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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/11/2025, n. 4508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4508 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13698/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Alfonso D'Aragona n. 28, presso lo studio dell'avv.
TT SA e LE IA OR, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed il Controparte_1 [...]
province di e , chiedendo ” a) accertare e dichiarare il diritto Controparte_2 CP_2 CP_2
del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal
27.03.2000 al 20.07.2021 con il delle Province di e , Controparte_2 CP_2 CP_2 quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico non economico;
b) accertare e dichiarare
l'omissione contributiva del di nonché Controparte_2 Controparte_2
l'inadempimento dell al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' CP_3 [...] (C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. Parte_1
dell'importo di euro 4.362,20 a titolo di TFR / trattamento fine rapporto con riferimento al
[...] predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 01.08.2021 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
d) condannare, infine, l' (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato per il dal 01/03/06 fino al 01/08/21 senza percepire il trattamento CP_2 di fine servizio;
b) Di aver inviato all' lettera di messa in mora per ottenere il pagamento di quanto CP_3 dovuto;
c) Che l' ha negato il pagamento delle spettanze di fine servizio, riferendo che non era CP_3 stata versata la contribuzione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_3 del contendere a fronte dell'intervenuto pagamento. Il , invece, si è Controparte_2 costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, per carenza di legittimazione passiva
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento della prestazione.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Le spese nei confronti dell' si compensano per la metà in considerazione della serialità CP_3 della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta.
Nulla, va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del CP_2
convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto
[...] pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del in ragione della Controparte_2 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per metà le spese nei confronti dell' e pone la rimanente metà a carico CP_3 dell' , liquidandola in € 656,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
CP_3
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del e compensa le spese. CP_2
Si comunichi.
Aversa, 16.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13698/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Alfonso D'Aragona n. 28, presso lo studio dell'avv.
TT SA e LE IA OR, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed il Controparte_1 [...]
province di e , chiedendo ” a) accertare e dichiarare il diritto Controparte_2 CP_2 CP_2
del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal
27.03.2000 al 20.07.2021 con il delle Province di e , Controparte_2 CP_2 CP_2 quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico non economico;
b) accertare e dichiarare
l'omissione contributiva del di nonché Controparte_2 Controparte_2
l'inadempimento dell al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' CP_3 [...] (C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. Parte_1
dell'importo di euro 4.362,20 a titolo di TFR / trattamento fine rapporto con riferimento al
[...] predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 01.08.2021 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
d) condannare, infine, l' (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato per il dal 01/03/06 fino al 01/08/21 senza percepire il trattamento CP_2 di fine servizio;
b) Di aver inviato all' lettera di messa in mora per ottenere il pagamento di quanto CP_3 dovuto;
c) Che l' ha negato il pagamento delle spettanze di fine servizio, riferendo che non era CP_3 stata versata la contribuzione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_3 del contendere a fronte dell'intervenuto pagamento. Il , invece, si è Controparte_2 costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, per carenza di legittimazione passiva
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento della prestazione.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Le spese nei confronti dell' si compensano per la metà in considerazione della serialità CP_3 della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta.
Nulla, va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del CP_2
convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto
[...] pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del in ragione della Controparte_2 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per metà le spese nei confronti dell' e pone la rimanente metà a carico CP_3 dell' , liquidandola in € 656,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
CP_3
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del e compensa le spese. CP_2
Si comunichi.
Aversa, 16.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo