Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00464/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2025, proposto da
MA IA IL, rappresentata e difesa dagli avvocati, Antonello Sdanganelli e Luca Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Curinga, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza del ricorrente del 20 giugno 2024
nonché dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione sulla predetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 1° agosto 2019 la ricorrente, titolare di una azienda agricola, ha presentato domanda di finanziamento ex D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 e O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, in relazione a danni subiti a seguito di eccezionali eventi metereologici avversi;
- con nota prot. n. 469762 del 25 ottobre 2023, il competente Dipartimento regionale ha dichiarato “ ammissibile ” il finanziamento per l’importo di € 102.684,75, richiedendo il deposito di documentazione integrativa, trasmessa dalla ricorrente in data 4 novembre 2023;
- con nota prot. n. 398653 del 17 giugno 2024, il competente dipartimento regionale ha rilevato che “ dall’istruttoria effettuata, si conclude che la richiesta non può essere accolta ” e che “ conseguentemente, decorsi 10 gg dal ricevimento della presente, la pratica si intenderà definitivamente conclusa ”;
- con nota PEC del 20 giugno 2024 la ricorrente ha replicato alla predetta nota intimando la conclusione del procedimento con provvedimento espresso;
- l’amministrazione non ha fornito riscontro a quest’ultima nota;
- col presente ricorso parte ricorrente agisce avverso il silenzio serbato dall’amministrazione e chiede l’adozione di un provvedimento espresso;
- in data 8 luglio 2025 si è costituita la Regione con memoria di forma;
- in data 30 luglio 2025 la Regione ha depositato memoria difensiva nella quale, in sintesi, ha sostenuto che la nota del 17 giugno 2024 non fosse una mera nota procedimentale, bensì il vero e proprio provvedimento conclusivo del procedimento, il che renderebbe il ricorso in esame inammissibile;
- in data 13 febbraio 2026, la parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha controdedotto alle difese della Regione;
- alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto che:
- la nota del 17 giugno 2024 illustra le ragioni per cui la domanda di finanziamento non può essere accolta e preannuncia la “conclusione” della pratica decorsi 10 giorni dalla sua ricezione;
- il differimento della “conclusione” del procedimento può avere un significato solo se si ritenga che in tale lasso di tempo il privato potesse esercitare la facoltà di contraddittorio endoprocedimentale, alla stregua dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, peraltro applicabile nel caso di specie;
- avendo il privato inviato le proprie osservazioni nell’esercizio della facoltà di contraddittorio endoprocedimentale, l’amministrazione è tenuta ad esaminare tale apporto partecipativo e concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
- ciò non significa, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, consentire di recuperare i termini, ormai decorsi, per impugnare la determinazione negativa dell’amministrazione, per il semplice fatto che un provvedimento di diniego non vi è stato;
- d’altra parte, l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall' art. 1362 c.c. e seguenti per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla pubblica amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5989);
- alla stregua di tali regole ermeneutiche, non vi è spazio per ritenere che la Regione Calabria si sia già pronunciata sull’istanza di finanziamento del ricorrente con provvedimento negativo;
- il ricorso va accolto e le spese di lite vanno conseguentemente regolate secondo il principio della soccombenza;
- non vi sono, allo stato, elementi per ritenere necessaria la nomina di un commissario ad acta che provveda in vece dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che la Regione Calabria provveda, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza sull’istanza presentata dalla società ricorrente.
Condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, alla rifusione, in favore di MA IA IL delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE BA | IV EA |
IL SEGRETARIO