Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N . 7 2 7 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. RE Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, nata a [...] il [...], , ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Cefalù (PA) in Piazza Bellipanni 32, presso lo studio dell'avv. Giada Cesare, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 ed ivi elettivamente domiciliato in via Prestisimone 21/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Iuppa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE NECESSARIO oggetto: separazione personale dei coniugi (giudiziale); conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.03.2025
Con ricorso depositato il 03.04.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il 30.06.2012 a Cefalù Controparte_1
(PA), trascritto nel registro di stato civile del medesimo comune al n. 33, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2012;
- che, dalla suddetta unione, nascevano due figli, il 28.07.2015 e Persona_1 Per_2
il 30.07.2020;
[...]
- che la suddetta famiglia viveva nella casa coniugale di proprietà del marito, sita a Cefalù (PA), contrada Pisciotto;
- che l'unione coniugale si era nel tempo incrinata, motivo per cui, dal mese di settembre 2023, era intervenuta tra i coniugi una separazione di fatto che aveva comportato anche l'allontanamento di dalla residenza familiare;
Controparte_1
- di essere disoccupata e di essersi sempre occupata delle esigenze della famiglia sin dalla celebrazione del matrimonio;
con riferimento al marito, ne deduceva lo stato di occupazione lavorativa come dipendente a tempo indeterminato presso il supermercato Decò di Cefalù e ne determinava il reddito mensile in € 2.350,00, specificando, altresì, che a tale importo doveva sommarsi quanto percepito dal coniuge a titolo di ANF, a quest'ultimo corrisposto dall'INPS nella misura del 100%;
- che, dalla data della separazione di fatto, il marito le aveva corrisposto la somma mensile di €
500,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% dell'ANF per l'importo di € 189,00;
Tutto ciò esposto, chiedeva al Tribunale adito:
- di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- di disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della prole presso la residenza materna;
- di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
- di porre a carico di un assegno per il mantenimento dei figli pari a € 800,00 Controparte_1
(€ 400 ciascuno), oltre alle spese straordinarie nella misura del 70%;
- di porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del coniuge per l'importo di €
200,00 (cfr. ricorso del 03.04.2024).
Costituitosi in giudizio con memoria del 18.07.2024, aderiva alla domanda Controparte_1 di separazione avanzata dalla moglie ma contestava tutto quanto da quest'ultima dedotto con il ricorso introduttivo. In particolare, con riferimento al proprio reddito, contestava la Controparte_1
determinazione compiuta da , riferendo di percepire una retribuzione mensile pari ad Persona_3
€ 1.263,15 che, tenuto conto del lavoro straordinario, festivo e domenicale, poteva giungere sino a €
1.600,00.
Quanto all'ANF erogato dall'INPS, determinato dal resistente in € 378,00, quest'ultimo deduceva di aver provveduto, dalla data dell'intervenuta separazione di fatto, a versarne la metà alla ricorrente, unitamente all'importo mensile di € 500,00 per il mantenimento dei minori.
In relazione al mantenimento della prole, riteneva congruo l'importo Controparte_1 mensile di € 500,00, oltre alle spese straordinarie di cui chiedeva la ripartizione al 50% tra i coniugi, tenuto anche conto delle proprie necessità abitative da soddisfare mediante il reperimento di un immobile in locazione, nonché della somma dallo stesso versata, pari ad € 100,00 mensili, nel piano di accumulo “ORIZZONTE PREVIDENZA”, costituito nell'interesse dei minori.
Specificava, infatti, di essersi solo temporaneamente trasferito presso la casa dei propri genitori a seguito della separazione di fatto dal proprio coniuge, in attesa di reperire un'abitazione idonea a soddisfare anche le necessità dei figli nei periodi di loro permanenza con il padre.
Il resistente si opponeva, infine, alla richiesta avanzata dalla ricorrente per il proprio mantenimento, sostenendo lo stato di occupazione lavorativa di quest'ultima (di natura sommersa) e comunque la sua capacità lavorativa, stante anche l'età e le pregresse esperienze di lavoro maturate dalla moglie.
In ragione di quanto sopra indicato, chiedeva al Tribunale adito: Controparte_1
- di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli, con domicilio degli stessi presso l'abitazione familiare, sita in Cefalù, contrada Pisciotto 21, ove i minori vivranno con la madre;
- di determinare l'assegno mensile per il mantenimento della prole nella somma di € 500,00, oltre alla metà dell'assegno unico erogato dall'INPS;
- di ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
- di regolare il diritto di visita del padre secondo i termini dedotti dal resistente con la propria memoria di costituzione.
Con la memoria 473- bis 17 n. 1, rinunciava alla domanda avanzata con il Persona_3
ricorso introduttivo per il proprio mantenimento. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi (cfr. verbale d'udienza del
19.09.2024), con ordinanza del 21.09.2024 venivano emanati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e dei figli e, con successiva sentenza non definitiva del 26.09.2024, il
Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'esame delle ulteriori domande.
Con provvedimento del 22.11.2024, veniva formulata alle parti una proposta conciliativa e rinviata la causa all'udienza del 12.03.2025.
A tale udienza, le parti riferivano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e, pertanto, concludevano congiuntamente riportandosi a quanto dalle stesse pattuito con la richiamata convenzione, di cui depositavano copia il 10.03.2025.
Udite le conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso, con riferimento alle condizioni dell'accordo relative all'affidamento, collocazione e mantenimento dei minori, nonché al diritto di visita del genitore non collocatario, le parti hanno concluso secondo i termini appresso indicati:
“1) i ricorrenti vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) i figli RE e aranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido Per_2
condiviso, con domicilio prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Cefalù, contrada Pisciotto, che la CP_1
stessa abiterà unitamente ed esclusivamente ai figli minori RE e facendosi carico Per_2
dei consumi delle relative utenze;
3) il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé, compatibilmente con i propri impegni lavorativi
e quelli scolastici, ricreativi e sportivi dei minori, previo accordo con l'altro coniuge. In caso di disaccordo, le parti stabiliscono che il signor potrà tenere con sé i figli secondo le CP_1
seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, nei giorni infrasettimanali, individuati dalle parti e che in caso di disaccordo si stabiliscono nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 16.00 alle ore
21.00 (occupandosi in tal caso della cena dei minori), nonché, a settimane alterne dalle ore
15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernottamento il sabato sera, occupandosi anche della cena della domenica;
- durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31
e il 1° gennaio, o Pasqua o Pasquetta;
- nel periodo estivo i figli trascorreranno col padre 7 giorni consecutivi, tra la fine dell'anno scolastico ed entro il 30 giugno di ogni anno ed altri 7 giorni consecutivi nel mese di settembre di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori;
4) il sig. provvederà a corrispondere alla GN , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
5) il signor contribuirà alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie CP_1 nell'interesse dei figli, nella misura del 60% delle stesse;
Al fine di evitare conflittualità in futuro, in riferimento alla individuazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie, queste ultime anche in relazione alle due sottocategorie delle spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione e quelle subordinate al previo consenso di entrambi i genitori, le parti espressamente dichiarano di aderire al
“PROTOCOLLO SU SPESE EXTRA ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI, sottoscritto tra l'Ordine degli avvocati di Termini Imerese ed il Tribunale Termitano in data
15 febbraio 2022” (cfr. accordo depositato il 10.03.2025).
Tali condizioni, ad avviso del Collegio, non sono contrarie a norme imperative né all'interesse della prole e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ritiene il Collegio che ricorrano giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, richiamata la sentenza non definitiva sullo “status” separativo, definitivamente pronunciando nella controversia civile in esame, così provvede:
a) dispone, quanto all'affidamento, collocazione e mantenimento dei minori Persona_1
e nonché al diritto di visita di , secondo quanto Persona_2 Controparte_1
indicato in parte motiva;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. RE Quintavalle