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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 08/04/2022, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00731/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 731 del 2021, proposto dalla:
- Bahia del Sol s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Pedone, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Zanardelli 7;
contro
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- il Consorzio Speciale per la Bonifica di EO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 3780 del 17 marzo 2021 con cui il Consorzio Speciale per la Bonifica di EO, sul presupposto parere negativo della Regione Puglia, ha respinto la richiesta della Società di utilizzo di un’area già sede del canale di bonifica ‘Omo Morto’;
- nonché, ove lesivi, dei seguenti atti: richiesta di parere del Consorzio Dipartimento Agricoltura; parere negativo Regionale del 17 novembre 2020; richiesta di riesame del 2 dicembre 2020; nota dell’11 dicembre 2020 di riscontro negativo alla richiesta di riesame;
- e di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto, allo stato anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia.
Visti gli atti della causa.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Relatore all’udienza pubblica del 6 aprile 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
A.- Richiamata l’ordinanza n. 186/2022, che segue «1.- Premesso che:
- la Bahia del Sol s.r.l. è proprietaria di alcune aree nel Comune di Porto Cesareo, attigue ad un’area demaniale in concessione al cui interno essa gestisce uno stabilimento balneare.
- tra le predette aree appartenenti alla società scorre, ovvero scorreva nella prospettazione della parte, un canale di bonifica denominato ‘Omo Morto’.
- la relativa area, non facente parte della proprietà della Bahia del Sol, è intestata al Demanio Pubblico dello Stato e concessa in usufrutto al Consorzio Speciale per la Bonifica di EO.
- con avviso del 18 settembre 2020, il Consorzio dell’EO invitava tutti gli eventuali occupanti abusivi di aree appartenenti al Demanio a rimuovere le relative opere ovvero, se possibile, a regolarizzare la propria posizione.
- la società, dunque, presentava al Consorzio un’istanza per l’affidamento in concessione dell’area in parola, come identificata al Fg. 16, p.lle 4140 e 4141 del Comune di Porto Cesareo.
- il Consorzio, con nota prot. n. 6209 del 13 novembre 2020, richiedeva, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l.r. n. 4/2012, il prescritto parere regionale.
- con nota prot. n. 12075 del 17 novembre successivo la Regione rilasciava parere negativo, rilevando, tra l’altro, che le condizioni e le modalità di esercizio fissate negli atti concessori devono garantire che “ dall’uso dell’immobile non derivi alcun pregiudizio alla continuità di svolgimento della funzione pubblica cui il bene stesso è destinato ”, che “ sia salvaguardata la compatibilità dell’uso autorizzato con la funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo perseguimento ”, così come previsto dall’art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 17 del 1° agosto 2013, e, inoltre, che “ l’utilizzo ipotizzato dell’area de qua potrebbe inficiare, salvo prova contraria, il delicato regime idraulico-paesaggistico-ambientale presente ” (v. memoria dell’Avvocatura regionale del 18 giugno 2021, pag. 2).
- il Consorzio di Bonifica, tuttavia, con nota prot. 6752 del 2 dicembre 2020, invitava la Sezione regionale a riesaminare la pratica.
- con nota prot. n. 12940 dell’11 dicembre 2020, il Servizio Irrigazioni e Bonifica della Regione Puglia riscontrava le osservazioni formulate dal Consorzio e confermava il parere negativo espresso con la precedente nota n. 12075 del 17 novembre.
- con nota prot. n. 3780 del 17 marzo 2021, infine, il Consorzio Speciale per la Bonifica di EO comunicava alla Bahia del Sol il rigetto dell’istanza di concessione.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n. 17 del 2013 e della l.r. n. 4 del 2012; illogicità manifesta.
2.- Considerato che:
- la società, in estrema sintesi, deduceva che “ non solo nel tratto richiesto in uso … ma per tutto il ‘percorso’ della particella catastale rappresentativa della vecchia sede del canale non vi è più, non solo, alcuna funzione pubblica da salvaguardare, ma nemmeno una funzione ‘fisica’, o se si vuole idraulica, dell’originale canale (…) leggendo i provvedimenti regionali (…) sembrerebbe trattarsi di una situazione fattuale totalmente differente da quella che ci occupa, e risultante in maniera incontrovertibile dalla ortofoto prodotta in atti (…) non si tratta dell’uso di un canale, ma dell’area sovrastante l’originario tracciato, peraltro interrotta in tutto il suo originario percorso da Strada Pubblica, oltre ad aree intercludenti e date in concessione a terzi ”.
- lo stesso Consorzio, d’altronde, nella propria nota prot. 6752 del 2 dicembre 2020, invitando la Sezione regionale a riesaminare la pratica, osservava che “ i beni oggetto della richiesta di concessione fanno parte di una fascia di suolo demaniale lunga complessivamente circa ml 2500, in passato sede di canale di bonifica ‘Omo Morto’ e già da molti anni (oltre quaranta) completamente obliterato. La predetta fascia di terreno è stata accorpata alle proprietà limitrofe, talvolta recintata ed edificata, per effetto di interventi legati al fenomeno di abusivismo edilizio particolarmente diffuso nella zona e risalenti agli anni settanta. Perciò, l’originario canale di bonifica, nel tratto in esame, non esiste e non è possibile ripristinarlo ”; faceva inoltre rilevare, il Consorzio, che “ altre particelle comprese nella medesima fascia demaniale e/o con identica intestazione catastale (erano) state oggetto di rilascio di concessione da parte del Consorzio ”, senza che la Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua della Regione avesse mai sollevato problemi al momento del rilascio del parere di competenza; precisava, ancora, che “ sulla base della situazione di fatto esistente (assenza di opera idraulica, fascia di terreno accorpato di fatto ai terreni confinanti con la stessa, recintati e di proprietà della stessa ditta richiedente la concessione), non emerge(va) alcun pregiudizio o incompatibilità all’uso ”.
- la difesa della Regione Puglia, invece, ribadiva come “ sulle particelle nn. 4140 e 4141, accatastate al fg. 16 del Comune di Porto Cesareo - contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente ed il Consorzio di Bonifica di EO - insiste un canale di bonifica ‘Omo Morto’ che concorre a delineare la rete idraulica gestita dallo stesso Consorzio, finalizzata a garantire lo scolo delle acque in esubero che vengono fatte defluire direttamente in mare. A pagg. 66 e 67 del Piano di Classifica (disciplinato dagli artt. 13-19 della L.R. n. 4/2012) adottato dal Consorzio di EO nell’anno 2012, il canale suddetto - di lunghezza pari a ml 2.843 - ricade tra i canali del Sottobacino n. 8 - Avetrana e viene identificato, ancor oggi, come rete di scolo consortile, ovvero come opera idraulica preposta all’allontanamento delle acque con lo scopo di prevenire e/o ridurre fenomeni di allagamento. Sicché, la circostanza che il suddetto canale oggi risulti tombinato, a causa di perpetrati fenomeni di abusivismo, non può certamente indurre ad affermare sic et simpliciter che lo stesso abbia perso la sua funzione originaria. Del resto è lo stesso art. 3, comma 1 del R.R. n. 17/2013 che, nell’elencare le opere che possono costituire oggetto di concessione di natura attiva, rappresenta l’esigenza di verificare, sempre e comunque, il ‘rispetto dei criteri di compatibilità idraulica individuati nel PAI’ (Piano di Assetto Idrogeologico), anche, quindi, nella ipotesi di ‘concessione temporanea di uso di terreni costituenti pertinenza dei canali e di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali’ [art. 3, comma 1 lett. e) R.R. n. 17/2013]. Tale prescrizione regolamentare sta a dimostrare che la tombinatura di un canale di per sé non fa certamente venir meno la funzione pubblica a cui l’opera è preposta. A ciò si aggiunga che, allo stato attuale, non risulta essere stata svolta, da parte del Consorzio, alcuna verifica di compatibilità idraulica del Canale Omo Morto, mediante l’acquisizione dei necessari pareri delle Autorità competenti ”.
- aggiungeva, infine, la resistente, che “ la Sezione regionale competente (aveva inutilmente) invitato l’Ente consortile ad acquisire, presso altra struttura regionale (Sezione Lavori Pubblici), ulteriore parere di natura idraulica per le verifiche del caso, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del R.R. n. 17/2013 ”.
3.- Ritenuto che:
- la decisione del ricorso richiede un approfondimento istruttorio, e in specie una verificazione da demandare al Direttore Generale dell’ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, con facoltà di delega.
- l’ARPA dovrà, in particolare, approfondire i seguenti punti:
a) presenza - o meno - nel tratto di costa in questione del Canale di bonifica e situazione dei luoghi complessiva di quel tratto di litorale;
b) incidenza concreta di un’eventuale attività di stabilimento balneare all’interno dell’area oggetto della domanda di concessione sul Canale ‘Omo Morto’, ove tuttora esistente, e in generale sulla rete idraulica gestita dal Consorzio e destinata a garantire lo scolo delle acque in esubero.
4.- Ritenuto, inoltre, che:
- lo svolgimento della verificazione in oggetto dovrà avvenire tenendo conto degli apporti conoscitivi - per i profili di rispettiva competenza - del Consorzio Speciale per la Bonifica di EO e della Regione Puglia, nonché delle risultanze dell’accesso - o degli accessi - ai luoghi interessati, da svolgersi congiuntamente tra gli incaricati dei predetti Enti e della stessa ARPA e alla presenza - salvo loro diversa volontà - dei difensori delle parti costituite e di eventuali loro tecnici ( cfr. Consiglio di Stato, IV, 18 settembre 2017, n. 4352 ).
- l’ARPA dovrà, prima di depositare la relazione finale, sottoporne una bozza agli stessi difensori, che potranno presentare osservazioni scritte ( cfr. Consiglio di Stato, III, 21 novembre 2019, n. 7935 ); la relazione finale, a firma del Direttore Generale dell’ARPA e dell’eventuale delegato ( o delegati ), dovrà contenere una previa ricognizione delle operazioni effettuate, ogni altra informazione utile ai fini della definizione del presente giudizio, prendere motivata posizione circa le osservazioni formulate dalle parti sulla bozza e poi indicare le conclusioni alle quali si perviene con riguardo alle questioni poste dal Collegio ( se e nei limiti in cui sarà possibile, pure accompagnando le risposte specificamente relative al caso in esame con valutazioni tecniche di carattere generale relative al predetto Canale, delle quali la Sezione possa tener conto in eventuali altri analoghi giudizi - il Consorzio riferisce di molte situazioni simili )» (T.a.r. Puglia Lecce, I, 2 febbraio 2022, n. 186).
B.- Considerato che, con nota in data 18 febbraio 2022, il Direttore Generale di ARPA Puglia rappresentava al Collegio quanto segue: « La verificazione istruttoria richiesta ad ARPA Puglia verte attorno all’esistenza di un canale e alla regimentazione idraulica delle relative acque nonché richiede di dirimere aspetti tecnici riguardanti la corretta applicazione del R.R. Puglia n. 17/2013 ‘Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Abrogazione del regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012’. Difatti, in estrema sintesi, occorre verificare se il tracciato del canale di derivazione delle acque ‘Omo Morto’ sia effettivamente obliterato e dunque possa essere oggetto di concessione ovvero se siano ancora attuali le esigenze di salvaguardia della sua funzione idraulica, e cioè garantire lo scolo delle acque in esubero e il loro deflusso in mare. Il tutto, previa verifica del rispetto dei criteri di compatibilità idraulica individuati nel PAI (Piano di Assetto Idrogeologico). L’attività da compiere, pertanto, riguarda prettamente aspetti specialistici di idromorfologia, i quali esulano dalle competenze tecniche dell’Agenzia, che non è parte dei corrispondenti procedimenti amministrativi (in relazione ai quali non è chiamata ad esprimere pareri), non si occupa istituzionalmente di monitoraggi idromorfologici né ha idonee competenze tecnico-professionali all’interno del proprio organico. Tanto premesso, il sottoscritto Avv. Vito Bruno, nella qualità ut supra comunica … che ARPA Puglia, per via del proprio mandato istituzionale, non possiede le competenze tecnico-specialistiche necessarie per rispondere compiutamente ai quesiti che le sono stati posti con l’ordinanza n. 186/2022 ».
C.- Ritenuto che:
- deve dunque nominarsi quale verificatore, in luogo del Direttore Generale dell’ARPA Puglia, il Dirigente del Servizio ‘Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica’ della Provincia di Lecce - con facoltà di delega .
- debbono fissarsi, per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo T.a.r. della relativa relazione scritta - corredata di ogni atto/documento relativo ai punti trattati -, i seguenti termini: 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza, per lo svolgimento dell’attività istruttoria e la trasmissione a cura della Provincia di Lecce di uno schema della propria relazione alle parti; successivi 30 giorni per la trasmissione alla Provincia di Lecce di eventuali osservazioni ad opera delle parti; successivi 30 giorni per il deposito in Segreteria della relazione finale della Provincia di Lecce.
- deve per il resto richiamarsi la precedente ordinanza istruttoria n. 186/2022.
- la causa va infine rinviata all’udienza pubblica del 23 novembre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 23 novembre 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - anche al Dirigente del Servizio ‘Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica’ della Provincia di Lecce e al legale rappresentante del Consorzio Speciale per la Bonifica di EO .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO