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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 715 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. VOLPE GIOVANNA e dall'avv. BARTOLINI WALTER;
matrimonio celebrato in FORLI' il 07/07/2007 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
1 OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1. I coniugi vivranno separati impegnandosi ad una condotta di reciproco rispetto, nonché di non interferenza l'uno nella vita dell'altra.
2. Al fine di consentire ai minori e di mantenere un rapporto Per_1 Per_2 equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, l'affidamento dei medesimi sarà congiunto e, pertanto, spetterà ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno prese dai genitori di comune accordo tra di loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a condividere una linea educativa comune e ad aggiornarsi reciprocamente sulle problematiche che eventualmente potranno insorgere. Quanto invece alla “gestione ordinaria” dei minori, ciascun genitore, quando avrà con sé i figli, eserciterà la responsabilità genitoriale in totale autonomia.
3. I minori manterranno la collocazione prevalente presso la residenza della madre, in Forlì (FC), via Ghinassi 12. Il Signor provvederà a trasferire la propria CP_1 residenza altrove entro e non oltre mesi 3 dalla pubblicazione della sentenza di separazione e dovrà effettuare il cambio di residenza anagrafica, se non fatto prima, dal momento in cui lascerà l'abitazione coniugale.
4. I tempi di accudimento diretto dei figli minori da parte del padre avverranno secondo le seguenti modalità: il padre, salvo diverse intese da convenirsi con la madre, terrà con sé i minori:
- Due fine settimana alterni al mese da intendersi dal sabato dall'uscita dalla scuola sino al lunedì quando provvederà a riaccompagnarli a scuola, nell'ipotesi in cui il minore il sabato non frequenti la scuola, il padre provvederà a prelevarlo presso la casa della madre tra le ore 9:00 e le ore 10:00 del sabato mattina, per poi riaccompagnarlo a scuola il lunedì mattina.
- Il padre terrà altresì i minori nei giorni infrasettimanali così dettagliati:
• durante le settimane in cui minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre terrà i figli nelle giornate di mercoledì e venerdì compresi di pernottamento;
• durante le settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo terrà i bambini nella giornata di mercoledì compreso di pernottamento.
- Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli giorni 20, anche non consecutivi, da concordare d'intesa tra di loro entro il 31 maggio di ogni
2 anno;
durante le festività natalizie i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, rispettivamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, in egual modo, i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni, rispettivamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; con l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di comunicarsi il luogo ove trovasi i minori quando non coincida con il suo abituale domicilio. Inoltre, il padre e la madre si alterneranno nel tenere con sé i figli nei giorni festivi quali 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, etc.
- È volontà delle parti che durante le festività natalizie e pasquali, se i ragazzi rimangono in città, gli stessi consumeranno il pranzo o la cena di Pasqua e di Natale con i nonni materni, sempre previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni sia dei genitori che dei figli.
- È comune volere delle parti che, laddove sia possibile, previo accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni di tutti, in deroga al calendario, i minori trascorrano il compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima, nonché il compleanno del padre e la festa del papà con quest'ultimo.
5. In ordine al mantenimento economico dei minori, tenuto conto delle rispettive capacità dei genitori, il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento pari a complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun minore), annualmente rivalutabili secondo i parametri Istat, entro il giorno 15 del mese, tra le spese incluse in detto assegno vi sono quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della prole;
fino a quando il Sig. non lascerà la casa Controparte_1 coniugale la gestione economica rimarrà come fatto sino ad oggi con il versamento pari all'80% dello stipendio mensile nel rapporto di conto corrente comune con impegno delle parti di effettuare spese e/o prelievi attinenti al ménage famigliare.
6. i Ricorrenti si obbligano a contribuire in misura pari al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Forlì, Protocollo che le Parti dichiarano di ben conoscere, impegnandosi a scambiarsi le ricevute di spesa necessarie per eventuali benefici fiscali.
7. Le parti concordano altresì che l'assegno unico, o altro strumento equivalente, riconosciuto per i minori venga percepito integralmente dalla Signora Pt_1
8. I signori e acquistavano in comproprietà Controparte_1 Parte_1 rispettivamente del 30% e del 70% l'immobile corrente in Forlì (FC) via Ghinassi 12 attualmente adibito a casa coniugale così come meglio dettagliato nell'atto di compravendita che si allega (doc. n. 8).
9. Sull'immobile corrente in Forlì (FC) via Ghinassi, 12 grava un mutuo ipotecario cointestato contratto dalle parti in data 3 aprile 2019 con l'istituto di credito
[...] doc. n. 9); CP_2
3 10. Le parti danno atto che al fine di risolvere la crisi coniugale, in data 19 marzo 2025, a rogito del Dott. , Notaio in Forlì, il Signor trasferiva Persona_3 CP_1 alla Signora l'intera quota di proprietà dello stesso pari al 30%, per un Pt_1 valore concordato tra le parti pari ad € 120.000 (doc. n. 10).
11. Che il prezzo di tale vendita veniva così corrisposto:
- € 70.000,00 da corrispondere al Signor in due rate: € 50.000,00 in sede di CP_1 rogito, ed € 20.000,00 entro e non oltre 30 giorni dalla prima udienza di comparizione per la separazione personale dei coniugi;
- € 50.000,00 o quella maggiore o minore somma da corrispondere alla banca mutuante per l'estinzione della quota mutuo di spettanza del Controparte_2
Signor Controparte_1
12. È volontà delle parti che a seguito del predetto trasferimento di proprietà la Signora proprietaria unica dell'immobile, si accolli integralmente il mutuo Pt_1 fondiario del 3 aprile 2019, a rogito del Notaio Dott. Rep. N. 259152 Persona_3
(cfr. doc. n. 9), con obbligo in capo alla Signora di conferire incarico in tal Pt_1 senso alla banca entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione;
la Signora si impegna in specifico ad un accollo esterno e liberatorio, Pt_1 sollevando integralmente il Signor da ogni obbligazione nei riguardi della CP_1 banca mutuante. Rimane in ogni caso obbligo della Signora farsi carico di Pt_1 ogni spesa ed onere derivante dalla proprietà dell'immobile de quo, compresa l'intera rata del mutuo già a decorrere dalla data del rogito di compravendita dell'immobile del 19.03.2025, a rogito Dott. ; in ogni caso la Signora Persona_3 si obbliga a manlevare, a far data dal rogito di compravendita della casa Pt_1 coniugale, il Signor da ogni obbligo nei riguardi della banca, con ogni CP_1 conseguenza di legge;
i coniugi concordano che la quota di assicurazione “proteggi mutuo” che verrà rimborsata dall'Istituto di credito venga Controparte_2 suddivisa al 50%;
13. I coniugi concordano che le detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in Forlì via Ghinassi 12, oggetto del sud descritto trasferimento immobiliare, continueranno ad essere ripartite e percepite come da ultima dichiarazione dei redditi di entrambi, ma il Signor si obbliga a CP_1 corrispondere annualmente alla Signora la quota parte pari alla differenza Pt_1 necessaria affinché l'intera somma annualmente rimborsata (rimborso marito + rimborso moglie) venga suddivisa tra i coniugi al 50%, il tutto sino all'esaurimento di tale beneficio fiscale.
14. La somma giacente nel conto corrente n. 3043221, Controparte_2 cointestato ai Ricorrenti, rimarrà ad integrale appannaggio della Signora Pt_1 con rinuncia da parte del Signor ad ogni diritto di credito;
pertanto il CP_1 predetto conto verrà estinto entro 10 (dieci) giorni dal rogito di compravendita della casa coniugale che le eventuali spese necessarie per l'estinzione del conto saranno 4 imputate alla provvista ivi presente che il residuo verrà integralmente trasferito in favore della Signora Pt_1
15. I Signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti CP_1 Pt_1
e che, quindi, non hanno diritto ad alcun mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
16. I signori e sin da ora si concedono reciprocamente CP_1 Pt_1
l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio e autorizzano altresì il rilascio di tali documenti per i figli e . Per_1 Per_2
17. Le spese per il presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (Anno 2007 n. 86, Parte II, Serie A).
Forlì, 16/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. VOLPE GIOVANNA e dall'avv. BARTOLINI WALTER;
matrimonio celebrato in FORLI' il 07/07/2007 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
1 OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1. I coniugi vivranno separati impegnandosi ad una condotta di reciproco rispetto, nonché di non interferenza l'uno nella vita dell'altra.
2. Al fine di consentire ai minori e di mantenere un rapporto Per_1 Per_2 equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, l'affidamento dei medesimi sarà congiunto e, pertanto, spetterà ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno prese dai genitori di comune accordo tra di loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a condividere una linea educativa comune e ad aggiornarsi reciprocamente sulle problematiche che eventualmente potranno insorgere. Quanto invece alla “gestione ordinaria” dei minori, ciascun genitore, quando avrà con sé i figli, eserciterà la responsabilità genitoriale in totale autonomia.
3. I minori manterranno la collocazione prevalente presso la residenza della madre, in Forlì (FC), via Ghinassi 12. Il Signor provvederà a trasferire la propria CP_1 residenza altrove entro e non oltre mesi 3 dalla pubblicazione della sentenza di separazione e dovrà effettuare il cambio di residenza anagrafica, se non fatto prima, dal momento in cui lascerà l'abitazione coniugale.
4. I tempi di accudimento diretto dei figli minori da parte del padre avverranno secondo le seguenti modalità: il padre, salvo diverse intese da convenirsi con la madre, terrà con sé i minori:
- Due fine settimana alterni al mese da intendersi dal sabato dall'uscita dalla scuola sino al lunedì quando provvederà a riaccompagnarli a scuola, nell'ipotesi in cui il minore il sabato non frequenti la scuola, il padre provvederà a prelevarlo presso la casa della madre tra le ore 9:00 e le ore 10:00 del sabato mattina, per poi riaccompagnarlo a scuola il lunedì mattina.
- Il padre terrà altresì i minori nei giorni infrasettimanali così dettagliati:
• durante le settimane in cui minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre terrà i figli nelle giornate di mercoledì e venerdì compresi di pernottamento;
• durante le settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo terrà i bambini nella giornata di mercoledì compreso di pernottamento.
- Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli giorni 20, anche non consecutivi, da concordare d'intesa tra di loro entro il 31 maggio di ogni
2 anno;
durante le festività natalizie i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, rispettivamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, in egual modo, i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni, rispettivamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; con l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di comunicarsi il luogo ove trovasi i minori quando non coincida con il suo abituale domicilio. Inoltre, il padre e la madre si alterneranno nel tenere con sé i figli nei giorni festivi quali 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, etc.
- È volontà delle parti che durante le festività natalizie e pasquali, se i ragazzi rimangono in città, gli stessi consumeranno il pranzo o la cena di Pasqua e di Natale con i nonni materni, sempre previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni sia dei genitori che dei figli.
- È comune volere delle parti che, laddove sia possibile, previo accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni di tutti, in deroga al calendario, i minori trascorrano il compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima, nonché il compleanno del padre e la festa del papà con quest'ultimo.
5. In ordine al mantenimento economico dei minori, tenuto conto delle rispettive capacità dei genitori, il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento pari a complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun minore), annualmente rivalutabili secondo i parametri Istat, entro il giorno 15 del mese, tra le spese incluse in detto assegno vi sono quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della prole;
fino a quando il Sig. non lascerà la casa Controparte_1 coniugale la gestione economica rimarrà come fatto sino ad oggi con il versamento pari all'80% dello stipendio mensile nel rapporto di conto corrente comune con impegno delle parti di effettuare spese e/o prelievi attinenti al ménage famigliare.
6. i Ricorrenti si obbligano a contribuire in misura pari al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Forlì, Protocollo che le Parti dichiarano di ben conoscere, impegnandosi a scambiarsi le ricevute di spesa necessarie per eventuali benefici fiscali.
7. Le parti concordano altresì che l'assegno unico, o altro strumento equivalente, riconosciuto per i minori venga percepito integralmente dalla Signora Pt_1
8. I signori e acquistavano in comproprietà Controparte_1 Parte_1 rispettivamente del 30% e del 70% l'immobile corrente in Forlì (FC) via Ghinassi 12 attualmente adibito a casa coniugale così come meglio dettagliato nell'atto di compravendita che si allega (doc. n. 8).
9. Sull'immobile corrente in Forlì (FC) via Ghinassi, 12 grava un mutuo ipotecario cointestato contratto dalle parti in data 3 aprile 2019 con l'istituto di credito
[...] doc. n. 9); CP_2
3 10. Le parti danno atto che al fine di risolvere la crisi coniugale, in data 19 marzo 2025, a rogito del Dott. , Notaio in Forlì, il Signor trasferiva Persona_3 CP_1 alla Signora l'intera quota di proprietà dello stesso pari al 30%, per un Pt_1 valore concordato tra le parti pari ad € 120.000 (doc. n. 10).
11. Che il prezzo di tale vendita veniva così corrisposto:
- € 70.000,00 da corrispondere al Signor in due rate: € 50.000,00 in sede di CP_1 rogito, ed € 20.000,00 entro e non oltre 30 giorni dalla prima udienza di comparizione per la separazione personale dei coniugi;
- € 50.000,00 o quella maggiore o minore somma da corrispondere alla banca mutuante per l'estinzione della quota mutuo di spettanza del Controparte_2
Signor Controparte_1
12. È volontà delle parti che a seguito del predetto trasferimento di proprietà la Signora proprietaria unica dell'immobile, si accolli integralmente il mutuo Pt_1 fondiario del 3 aprile 2019, a rogito del Notaio Dott. Rep. N. 259152 Persona_3
(cfr. doc. n. 9), con obbligo in capo alla Signora di conferire incarico in tal Pt_1 senso alla banca entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione;
la Signora si impegna in specifico ad un accollo esterno e liberatorio, Pt_1 sollevando integralmente il Signor da ogni obbligazione nei riguardi della CP_1 banca mutuante. Rimane in ogni caso obbligo della Signora farsi carico di Pt_1 ogni spesa ed onere derivante dalla proprietà dell'immobile de quo, compresa l'intera rata del mutuo già a decorrere dalla data del rogito di compravendita dell'immobile del 19.03.2025, a rogito Dott. ; in ogni caso la Signora Persona_3 si obbliga a manlevare, a far data dal rogito di compravendita della casa Pt_1 coniugale, il Signor da ogni obbligo nei riguardi della banca, con ogni CP_1 conseguenza di legge;
i coniugi concordano che la quota di assicurazione “proteggi mutuo” che verrà rimborsata dall'Istituto di credito venga Controparte_2 suddivisa al 50%;
13. I coniugi concordano che le detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in Forlì via Ghinassi 12, oggetto del sud descritto trasferimento immobiliare, continueranno ad essere ripartite e percepite come da ultima dichiarazione dei redditi di entrambi, ma il Signor si obbliga a CP_1 corrispondere annualmente alla Signora la quota parte pari alla differenza Pt_1 necessaria affinché l'intera somma annualmente rimborsata (rimborso marito + rimborso moglie) venga suddivisa tra i coniugi al 50%, il tutto sino all'esaurimento di tale beneficio fiscale.
14. La somma giacente nel conto corrente n. 3043221, Controparte_2 cointestato ai Ricorrenti, rimarrà ad integrale appannaggio della Signora Pt_1 con rinuncia da parte del Signor ad ogni diritto di credito;
pertanto il CP_1 predetto conto verrà estinto entro 10 (dieci) giorni dal rogito di compravendita della casa coniugale che le eventuali spese necessarie per l'estinzione del conto saranno 4 imputate alla provvista ivi presente che il residuo verrà integralmente trasferito in favore della Signora Pt_1
15. I Signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti CP_1 Pt_1
e che, quindi, non hanno diritto ad alcun mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
16. I signori e sin da ora si concedono reciprocamente CP_1 Pt_1
l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio e autorizzano altresì il rilascio di tali documenti per i figli e . Per_1 Per_2
17. Le spese per il presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (Anno 2007 n. 86, Parte II, Serie A).
Forlì, 16/11/2025
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