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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3800 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Daniela Racco e Salvatore Rodinò, con i quali è elettivamente domiciliato in Siderno (RC) via Circonvallazione Sud n. 51 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Angelo Labrini, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità ai superstiti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha presentato domanda all' al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in quanto, alla data della morte della madre, già titolare di trattamento pensionistico, si trovava in condizione di inabilità ed era convivente e a carico del genitore deceduto;
- che l' ha rigettato la domanda per carenza del Controparte_2
requisito sanitario;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso al Comitato
Provinciale di Reggio Calabria, che è stato rigettato. CP_1
- che, in quanto convivente inabile ed a carico della madre deceduta, ha diritto ad ottenere il beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il signor ha diritto a conseguire la Parte_1
pensione di reversibilità quale figlio superstite inabile sulla pensione n.
50013098, già in godimento della di lui genitore;
condannare Persona_1
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
la pensione di reversibilità in favore del ricorrente stesso, a decorrere dal decesso del suo dante causa, ovvero- in subnordine, e salvo gravame – dal primo di del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione del diritto al soddisfo su tutti i ratei scaduti ed a scadere ( art. 150 disp. att. cpc); condanni altresì il medesimo istituto resistente al pagamento di spese e compensi tutti di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che dichiara di avere anticipato e non riscossi i secondi. ”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso. 3
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965 stabilisce che:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10. 4
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai
18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'art. 12".
È pacifico in giurisprudenza, ma emerge con chiarezza anche dal dettato normativo, che i due requisiti richiesti dalla legge, ossia la cd vivenza a carico e l'inabilità, debbano coesistere, al momento della morte del titolare del trattamento pensionistico, affinché si possa profilare il diritto alla percezione della pensione.
Nel caso che ci occupa, la domanda proposta è stata rigettata per difetto del requisito sanitario. 5
In ogni caso, il ricorrente, ai fini della prova della sussistenza del requisito della vivenza a carico, ha allegato un certificato storico di famiglia e, in esecuzione del provvedimento emesso da questo giudicante in data 13/10/2023, documentazione relativa ai redditi prodotti dallo stesso e dal genitore negli anni
2021 e 2022, al fine di consentire un raffronto tra le due situazioni reddituali, dal quale è emersa una prevalenza dei redditi percepiti dalla madre rispetto ai redditi percepiti dal ricorrente con ella convivente al momento della sua morte.
Con riferimento al requisito sanitario, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della
"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8678 del
09/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011).
Inoltre, il requisito sanitario deve sussistere già al momento della morte del genitore.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito sanitario, fa piena prova la CTU espletata nel corso del presente giudizio, perché fondata su un attendo esame obiettivo e coerente con la documentazione medica in atti.
Il C.T.U., premettendo che il ricorrente, che al momento della visita si presentava in condizioni generali discrete, è affetto da: “Sordità bilaterale;
-
Turbe del comportamento in soggetto con deficit cognitivo lieve-medio;-
Ipertensione arteriosa;
- Lieve I.R.C.” e, applicando il calcolo riduzionistico, ha concluso per una percentuale di invalidità nella misura del 89%, che, dunque, 6
non soddisfa il requisito sanitario richiesto dalla norma per avere accesso alla pensione ai superstiti come figlio inabile: infatti, al momento del decesso della madre, il ricorrente non era permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso, per difetto del requisito sanitario al momento del decesso della madre della ricorrente, titolare della pensione.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3800/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
-Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
-Pone definitivamente a carico dell le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3800 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Daniela Racco e Salvatore Rodinò, con i quali è elettivamente domiciliato in Siderno (RC) via Circonvallazione Sud n. 51 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Angelo Labrini, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità ai superstiti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha presentato domanda all' al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in quanto, alla data della morte della madre, già titolare di trattamento pensionistico, si trovava in condizione di inabilità ed era convivente e a carico del genitore deceduto;
- che l' ha rigettato la domanda per carenza del Controparte_2
requisito sanitario;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso al Comitato
Provinciale di Reggio Calabria, che è stato rigettato. CP_1
- che, in quanto convivente inabile ed a carico della madre deceduta, ha diritto ad ottenere il beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il signor ha diritto a conseguire la Parte_1
pensione di reversibilità quale figlio superstite inabile sulla pensione n.
50013098, già in godimento della di lui genitore;
condannare Persona_1
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
la pensione di reversibilità in favore del ricorrente stesso, a decorrere dal decesso del suo dante causa, ovvero- in subnordine, e salvo gravame – dal primo di del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione del diritto al soddisfo su tutti i ratei scaduti ed a scadere ( art. 150 disp. att. cpc); condanni altresì il medesimo istituto resistente al pagamento di spese e compensi tutti di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che dichiara di avere anticipato e non riscossi i secondi. ”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso. 3
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965 stabilisce che:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10. 4
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai
18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'art. 12".
È pacifico in giurisprudenza, ma emerge con chiarezza anche dal dettato normativo, che i due requisiti richiesti dalla legge, ossia la cd vivenza a carico e l'inabilità, debbano coesistere, al momento della morte del titolare del trattamento pensionistico, affinché si possa profilare il diritto alla percezione della pensione.
Nel caso che ci occupa, la domanda proposta è stata rigettata per difetto del requisito sanitario. 5
In ogni caso, il ricorrente, ai fini della prova della sussistenza del requisito della vivenza a carico, ha allegato un certificato storico di famiglia e, in esecuzione del provvedimento emesso da questo giudicante in data 13/10/2023, documentazione relativa ai redditi prodotti dallo stesso e dal genitore negli anni
2021 e 2022, al fine di consentire un raffronto tra le due situazioni reddituali, dal quale è emersa una prevalenza dei redditi percepiti dalla madre rispetto ai redditi percepiti dal ricorrente con ella convivente al momento della sua morte.
Con riferimento al requisito sanitario, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della
"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8678 del
09/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011).
Inoltre, il requisito sanitario deve sussistere già al momento della morte del genitore.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito sanitario, fa piena prova la CTU espletata nel corso del presente giudizio, perché fondata su un attendo esame obiettivo e coerente con la documentazione medica in atti.
Il C.T.U., premettendo che il ricorrente, che al momento della visita si presentava in condizioni generali discrete, è affetto da: “Sordità bilaterale;
-
Turbe del comportamento in soggetto con deficit cognitivo lieve-medio;-
Ipertensione arteriosa;
- Lieve I.R.C.” e, applicando il calcolo riduzionistico, ha concluso per una percentuale di invalidità nella misura del 89%, che, dunque, 6
non soddisfa il requisito sanitario richiesto dalla norma per avere accesso alla pensione ai superstiti come figlio inabile: infatti, al momento del decesso della madre, il ricorrente non era permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso, per difetto del requisito sanitario al momento del decesso della madre della ricorrente, titolare della pensione.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3800/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
-Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
-Pone definitivamente a carico dell le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci