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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1860/2024 promossa da
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Controparte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Controparte_2
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_2
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_3 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Jacopo Piccioli e Caterina Origlia, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze al Corso Italia n. 33
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir
[...] Parte_2 Parte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_3 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano Persona_1
, nato a [...] in data [...] ed emigrato negli Stati
[...]
Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , Persona_1 nato in [...] il [...] e, precisamente, a Morrone del Sannio (CB).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- al figlio , nato il 27 marzo Persona_1 Parte_1
1963;
- ai figli , nato il [...], Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, nato il [...], , nato il [...], e ,
[...] Parte_2 Parte_3 nato il [...].
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_1
La linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo si pone relativamente alla trasmissione della cittadinanza italiana.
La domanda deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Si osserva al riguardo che è fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c., l'esistenza di lunghissime liste di attesa presso i Consolati competenti, tali da impedire finanche la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, in ossequio alle procedure previste. Ne consegue che gli uffici, in ragione della mole delle domande presentate, versano in una condizione di sostanziale paralisi. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla suddetta attrice, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_3 Controparte_3 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1860/2024 promossa da
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Controparte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Controparte_2
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_2
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_3 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Jacopo Piccioli e Caterina Origlia, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze al Corso Italia n. 33
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir
[...] Parte_2 Parte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_3 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano Persona_1
, nato a [...] in data [...] ed emigrato negli Stati
[...]
Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , Persona_1 nato in [...] il [...] e, precisamente, a Morrone del Sannio (CB).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- al figlio , nato il 27 marzo Persona_1 Parte_1
1963;
- ai figli , nato il [...], Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, nato il [...], , nato il [...], e ,
[...] Parte_2 Parte_3 nato il [...].
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_1
La linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo si pone relativamente alla trasmissione della cittadinanza italiana.
La domanda deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Si osserva al riguardo che è fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c., l'esistenza di lunghissime liste di attesa presso i Consolati competenti, tali da impedire finanche la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, in ossequio alle procedure previste. Ne consegue che gli uffici, in ragione della mole delle domande presentate, versano in una condizione di sostanziale paralisi. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla suddetta attrice, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_3 Controparte_3 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani