al ricorso introduttivo
- della determinazione dirigenziale prot. 13BM.2025/D.00467 del 28 ottobre 2025, comunicata alla ricorrente in data 29 ottobre 2025, per quanto di interesse;
- di tutti i verbali di gara;
di tutti gli atti, i provvedimenti e i documenti comunque resi e/o adottati, ancorché non trasmessi né diversamente conosciuti, confluiti nell'istruttoria svolta dalla stazione appaltante nei confronti della TI Soc. Coop. per la verifica sul possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis in relazione al lotto n. 2;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente e di ogni altro atto emanato dall'Amministrazione resistente;
- per la declaratoria della inefficacia del contratto di appalto ex art. 122 c.p.a., ove medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la TI Soc. Coop., nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104: - alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente;
- alla reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto di appalto, ove
medio tempore stipulato, della società ricorrente; - in via gradata, al risarcimento per equivalente dei danni subiti, con riserva di quantificarne l'ammontare nel corso del giudizio;
con riguardo all’atto di motivi aggiunti
- del provvedimento prot. n. 13BM.2025/D.00664 del 18 dicembre 2025, comunicato il 19 dicembre 2025, con cui la Regione Basilicata, rilevato un errore nell’indicazione degli importi di aggiudicazione, ha rettificato la determina n. 13BM.2025/D.00467 e, in relazione al lotto n. 2, ha confermato l’aggiudicazione in favore della controinteressata;
- di tutti gli atti già avversati col ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della TI Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, il Consigliere TT AP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. (di seguito anche solo “Istituto”), nella qualità di seconda graduata, con ricorso notificato il 28 novembre 2025 e depositato il successivo 11 di dicembre, è insorta avverso gli atti in epigrafe, recanti l’aggiudicazione alla controinteressata TI Soc. Coop. (di seguito anche solo “TI” del “lotto n. 2” della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso gli immobili in uso alla Giunta regionale della Basilicata, segnatamente del “polo regionale di Matera” e dell'ufficio territoriale di Policoro, per un importo a base d'asta di € 1950685,75.
1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati:
- I. Irregolarità dell'offerta economica della TI per il servizio di televigilanza, avendo indicato un importo unitario di € 292,72 a fronte di una base d'asta di € 15,00, in violazione dell'art. 22 del disciplinare e dell'art. 70 d.lgs. n. 36 del 2023;
- II. Carenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in capo alla stessa TI, per aver dichiarato il possesso dei requisiti con riferimento al triennio 2020-2021-2022 anziché al triennio 2021-2022-2023, in violazione dell'art. 11 del disciplinare e degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023.
2. La Regione Basilicata si è ritualmente costituita in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza.
2.1. A coincidente approdo è pervenuta la controinteressata TI, del pari comparsa in lite.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 14 gennaio 2026, su istanza della difesa della ricorrente si è disposto il differimento della trattazione dell’incidentale istanza cautelare, onde consentire la proposizione di motivi aggiunti.
4. Con motivi aggiunti notificati il 19.1.2026, la ricorrente ha impugnato anche la determinazione di rettifica del 18 dicembre 2025, ribadendo sostanzialmente le medesime censure e aggiungendo che, dalla documentazione depositata in giudizio dalle controparti, sarebbe emerso che anche il bilancio 2022 di TI sarebbe stato approvato solo il 16 aprile 2025, con la conseguenza che l'operatore avrebbe potuto far valere il solo fatturato 2021, insufficiente a soddisfare il requisito minimo.
5. All'udienza cautelare dell'11 febbraio 2026, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in considerazione dell'avvenuta fissazione a stretto giro dell'udienza pubblica di trattazione nel merito.
6. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle pari presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
7. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono infondati, alla stregua della motivazione che segue.
7.1. La ricorrente ha dedotto che la TI avrebbe indicato, per il servizio di "Televigilanza" (voce F.4 del modulo di offerta economica), un importo unitario di € 292,72, a fronte di un prezzo a base d'asta di € 15,00 previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara. Secondo la ricorrente, tale indicazione integrerebbe un'offerta "al rialzo", in violazione dell'art. 22 del disciplinare, che prescrive "a pena di esclusione" che "l'offerta economica non può essere superiore all'importo previsto a base di gara, per ogni servizio richiesto". L'offerta sarebbe pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. c) e f), d.lgs. 36/2023, che qualifica come inammissibili le offerte "non conformi ai documenti di gara" e quelle "il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara". La ricorrente sostiene inoltre che, anche a voler ritenere che l'importo di € 292,72 si riferisca non al costo mensile per singola telecamera ma all'intero periodo contrattuale, l'offerta sarebbe comunque inammissibile in quanto non consentirebbe di determinare con immediatezza il prezzo unitario effettivamente offerto, attesa la diversa durata del servizio per le telecamere dei due presidi, rispettivamente di ventotto mesi per il polo di Matera e di trentasei mesi per l’ufficio di Policoro.
7.1.1. La censura non merita condivisione, fondandosi su un fraintendimento della lex specialis e, in particolare, su un'interpretazione atomistica e decontestualizzata dell'art. 7 del disciplinare.
Invero, occorre premettere come sia principio consolidato che l'interpretazione della disciplina di gara debba essere condotta in modo sistematico e complessivo, valorizzando tutti gli elementi della documentazione di gara e i chiarimenti ufficiali resi dalla stazione appaltante ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, n. 8298 del 2020).
Nel caso di specie, l'art. 7 del Disciplinare (pag. 10) stabilisce espressamente che "l'importo per la televigilanza, comprensivo della gestione della sicurezza, degli interventi in caso di allarme, della eventuale manutenzione e ripristino del funzionamento delle telecamere, è stimato in € 15,00 per ciascuna telecamera e per ciascun mese di servizio". Tale formulazione chiarisce inequivocabilmente che € 15,00 non è l'importo complessivo del servizio di televigilanza, ma il costo mensile unitario per singola telecamera.
La base d'asta effettiva del servizio di televigilanza per il lotto n. 2, come confermato in sede di chiarimenti, in risposta al quesito n. 3, dalla stazione appaltante è pari a € 4260,00, calcolata come segue: - 5 telecamere (polo di Matera) × 28 mesi × € 15,00 = € 2100,00; 4 telecamere (ufficio di Policoro) × 36 mesi × € 15,00 = € 2160,00; - totale: € 4260,00.
Il modulo di offerta economica F.2, predisposto dalla stazione appaltante, riporta già precompilato nella colonna (b) il numero delle telecamere (nove) e richiede ai concorrenti di inserire nella colonna (a), definita "importo unitario", il valore da offrire per ciascuna telecamera per l'intera durata contrattuale, in modo che il prodotto tra (a) e (b) restituisca l'importo complessivo offerto per il servizio di televigilanza (colonna c, ove è appunto riportata la formula «c=a x b»). Orbene, la TI ha inserito nella colonna (a) l'importo di € 292,72, che moltiplicato per 9 telecamere (colonna b) restituisce € 2634,50 (colonna c), ossia un importo largamente inferiore alla base d'asta di € 4260,00. Non vi è stato dunque alcun "rialzo" rispetto alla base d'asta, ma un ribasso pari a circa il 38% sull'importo del servizio di televigilanza.
Per completezza, il Collegio rileva che l'importo mensile per singola telecamera offerto da TI è pari a € 9,28 (calcolato come € 2.634,50 / 284 canoni mensili totali), anch'esso inferiore al parametro di € 15,00.
Peraltro, la correttezza di tale chiave di lettura trova conferma nel comportamento uniforme degli altri concorrenti, in quanto non è in contestazione che tutti gli altri operatori economici partecipanti abbiano compilato il modulo F.2 nello stesso modo di TI, inserendo nella colonna (a) un importo riferito all'intera durata contrattuale per ciascuna telecamera. Solo la ricorrente ha compilato il modulo in modo difforme, inserendo € 12,00 nella colonna (a), che però moltiplicato per 9 non restituisce l'importo di € 3.888,00 indicato nella colonna (c), emergendo così un'incongruenza matematica nella sua offerta.
7.1.2. Resta da aggiungere che anche a voler ritenere la sussistenza di un'obiettiva ambiguità nella formulazione del disciplinare (circostanza che il Collegio esclude), dovrebbe trovare applicazione il principio del favor partecipationis , che impone di interpretare le clausole di gara nel senso più favorevole alla partecipazione e alla conservazione delle offerte, quando non vi sia pregiudizio per la par condicio e per la trasparenza della procedura.
7.2. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto che TI avrebbe dichiarato il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria con riferimento al triennio 2020-2021-2022, mentre il triennio rilevante, ai sensi dell'art. 11, lett. B.2, del disciplinare, sarebbe quello 2021-2022-2023 (anni solari antecedenti la pubblicazione del bando del 15.10.2024).
Soltanto coll’atto di motivi aggiunti la ricorrente ha ulteriormente dedotto che, dalla documentazione depositata in giudizio, sarebbe emerso che anche il bilancio 2022 di TI è stato approvato solo il 16 aprile 2025, con la conseguenza che, alla data di pubblicazione del bando (15.10.2024), l'operatore avrebbe potuto contare sul solo fatturato 2021 (€ 1.040.240,00), insufficiente a soddisfare il requisito minimo (€ 1.950.685,75).
7.2.1. Il motivo, come anche eccepito dalla cointrointeressata, è in parte irricevibile e per il resto infondato.
7.2.1.1. Occorre subito osservare come il verbale di verifica dei requisiti da parte della Regione Basilicata sia stato richiesto dall’Istituto ricorrente sin dal 21 novembre 2025, come da istanza di accesso in atti, nella quale si fa espresso riferimento, tra l’altro, a: «[…] 4. copia del verbale di verifica del possesso dei requisiti del Responsabile del Procedimento del 22/10/2025».
A tale istanza, l’Amministrazione regionale ha dato riscontro il successivo 24 di novembre, con nota del RUP in cui si è dato atto che: «l’art. 36, comma 3, del d.lgs. 36/2023 prevede che l’intera documentazione di gara – comprese offerte, verbali e ogni altro atto del procedimento – sia resa disponibile attraverso le apposite sezioni della piattaforma digitale utilizzata dalla Stazione Appaltante. In adempimento a tale disposizione, tutta la documentazione relativa alla procedura è stata caricata integralmente sulla piattaforma telematica SUA-RB, dove risulta accessibile ai concorrenti tramite l’area riservata. Si precisa che gli atti sono stati pubblicati in momenti diversi, in relazione alle tempistiche di formazione, firma e approvazione dei singoli documenti: una modalità perfettamente conforme al ciclo di vita digitale dell’appalto e alle previsioni del codice. Poiché gli atti sono già disponibili nella piattaforma – che costituisce, a tutti gli effetti, lo strumento ufficiale e certificato per la loro ostensione – l’Amministrazione non è tenuta a trasmettere nuovamente la documentazione via PEC. Tale modalità, oltre a non essere prevista dalla normativa vigente, risulterebbe ridondante, anche in considerazione delle dimensioni dei file. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che l’istanza di accesso agli atti presentata in data 21/11/2025 deve ritenersi già soddisfatta attraverso la pubblicazione sulla piattaforma SUARB, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. 36/2023».
Tale nota di riscontro, che ha natura di comunicazione satisfattiva (pubblicazione già avvenuta), non è stata impugnata o tempestivamente contestata nella sua veridicità, avendo in tal modo la ricorrente prestato acquiescenza a quanto in essa riportato, segnatamente, per quanto qui rileva, in ordine all’avvenuta pubblicazione nella piattaforma di tutta la documentazione rilevante, tra cui la relazione regionale di verifica dei requisiti.
7.2.1.2. Ora, nel cennato verbale di verifica dei requisiti, in allegato risulta presente, tra l’altro, la documentazione relativa all’approvazione del bilancio della TI per il 2022, tra cui il verbale di approvazione in data 16 aprile 2025.
Ebbene, ritiene il Collegio che, in ragione di quanto innanzi considerato, tale elemento fosse conoscibile dall’Istituto ricorrente quantomeno dal 24 novembre 2025, ovverosia dalla data in cui la Regione Basilicata ne ha denegato l’ostensione proprio sostenendo, ed è rilievo dirimente, che tutta la documentazione istata (tra cui il ripetuto verbale e gli allegati) fosse stata pubblicata nella piattaforma telematica.
A fronte di ciò, palesemente tardivo si rileva il motivo concernente la mancata approvazione del bilancio 2022 e la conseguente sua neutralizzazione ai fini della comprova del requisito finanziario, essendo stato lo stesso formulato solo in sede di motivi aggiunti, notificati il 28 gennaio 2026, quindi ben oltre la data di conoscibilità dei documenti a cui esso fa riferimento, come si è detto da riferire al più tardi al 24 novembre 2025.
Per le medesime ragioni, incombendo sull’Istituto ricorrente l’onere, non assolto, di impugnare la nota regionale del 24 novembre 2025 (giova ribadire, motivato espressamente coll’intervenuta pubblicazione di tutti gli atti richiesti sulla piattaforma telematica), recessiva risulta la tesi secondo cui tale documentazione sarebbe stata resa conoscibile solo all’atto del deposito della documentazione in giudizio da parte della Regione Basilicata.
7.2.2. Quanto alla doglianza - formulata in sede di ricorso introduttivo e di segno ben diverso - secondo cui la TI avrebbe errato nell’indicare quale triennio di riferimento quello 2022-2020, anziché quello 2021-2023, osserva il Collegio come il disciplinare di gara rechi la specificazione secondo il fatturato sia "comprovabile [...] da copia conforme dei bilanci o loro estratti regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando". Tale clausola introduce un elemento di certezza e verificabilità del dato dichiarato, ancorandolo alla disponibilità di bilanci già approvati al momento della partecipazione. Nel caso di specie, è incontroverso) che TI abbia approvato il bilancio 2023 solo in data 16 aprile 2025, ossia dopo la pubblicazione del bando (15 ottobre 2024) e la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (29 novembre 2024).
Pertanto, alla data rilevante, TI, non disponendo di un bilancio 2023 "regolarmente approvato", ha fatto riferimento al triennio 2020-2021-2022, ossia agli ultimi tre esercizi finanziari per i quali fossero disponibili dati certi, circostanza quest’ultima non sindacabile per effetto della tardività della corrispondente censura, come diffusamente osservato supra .
7.2.2.1. Ritiene comunque il Collegio, per completezza di delibazione, di precisare che anche a voler ritenere non computabile il fatturato 2022, TI raggiungerebbe comunque la soglia richiesta con le sole annualità 2020 e 2021.
Dunque, anche a voler emendare la dichiarazione della TI delle risultanze relative all’annualità 2022, la particolare formulazione del disciplinare, che non fa riferimento a un valore minimo per ciascun anno, ma concerne il solo valore complessivo del triennio considerato, consentirebbe di ritenere soddisfatto il requisito (in tal senso, in fattispecie similare concernente proprio una gara per l’affidamento di servizi di vigilanza, Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2019, n. 8168).
8. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti.
9. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso e l’atto di motivi aggiunti;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
ST OL, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
TT AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT AP | ST OL |
IL SEGRETARIO