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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti - gop, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2225/2023, promossa da:
C.F. , cittadina italiana, nata in [...] il 13 ottobre Parte_1 C.F._1
1975 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Martinsicuro (TE), Via Roma n. 577 presso lo studio dell'Avv. Katiuscia Di Candido, che la rappresenta e difende in virtù di procura estesa in calce alla costituzione di nuovo procuratore;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
, C.ne Ragusa n. 1, in persona del dott. nella sua qualità di CP_1 Controparte_2
Direttore Generale e legale rappresentante della medesima elettivamente domiciliato CP_1 in alla v. G. Milli n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelita Calandra, giusta CP_1 deliberazione n. 2389 del 29/12/2023 U.O. Segreteria Generale e Affari Legali, in virtù di procura estesa in calce alla memoria difensiva.
CONVENUTA
Oggetto: accertamento dell'invalidità civile finalizzato al riconoscimento dell'esenzione ticket.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art .127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/12/2023, evocava innanzi a questo Parte_1
Tribunale la chiedendo che le venisse riconosciuto un grado di invalidità civile CP_1 sufficiente al fine dell'ottenimento del beneficio dell'esenzione ticket.
La si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1 legittimazione passiva e l'improponibilità/inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di condizione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c.; nel merito, chiedendo il rigetto della domanda assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante c.t.u. medica, è pervenuta, per la discussione con termine per note, all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art .127 ter c.p.c. °°°°°°
Si deve dare atto che in sede di note di trattazione scritta dep. in data 2/01/2025, la ricorrente, presa visione della c.t.u. depositata dal perito dott. ha rinunciato agli atti del Persona_1 giudizio, rinuncia che, tuttavia, non è stata accettata dalla controparte che, in sede di medesima nota, dep. in data 9/01/2025, ha chiesto che la causa sia introitata a sentenza, con il favore delle spese. Ne consegue che la causa va decisa nel merito. Cont Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. - Ordinanza
23899 del 03/09/2021) “In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") appartiene Cont in via esclusiva alle essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti territoriali competenti assicurano l'assistenza sanitaria;
il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell può Pt_2 essere rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. anche
Tribunale Chieti, Sent. n. 146/2022 del 6/06/2022).
Va, inoltre, osservato, con riferimento all'eccezione di l'improponibilità/inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di condizione di procedibilità, che l'art. 445 bis c.p.c. ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale. Non possono, dunque, essere ammesse domande svincolate da una puntuale richiesta del riconoscimento a ricevere una specifica prestazione di tipo previdenziale-assistenziale, tra cui, evidentemente, non è inclusa quella oggetto del presente giudizio. Ne deriva che correttamente la ricorrente ha introdotto il giudizio secondo le forme del rito previdenziale ordinario.
Passando al merito processuale, la domanda è infondata.
Ed invero, il c.t.u., dott. al quale è stato affidato l'incarico di verificare la Persona_1 sussistenza dei requisiti medico-sanitari in relazione alla domanda di cui al ricorso e dire se la ricorrente abbia una riduzione parziale della capacita lavorativa pari o superiore al 67%, all'esito dell'esame sulla perizianda e della consultazione valutazione della documentazione allegata agli atti, ha formulato le seguenti conclusioni:
“La perizianda a seguito delle infermità poste in diagnosi: Parte_1
–non presenta le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
–non versa in una condizione di invalidità tale da avere diritto all'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. Ticket)”.
E' carente, quindi, il requisito sanitario che dà diritto al beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti. Nè parte ricorrente ha inteso formulare rilievi alla perizia medesima nei termini fissati dal Tribunale ovvero nelle successive note di trattazione scritta.
Le spese processuali vanno compensate stante la dichiarazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Teramo, all'udienza del 15 Gennaio 2024
IL IC
(dott. Antonio Converti)
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