Decreto cautelare 20 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Decreto cautelare 1 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg. PE IO, NI AR, VI AR, IO AR, GE IO e dalle società IO Inerti S.r.l. e AV IO S.r.l., nella qualità di comproprietari ed utilizzatori dei terreni foglio di mappa n. 31, particelle nn. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 130, 131, 163, 164, 167, 170, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 203, 206, 208, 212, 214, 216, 266 e 267, siti nella Contrada Mancadiana del Comune di Vietri di Potenza, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Riccardi, PEC avvgiovanniriccardi@puntopec.it, e Angela Ferrara, PEC avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Vietri di Potenza in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato l’atto del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza prot. n. 8407 del 17.9.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. AS UO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg. PE IO, NI AR, VI AR, IO AR, GE IO e le società IO Inerti S.r.l. e AV IO S.r.l. sono rispettivamente comproprietari ed utilizzatori dei terreni foglio di mappa n. 31, particelle nn. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 130, 131, 163, 164, 167, 170, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 203, 206, 208, 212, 214, 216, 266 e 267, siti nella Contrada Mancadiana del Comune di Vietri di Potenza, dove per numerosi anni è stata esercitata l’attività di cava.
Su tali terreni sono stati eseguiti degli abusi edilizi, sanzionati con l’Ordinanza di demolizione n. 2354 del 23.6.2005, con la quale era stato stabilito che, in caso di omesso ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 giorni, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001.
L’impugnazione della predetta Ordinanza n. 2354 del 23.6.2005 e del successivo provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria è stata respinta da questo Tribunale con Sentenza n. 696 del 5.12.2007, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4016 del 18.6.2009, in quanto l’appello veniva dichiarato irricevibile.
Anche l’impugnazione dell’ulteriore Ordinanza di demolizione n. 2473 del 16.7.2008, con l’espressa avvertenza che, in caso di inerzia protratta per altri 90 giorni, il Comune, ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, avrebbe acquisito gratuitamente, oltre all’area di sedime sulla quale erano stati realizzati gli abusi edilizi, anche la superficie dieci volte superiore a quella abusivamente costruita, è stata respinta da questo TAR con l’Ordinanza cautelare n. 356 del 5.11.2008, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 3121 del 16.6.2009: il giudizio si è concluso con Decreto n. 583 del 7.9.2010, in seguito alla rinuncia della parte ricorrente.
Con verbale del 20.10.2008 la Polizia Municipale ha accertato l’inottemperanza alla predetta Ordinanza di demolizione n. 2473 del 16.7.2008.
Pertanto, il Comune ha effettuato i frazionamenti catastali delle aree da acquisire gratuitamente e dalle originarie particelle catastali del foglio di mappa n. 31 scaturivano le particelle nn. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 e 294.
I sigg. NI AR e IO AR, comproprietari insieme a PE IO, GE IO e VI AR delle originarie particelle, sulle quali sono stati costruiti due dei tre fabbricati abusivi di cui è causa, hanno impugnato le suindicate Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008, in quanto non notificate nei loro confronti, il citato verbale della Polizia Municipale del 20.10.2008, i predetti frazionamenti e la successiva Determinazione n. 75 del 10.2.2015, di acquisizione ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001 delle suddette particelle.
Con Sentenza n. 402 del 21.4.2016, confermata dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7338 del 22.8.2022, questo Tribunale:
1) ha respinto tutte le censure avverso le Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008, in quanto, oltre che inammissibili per il giudicato derivante dalla Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 4016 del 18.6.2009, di conferma della Sent. TAR Basilicata n. 696 del 5.12.2007, e dal Decreto Presidente TAR Basilicata n. 583 del 7.9.2010, di presa d’atto della rinunzia all’impugnazione del secondo provvedimento di demolizione, erano anche infondate;
2) ha accolto l’atto di motivi aggiunti ed ha annullato l’impugnata Determinazione n. 75 del 10.2.2015, ritenendo fondata esclusivamente la censura, con la quale i ricorrenti avevano dedotto la violazione del loro diritto di proprietà e della L. n. 241/1990, in quanto:
A) non poteva essere disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, senza aver dato la possibilità di demolire gli abusi edilizi entro il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, il quale, in caso di omessa demolizione delle opere abusive, prevede espressamente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oltre che delle aree di sedime degli abusi edilizi, anche delle aree circostanti fino ad un massimo di “dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”;
B) richiamando le Sentenze TAR Napoli Sez. III n. 2195 del 17.4.2015, TAR Latina n. 138 del 17.2.2014, TAR Lecce Sez. III n. 184 del 20.1.2014 e TAR Piemonte Sez. I n. 1102 del 24.10.2013, secondo cui “la notifica dell’ordine di demolizione al proprietario, oltreché all’autore dell’abuso edilizio, è il presupposto necessario per il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto questo secondo atto costituisce una sanzione per l’inottemperanza alla demolizione, che non può essere pronunciata nei confronti di chi non sia stato destinatario dell’ordine di demolizione, per cui la mancata notifica al proprietario dell’ordine di demolizione non inficia la legittimità dello stesso, ma preclude l’emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001”.
Per completezza, va pure evidenziato che la predetta Determinazione n. 75 del 10.2.2015 è stata impugnata anche dalla ditta NI IO & C. S.n.c. ed è stata respinta dal TAR Basilicata con Sentenza n. 403 del 21.4.2016, confermata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7344 del 22.8.2022, in quanto la suddetta ditta aveva dedotto esclusivamente le medesime censure avverso le Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008, articolate dai sigg. NI AR e IO AR.
Pertanto, con nota prot. n. 3927 del 27.5.2016 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha notificato ai sigg. NI AR e IO AR le predette Ordinanze di demolizione, precisando che avevano 90 giorni di tempo, per eseguire ed evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree di sedime, sulle quali erano stati realizzati gli abusi edilizi, e dei terreni circostanti foglio di mappa n. 31, particelle nn. 87, 88, 89, 90 e 194, particelle nn. 276, 277 e 280, scaturite dalle originarie particelle nn. 103, 104 e 212, e particelle nn. 284, 285, 287, 289, 291, 292 e 293, scaturite dalle originarie particelle nn. 203, 216, 266 e 267.
Ma i sigg. NI AR e IO AR hanno presentato:
-prima in data 29.7.2016, l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001;
-e, poi in data 11.8.2016, una SCIA, con la quale hanno precisato che avrebbero dato corso alla demolizione in caso di rigetto della predetta istanza di permesso di costruire in sanatoria, dopo l’acquisizione da parte del Comune del parere dell’ENEL, sia perché negli immobili abusivi da demolire era stata installata una cabina elettrica, sia perché la Regione Basilicata con atto del 19.11.2009 aveva ritenuto che gli abusi edilizi in questione erano necessari per l’esercizio dell’attività di coltivazione di una cava.
Con provvedimento prot. 6195 del 30.8.2016 il Responsabile dell’Area Tecnica ha dichiarato irricevibile la suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria del 29.7.2016, richiamando la precedente nota prot. n. 3927 del 27.5.2016 ed i giudicati, derivanti dalla Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 4016 del 18.6.2009, di conferma della Sent. TAR Basilicata n. 696 del 5.12.2007, e dal Decreto Presidente TAR Basilicata n. 583 del 7.9.2010, e la successiva Sentenza TAR Basilicata n. 402 del 21.4.2016.
Con nota prot. n. 303 del 9.9.2016 la Polizia Municipale ha attestato l’inottemperanza alle Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008.
Con Ric. n. 556/2016 i sigg. NI AR e IO AR hanno impugnato il suddetto provvedimento prot. 6195 del 30.8.2016, la predetta nota della Polizia Municipale prot. n. 303 del 9.9.2016 ed anche la precedente nota prot. n. 3927 del 27.5.2016.
Con Sentenza n. 750 del 5.12.2017, passata in giudicato, perché non appellata, questo Tribunale ha accolto il predetto Ric. n. 556/2016, in quanto il Comune di Vietri di Potenza, anziché dichiarare irricevibile l’istanza dei sigg. NI AR e IO AR del 29.7.2016, avrebbe dovuto esaminarla nel merito, anche perché i ricorrenti non avevano usufruito dell’intero termine di 90 giorni per eseguire spontaneamente la demolizione, “fermi restando gli ulteriori provvedimenti” del Comune.
Pertanto, con provvedimento prot. n. 9235 del 2.11.2018 (notificato il 7.11.2018) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato la nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. n. 7850 del 21.9.2018 (notificata il 28.9.2018), la memoria endoprocedimentale dell’8.10.2018 ed il contenuto di tutti provvedimenti giurisdizionali sopra indicati, ha respinto la suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria dei sigg. NI AR e IO AR del 29.7.2016, attesochè:
1) l’autorizzazione regionale ex L.R. n. 12/1979 non aveva esaminato gli aspetti urbanistici;
2) gli abusi edilizi di cui è causa non sono di tipo precario e contrastano con l’art. 13 delle NTA del PRG, vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, nella parte in cui prevede la costruzione di immobili esclusivamente funzionali alla destinazione agricola dei terreni in questione.
I sigg. NI AR e IO AR hanno impugnato il predetto provvedimento prot. n. 9235 del 2.11.2018 con Ric. n. 76/2019, che è stato respinto da questo TAR con la Sentenza n. 388 del 15.5.2021.
Tale Sentenza TAR Basilicata n. 388 del 15.5.2021 è stata confermata dalla II Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2673 del 19.3.2024, con la quale è stato rilevato:
-che “il privato appare titolare di un interesse pretensivo, da far valere con apposita istanza;
-e che l'Autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica riveda in parte qua il piano vigente, al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga (in pratica, una variante) che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con l'interesse pubblico, una destinazione coerente con i provvedimenti dell’Autorità regionale e della stessa Amministrazione comunale, che legittimano l’attività di cava, che a sua volta presuppone l’assentibilità dei manufatti indispensabili”;
-specificando che “l'Amministrazione, nell'esame dell'eventuale istanza del privato, avrebbe evidentemente l'onere di avviare un'attività di ricerca della possibile soluzione all’attuale distonia tra la destinazione urbanistica e gli atti di assenso all’esercizio dell’attività di cava, valutando anche il ricorso allo strumento della variante parziale”;
-con la puntualizzazione che, però, “ai fini del controllo di legittimità degli atti qui impugnati, rileva la destinazione esistente alla data di edificazione e di adozione dei provvedimenti sfavorevoli”.
Con Ordinanza n. 12 del 4.4.2025 (notificata l’11.4.2025) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato le precedenti Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008, il suddetto provvedimento prot. n. 9235 del 2.11.2018 (di reiezione dell’istanza di sanatoria del 29.7.2016) e tutte le citate Sentenze del TAR Basilicata e del Consiglio di Stato, ha nuovamente ingiunto ai sigg. PE IO, NI AR, VI AR, IO AR, GE IO ed alle società IO Inerti S.r.l. e AV IO S.r.l. la demolizione dei suindicati abusi edilizi.
I sigg. PE IO, NI AR, VI AR, IO AR, GE IO ed alle società IO Inerti S.r.l. e AV IO S.r.l. hanno demolito le opere abusive, eccetto l’immobile foglio n. 31, particella n. 213, per il quale con istanza del 27.6.2025/1.7.2025 hanno chiesto la sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 380/2001.
Tale istanza è stata respinta dal Responsabile dell’Area Tecnica con provvedimento dell’11.8.2025, per l’assenza del presupposto della conformità alla vigente disciplina urbanistica, richiamando quanto già statuito da tutte le suddette Sentenze del TAR Basilicata e del Consiglio di Stato.
I sigg. PE IO, NI AR, VI AR, IO AR, GE IO ed alle società IO Inerti S.r.l. e AV IO S.r.l. con il ricorso introduttivo, notificato il 19.8.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it e depositato nella stessa giornata del 19.8.2025, hanno impugnato il predetto provvedimento dell’11.8.2025, deducendo:
1) la violazione dell’art. 36 bis, comma 6, DPR n. 380/2001, in quanto, poiché erano decorsi 45 giorni dalla presentazione dell’istanza di sanatoria, tale richiesta doveva intendersi accolta;
2) e 4) l’incompetenza del Responsabile dell’Area Tecnica comunale, in quanto l’istanza di sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025 avrebbe dovuto essere esaminata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
3) la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dal preavviso di rigetto;
5) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto:
A) l’immobile foglio n. 31, particella n. 213, non poteva essere demolito, perché la sua rimozione avrebbe comportato la sospensione dell’attività di coltivazione mineraria;
B) l’art. 1 bis, ultimo comma, L.R. n. 12/1979, prevede che il perimetro della cava comprende i manufatti necessari per l’esercizio dell’attività autorizzata di coltivazione mineraria;
C) la destinazione agricola dell’art. 13 delle NTA del PRG risulta compatibile con lo sfruttamento della cava;
D) con Del. G.R. n. 331 del 18.4.2024 la Regione aveva approvato l’istanza di PAUR della AV IO S.r.l. del 31.7.2021, relativa al progetto di ampliamento dell’attività estrattiva della cava in questione, per il quale con Determinazione n. 388 del 4.4.2024 è stata rilevata la conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14 quater L. n. 241/1990, riunitasi il 18.5.2022, il 28.11.2022, il 9.3.2023 ed il 26.9.2023, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all’esercizio del predetto progetto.
Con Ordinanza n. 80 dell’11.9.2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo fondati il secondo ed il quarto motivo del ricorso introduttivo, con i quali era stato dedotto il vizio di incompetenza, in quanto:
- anche se il comma 2 dell’art. 36 bis DPR n. 380/2001 prevede espressamente che le domande di sanatoria, disciplinate da tale norma, devono essere esaminate dallo Sportello Unico per l’Edilizia, nondimeno va rilevato che l’art. 4, comma 6, DPR n. 160/2010 stabilisce espressamente che “salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva”.
Successivamente, con atto prot. n. 8407 del 17.9.2025 il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza, dopo aver richiamato il suddetto provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza dell’11.8.2025, impugnato con il ricorso introduttivo, e specificato che “il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza”, ha disposto “la chiusura negativa” del procedimento, attivato con la citata istanza ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025.
I ricorrenti con atto di motivi aggiunti, notificato il 30.9.2025 e depositato nella stessa giornata del 30.9.2025, hanno impugnato il predetto atto prot. n. 8407 del 17.9.2025, deducendo:
1) la violazione dell’art. 36 bis, comma 6, DPR n. 380/2001, in quanto anche l’atto prot. n. 8407 del 17.9.2025 era stato emanato dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza di sanatoria;
2) la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto anche l’atto prot. n. 8407 del 17.9.2025 non era stato preceduto dal preavviso di rigetto;
3) l’eccesso di potere per presupposto erroneo, in quanto l’impugnato atto prot. n. 8407 del 17.9.2025 si fonda unicamente sul precedente provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza dell’11.8.2025, impugnato con il ricorso introduttivo, la cui efficacia, peraltro, era stata sospesa dal TAR Basilicata con la suddetta Ordinanza n. 80 dell’11.9.2025;
4) e 5) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché l’impugnato atto prot. n. 8407 del 17.9.2025 non aveva considerato le suindicate censure, articolate con il quinto motivo del ricorso introduttivo.
All’Udienza Pubblica del 17.12.2025 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare, va precisato che non può tenersi conto della nota del Sindaco di Vietri di Potenza prot. n. 10172 del 12.11.2025, depositata il 17.11.2025, in quanto il Comune non si è costituito in giudizio; peraltro, tale nota non contiene alcun elemento che avrebbe potuto modificare l’esito del presente giudizio.
Sempre in via preliminare ritiene il Collegio di dover richiamare i principi esposti nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11.10.2023, laddove statuisce che:
- dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione il bene immobile è acquisito ex lege al patrimonio comunale: il Comune, quindi, diventa ipso iure proprietario a titolo originario del bene immobile con decorrenza dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione;
- dopo tale termine di 90 giorni l’ex proprietario del bene non può più presentare l’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 perché ha perso la proprietà del bene (sul punto cfr. TAR Basilicata, sentenze n. 432 del 12.8.2025, allo stato non appellata, n. 116 del 17.2.2025, non appellata, n. 356 del 4.7.2024, appellata senza domanda cautelare con Ric. n. 1376/2025 tuttora pendente, n. 299 del 7.8.2024, appellata senza domanda cautelare con Ric. n. 917/2025 tuttora pendente, e n. 140 dell’11.3.2024).
Nella specie, però, il predetto orientamento giurisprudenziale non può essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto il Comune di Vietri di Potenza, esaminando nel merito l’istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 380/2001 proposta dai ricorrenti in data 27.6.2025/1.7.2025, ha implicitamente rinunziato a far valere l’acquisizione automatica e gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, già avvenuta in seguito alle precedenti Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008 ed al suddetto provvedimento prot. n. 9235 del 2.11.2018, di reiezione dell’istanza di sanatoria del 29.7.2016, sulla cui impugnazione si è formato il giudicato.
Va quindi rilevato che - come stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 16 dell’11.10.2023 -, tale acquisizione automatica e gratuita al patrimonio comunale avviene a prescindere dall’emanazione di un apposito atto amministrativo da parte del Comune, di tipo ricognitivo di un effetto già verificatosi (come può desumersi dal punto 6 della Sentenza n. 9890 del 9.12.2024, con la quale la II^ Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la citata Sentenza TAR Basilicata n. 140 dell’11.3.2024).
Per completezza, va anche evidenziato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la predetta Sentenza n. 16 dell’11.10.2023 ha anche precisato che:
- mentre “la sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene”;
-per “l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, deve esservi l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza”, in quanto “ha natura afflittiva”;
- tenuto conto che “per il principio della vicinanza alla fonte della prova, è specifico onere per il destinatario dell’ordine di demolizione dedurre e comprovare la sussistenza di tale non imputabilità”,
- con la puntualizzazione che “l’Amministrazione, in assenza di comprovate deduzioni, deve emanare l’atto di acquisizione” (l’impedimento considerato dall’Adunanza Plenaria è stato quello di una “malattia completamente invalidante”).
Nella specie, però, i ricorrenti non hanno provato l’assenza di dolo e di colpa per la mancata esecuzione delle citate Ordinanze di demolizione n. 2354 del 23.6.2005 e n. 2473 del 16.7.2008 e del successivo provvedimento prot. n. 9235 del 2.11.2018.
Svolte queste premesse di carattere generale può procedersi dalla disamina del ricorso e di successivi motivi aggiunti.
Risultano fondati il primo motivo del ricorso introduttivo ed il primo motivo dell’atto di motivi aggiunti, con i quali è stato dedotto che, essendo decorsi 45 giorni dalla presentazione dell’istanza di sanatoria, quest’ultima doveva intendersi accolta ai sensi dell’art. 36 bis, comma 6, DPR n. 380/2001; dall’impugnato provvedimento dell’11.8.2025 e dalla documentazione, allegata al ricorso, risulta che i ricorrenti hanno presentato l’istanza di sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001, limitatamente all’abuso edilizio dell’immobile foglio n. 31, particella n. 213, in data 27.6.2025 presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e che tale istanza è stata poi acquisita in data 1.7.2025 dal Responsabile dell’Area Tecnica, che ha emanato il contestato provvedimento dell’11.8.2025.
Infatti, se si tiene conto della prima data (27.6.2025, nella quale l’istanza è stata presentata al SUAP), l’impugnato provvedimento dell’11.8.2025 risulta emanato il 45° giorno dalla presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001; nondimeno, come già statuito con l’Ordinanza cautelare n. 80 dell’11.9.2025, tale atto è stato adottato dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vietri di Potenza, mentre, ai sensi dell’art. 4, comma 6, DPR n. 160/2010, avrebbe dovuto essere adottato dal Responsabile dello sportello Unico per le Attività Produttive.
Tale provvedimento, quindi, risulta affetto dal vizio di incompetenza.
Nella specie, il vizio di incompetenza non è stato sanato ex tunc dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza con il successivo atto prot. n. 8407 del 17.9.2025, ai sensi dell’art. 6 L. n. 249/1968, secondo cui “alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”, in quanto:
- sebbene il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza dell’11.8.2025, impugnato con il ricorso introduttivo, sia stato “allegato” al predetto atto prot. n. 8407 del 17.9.2025, “per farne parte integrante e sostanziale”,
- nondimeno, con il suddetto atto, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza, anziché provvedere alla ratifica del predetto provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza dell’11.8.2025, ha utilizzato l’espressione “dispone la chiusura negativa della pratica”, attivata con la suddetta istanza ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025;
- specificando, erroneamente nella motivazione, che “il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza”.
Da disamina del provvedimento prot. n. 8407 del 17.9.2025 risulta chiaramente che il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza, anziché ratificare il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza dell’11.8.2025, ha adottato un nuovo e diverso provvedimento di reiezione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025.
Conseguentemente, tale atto del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza prot. n. 8407 del 17.9.2025 va qualificato come un nuovo e diverso provvedimento di reiezione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025; risulta applicabile, quindi, il primo periodo del comma 6 della predetta norma, ai sensi del quale “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta”.
Ne consegue che il nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 risulta adottato oltre il termine decadenziale di 45 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti (con assorbimento di tutte le altre censure) e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza del 27.6.2025/1.7.2025, di reiezione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025, impugnato con il ricorso introduttivo, e dell’atto del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza prot. n. 8407 del 17.9.2025, impugnato con l’atto di motivi aggiunti.
Sussistono eccezionali motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio da parte dei ricorrenti, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Vietri di Potenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza del 27.6.2025/1.7.2025, di reiezione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025, e l’atto del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza prot. n. 8407 del 17.9.2025.
Spese irripetibili, con la condanna del Comune di Vietri di Potenza al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF LE, Presidente
AS UO, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS UO | EF LE |
IL SEGRETARIO