Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 31401/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione del 9.7.2021 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 10404/2021 del Tribunale di Milano da
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Canessa, Matteo Maci, Marta Fusco, come da procu- ra alle liti allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in
Milano - corso Europa, 15
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo De Lodi e Giammatteo Rona, come da procura al- le liti in calce al ricorso per ingiunzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difen- sori, in Milano - corso Monforte, 16
- CONVENUTO -
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
in via principale
1) accertare e dichiarare l'assenza in capo a della qualità di erede puro e Parte_1
semplice e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto,
e revocarlo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) dichiarare in ogni caso nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché in- fondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi indicati in narrativa e per tali motivi re- vocarlo;
3) rigettare tutte le domande svolte da in quanto infondate sia in fatto che Controparte_1
in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è do- vuto da a Parte_1 Controparte_1
in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della qualità di erede puro e semplice di Parte_1
4) accertare e dichiarare la nullità della donazione di 300.000.000 Lire effettuata da
[...]
in favore di oggetto della scrittura privata di donazione, CP_2 Controparte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto condannare Controparte_1
all'immediata restituzione, in favore della massa ereditaria derivante dalla successione di , dell'importo di 154.937,07 Euro, oltre ad interessi di legge e oneri Parte_2
accessori dal dì del dovuto al saldo, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia da codesto ill.mo giudice, anche pari alla parte di credito proporzionale al- la quota ereditaria di per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
5) accertare e dichiarare la nullità della donazione di 300.000.000 Lire effettuata da
[...]
in favore di oggetto della scrittura privata di donazione, CP_2 Controparte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto: (a) condannare Controparte_1
all'immediata restituzione, in favore della massa ereditaria derivante dalla successione di dell'importo di 154.937,07 Euro, oltre ad interessi di legge e oneri Parte_2
accessori dal dì del dovuto al saldo, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, anche pari alla parte di credito proporzionale alla quota ereditaria di
[...]
per tutti i motivi esposti in narrativa;
(b) accertare e dichiarare l'estinzione Parte_1
pagina 2 di 14 R.G. N. 31401/2021
della asserita pretesa creditoria avanzata da e portata dal decreto in- Controparte_1
giuntivo per compensazione giudiziale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso
6) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
per Controparte_1
in via principale nel merito
1) per le causali di cui in narrativa, respingere tutte le domande formulate da Parte_3
in via principale e riconvenzionale, rigettare l'opposizione per cui si procede, ivi
[...]
compresa la domanda riconvenzionale, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a qualsiasi titolo da a e, per l'effetto, confermare il de- Controparte_1 Parte_1
creto ingiuntivo n. 10404/2021 del 29.5.2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano su ricorso r.g. n. 16479/2021, con il quale è stato ingiunto a di pagare Parte_1
a la somma di 86.076,15 Euro, oltre agli interessi legali dal dì del do- Controparte_1
vuto all'effettivo saldo, nonché le spese della fase monitoria liquidate in 406,50 Euro per spese e 2.200 Euro per compenso professionale del difensore ex d.m. n. 55/2014, maggiorato di 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre alle spese suc- cessive occorrende;
in via subordinata nel merito
2) nelle denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, ovvero di accogli-
mento anche solo parziale delle domande formulate dall'opponente, per le causali di cui in narrativa condannare a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
86.076,15 Euro oltre agli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo, ovvero la diversa somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa;
in ogni caso
3) con vittoria di spese documentate e compenso professionale del difensore determinato ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, Iva, Cpa e successive spese occorrende.
pagina 3 di 14 R.G. N. 31401/2021
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.7.2021 conveniva in giudizio la so- Parte_1
opponendosi tempestivamente al decreto ingiuntivo n. 10404/2021 Controparte_3
emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di quest'ultima e notificato il 3.6.2021.
1.1. Nel ricorso per ingiunzione esponeva quanto segue. Controparte_1
Vantava un credito pecuniario nei confronti della madre, , avente ad oggetto Parte_2
la somma di 300.000.000 di Lire (154.937,07 Euro), prestatale a titolo di mutuo, come da scrittura privata prodotta (doc. 1 convenuta opposta). Nel documento si specificava che, in ca- so di mancata restituzione della somma prima del decesso della IA , Parte_2
gli eredi di quest'ultima avrebbero dovuto estinguere il debito entro un anno dall'apertura del- la successione.
era deceduta a Milano il 17.5.2019, senza aver restituito la somma alla fi- Parte_2
glia CP_1
Il 13.6.2019 veniva effettuata la registrazione del testamento pubblico (doc. 3 convenuta), in cui nominava eredi universali i figli e con Parte_2 Pt_1 CP_1 Controparte_4
le seguenti quote: 5/9 a composta dalla legittima di 2/9 e dalla disponibile di 3/9; ad Pt_1
ed la legittima (2/9 ciascuno). CP_4 CP_1
La sorella era rimasta nel possesso dei beni ereditari senza aver compiuto l'inventario Pt_1
nei termini di legge, con conseguente accettazione pura e semplice dell'eredità materna.
Alla richiesta di pagamento da parte dei legali di aveva risposto rico- CP_1 Parte_1
noscendo il proprio debito per la quota di 5/9, pari a 86.076,15 Euro (doc. 7 convenuta) e, tut- tavia, non versava nulla. aveva chiesto e ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1
per 86.076,15 Euro, oltre a interessi come da ricorso e spese di lite, non munito di Pt_1
provvisoria esecutività, notificato all'ingiunta il 3.6.2021.
1.2. si opponeva al decreto ingiuntivo, sostenendo quanto segue. Parte_1
Non aveva accettato l'eredità della madre, né espressamente né tacitamente o in via presunta.
Non era nel possesso dei beni ereditari. L'appartamento in cui la madre aveva vissuto fino al decesso era stato da lei preso in locazione personalmente (doc. 1 attrice opponente, in cui
[...]
figura quale conduttore dell'immobile). In tale appartamento, adiacente a quello Parte_4
pagina 4 di 14 R.G. N. 31401/2021
della figlia che si era presa cura della madre, si trovavano solo beni del terzo locatore e della stessa conduttrice, Pt_1
La madre si era spogliata di tutti i suoi beni in vita mediante donazioni ai figli e vendite a terzi
(doc. da 3 a 7 attrice). La sorella e il fratello non avevano rapporti Controparte_1 CP_4
con la madre da oltre vent'anni. Pertanto, la convenuta opposta non poteva avere contezza dei beni di cui la madre era proprietaria alla morte.
Non avendo accettato l'eredità materna, non poteva dirsi debitrice nei confronti della sorella.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, la scrittura privata prodotta in sede monitoria non poteva avere piena efficacia proba- toria del credito nei suoi confronti.
Nella risposta inviata al legale di in riscontro alla richiesta di pagamento del Controparte_1
debito (doc. 7 convenuta), aveva espressamente negato di essere nel possesso dei beni eredita- ri e non aveva riconosciuto alcun debito, dicendosi solo “disponibile” a corrispondere quanto di sua spettanza ai fini di una composizione bonaria della lite.
In via riconvenzionale, solo nel caso di accertamento della qualità di erede della madre e, per l'effetto, di creditrice pro quota della sorella, chiedeva la declaratoria di nullità per mancanza di causa e di forma della donazione effettuata dalla madre il 16.3.2001 a favore di fina- CP_1
lizzata all'acquisto di un immobile. La donazione aveva ad oggetto la somma complessiva di
550.000.000 Lire, dei quali 250.000.000 corrisposti mediante consegna di assegni circolari come da atto pubblico notarile (doc. 4 attrice) e 300.000.000 consegnati in contanti diretta- mente alla figlia non risultanti da atto pubblico, ma solo da scrittura privata (doc. 3 at- CP_1
trice).
Di conseguenza, opponeva in compensazione il credito restitutorio derivante dalla nullità del- la donazione.
1.3. Si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma del decreto opposto e la Controparte_1
sua provvisoria esecutività, sostenendo quanto segue.
Il credito della defunta madre era fondato sulla scrittura privata prodotta in sede monitoria.
La sorella era succeduta per la quota di 5/9 nel lato passivo dell'obbligazione in quanto erede pura e semplice della madre, essendo nel possesso dei beni ereditari senza aver compiuto l'inventario entro tre mesi. In particolare, la sorella aveva la disponibilità dei beni lasciati dal-
pagina 5 di 14 R.G. N. 31401/2021
la madre (gioielli, borse, argenteria, ecc., elencati nel doc. 8 di parte convenuta), nonché della carta di credito intestata alla stessa, con la quale aveva effettuato diverse operazioni anche nei giorni precedenti al decesso (doc. 9, 10 convenuta). aveva inoltre riconosciuto il debito sia espressamente (doc. 7 convenuta), sia tacitamen- Pt_1
te nella denuncia di successione da lei presentata (doc. 5 convenuta).
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, la somma di 300.000.000 Lire era stata versata da alla figlia non a titolo di donazione, ma di transazione rela- Parte_2 CP_1
tiva all'eredità di padre dell'attrice e della convenuta, oggetto di una prece- Persona_1
dente lite (doc. 12-13 convenuta).
In ogni caso, l'attrice non poteva opporre in compensazione un asserito credito della massa ereditaria, indiviso sino allo scioglimento della comunione, per l'estinzione di un debito gra- vante sugli eredi pro quota.
1.4. All'udienza del 19.1.2022 il difensore di parte attrice sollevava l'eccezione di improcedi- bilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia successoria.
Parte convenuta si opponeva e insisteva per la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 4.2.2022 il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto e assegnava a parte opposta, termine per avviare la mediazione. Essa però Controparte_1
dava esito negativo, con conseguente prosecuzione della causa.
In particolare, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c., l'attrice contestava il doc. 8 di controparte, contenente un elenco di beni asseritamente appartenenti alla de cuius fino al de- cesso, in quanto del tutto generico e inveritiero. Produceva documentazione attestante dona- zioni e vendite dei beni elencati da controparte, di cui in realtà aveva dispo- Parte_2
sto in vita (doc. 10, 11 attrice).
Osservava che dalla gestione e dalla cura della madre da parte di non si potesse desu- Pt_1
mere nulla in merito alla successiva accettazione dell'eredità.
Contestava nuovamente che vi fosse stato un riconoscimento del debito, già gravante sulla madre, e che dalla denuncia di successione da lei presentata potesse desumersi un'accettazione tacita dell'eredità.
pagina 6 di 14 R.G. N. 31401/2021
Quanto alle difese della convenuta in merito alla domanda riconvenzionale, osservava che gli stessi documenti prodotti da smentivano la tesi secondo cui la somma di 300.000.000 di CP_1
Lire fossero stati corrisposti dalla madre a titolo di transazione.
Parte opposta, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c., ribadiva che la sorella aveva effettuato una ricognizione di debito e che aveva accettato l'eredità in via presuntiva o tacita.
Con ordinanza dell'1.12.2022 il giudice rigettava le istanze istruttorie relative alle prove orali e all'ordine di esibizione e, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva ai sensi dell'art. 189 c.p.c., trattenendo successivamente la causa in decisione.
2. Preliminarmente, occorre delimitare i confini del presente giudizio, alla luce delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti.
Non si tratta di un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del de- cesso di e conseguente divisione. Dunque, non occorre ricostruire l'esatta Parte_2
composizione della comunione ereditaria, i complessi rapporti tra gli eredi, le eventuali dona- zioni dirette o indirette compiute in vita dalla de cuius rilevanti ai fini della collazione.
Il presente giudizio è stato instaurato con opposizione a decreto ingiuntivo inerente a un credi- to vantato da nei confronti della madre defunta. Le questioni relative ai beni Controparte_1
ereditari e ai rapporti tra le parti e con la madre, oggetto di ampia trattazione negli atti difen- sivi, vanno tenute in considerazione solo per valutare se attrice opponente, Parte_1
abbia o meno accettato, allo stato, l'eredità materna e se, quindi, sia divenuta debitrice pro quota verso la sorella convenuta opposta. CP_1
Nei giudizi instaurati a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limi- tarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, con particolare riferimento al credito azionato dalla parte opposta con il ricorso a monte.
Ciò è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
927 del 13.1.2022: “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sul- la domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non qua- le giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
pagina 7 di 14 R.G. N. 31401/2021
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ne discende che le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale: il creditore, istante nella fase monitoria, assume nella fase di opposizione la posizione di attore, anche se assume il ruolo formale di convenuto in opposizione;
il debitore, ingiunto nella fase monito- ria, assume nella fase di opposizione la posizione di convenuto, anche se assume il ruolo for- male di attore in opposizione.
Vi è un'inversione del c.d. onere di iniziativa, ma non della prova ex art. 2697 c.c. Infatti, pur essendo invertita la posizione processuale delle parti, rimane invariata la loro posizione di di- ritto sostanziale con i relativi oneri, compresi quelli probatori, poiché il giudice deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Dunque, gra- va sul creditore opposto la prova degli elementi costitutivi del diritto azionato e sul debitore dei fatti impeditivi, modificativi, estintivi.
2.1. Nel caso di specie, ha fatto valere un credito nei confronti della defunta Controparte_1
madre, . Nella fase monitoria il credito è stato provato mediante una scrittura Parte_2
privata (doc. 1 convenuta), nella quale la madre ha riconosciuto di aver ricevuto dalla figlia la somma di 300.000.000 Lire a titolo di mutuo con obbligo di successiva restituzione.
Deceduta la madre, ha fatto valere il credito nei confronti della sorella assumen- CP_1 Pt_1
do che la stessa sia sua debitrice pro quota, in quanto:
(i) è erede pura e semplice della de cuius per la quota di 5/9, come da testamento prodotto in giudizio;
(ii) ha riconosciuto il debito con la missiva del 16.10.2020 e, implicitamente, nella denuncia di successione da lei presentata (doc. 7 e 5 convenuta).
Quanto al primo argomento, la delazione a favore di della quota di 5/9 Parte_1
dell'asse ereditario non è sufficiente all'acquisto della qualità di erede. A tale fine è necessa- ria, da parte del chiamato, l'accettazione espressa, tacita o “presunta” dell'eredità, i cui effetti risalgono all'apertura della successione (art. 459 c.c.).
L'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di costituisce, quindi, una que- Parte_1
stione pregiudiziale rispetto alla conferma del decreto ingiuntivo, essendo l'ingiunzione rela- tiva a un credito vantato da nei confronti della de cuius. Invero, non ha CP_1 Controparte_1
pagina 8 di 14 R.G. N. 31401/2021
richiesto l'accertamento della qualità di erede in capo alla sorella ma ha comunque in- Pt_1
dividuato l'accettazione tacita/presunta dell'eredità quale elemento costituivo del subentro dell'attore nella posizione debitoria già sussistente in capo alla madre (di qui l'accoglimento dell'eccezione di parte opponente, per difetto di mediazione obbligatoria, con ordinanza del
4.2.2022).
Risulta incontestato che, allo stato, non ha accettato espressamente l'eredità Parte_1
materna. Nei documenti di causa la stessa non assume mai la qualità di erede.
Pertanto, alla luce dei principi generali sopra rammentati, in capo a parte Controparte_1
opposta, sussiste l'onere di provare l'accettazione tacita o ex lege dell'eredità da parte della sorella.
Quanto all'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c., la Suprema Corte ha affermato che “in tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede
l'ipotesi della cosiddetta "accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto” (Cass. 29 marzo 2006, n. 7226). L'assunto discende dall'art. 2697 c.c., essen- do il possesso fatto costitutivo dell'accettazione presunta dell'eredità.
La prova dell'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c. può essere fornita anche tramite pre- sunzioni semplici. Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, quando il giudice rica- va la prova di un fatto ignoto (nella specie, la relazione materiale con i beni ereditari) median- te un ragionamento presuntivo, è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo pre- sunzioni “gravi, precise e concordanti”. Il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica;
quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto;
quello della “concordanza” ri- chiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. 2 agosto 2024, n. 21898, relativa proprio alla prova per presunzioni del possesso rilevante ex art. 485 c.c.).
Il Tribunale ritiene che la convenuta opposta non abbia provato il possesso dei beni ereditari in capo a né direttamente né per presunzioni. Parte_1
pagina 9 di 14 R.G. N. 31401/2021
Nel caso di specie, non è significativa l'eventuale disponibilità dell'immobile in cui abitava la de cuius in capo alla chiamata all'eredità, elemento dal quale frequentemente si desume in via presuntiva il possesso ex art. 485 c.c., come nel caso del figlio che convive nell'abitazione del genitore e, dopo la morte di questi, continui ad abitarvi (si v. ex multis la già citata Cass. n.
21898 del 2024). Infatti, , fino al decesso, ha abitato in un appartamento ap- Parte_2
partenente a terzi e preso in locazione dalla figlia personalmente (doc. 1 attrice oppo- Pt_1
nente, in cui figura quale conduttore dell'immobile). Appare illogico quanto Parte_1
affermato da parte opposta nei propri atti difensivi, ossia che l'aver condotto Parte_1
in locazione l'abitazione di costituisca prova del successivo possesso dei Parte_2
beni caduti in successione. Anzi, ciò esclude il possesso di un immobile caduto in successione in capo alla chiamata.
Quanto ai beni mobili appartenenti alla de cuius ed eventualmente presenti in tale apparta- mento, come osservato dall'opponente, il documento 8 di parte opposta è del tutto generico e comunque formato unilateralmente dalla stessa. Peraltro, non è nemmeno sottoscritto.
L'attrice opponente ha contestato tale elenco nei propri atti difensivi, nei limiti in cui la gene- ricità del documento lo consentiva.
Né le lacune probatorie avrebbero potuto essere colmate dalle prove testimoniali richieste dal- la convenuta opposta, non ammesse in giudizio. Infatti, la stessa ha chiesto che venisse sentito il portinaio dell'immobile, che non si vede come avrebbe potuto riferire in merito ai beni ap- partenenti alla de cuius e, segnatamente, agli atti di disposizione compiuti da dopo la Pt_1
morte della madre;
il fratello e la figlia della stessa persone interes- CP_4 Controparte_1
sate alla vicenda e comunque chiamate a testimoniare su circostanze generiche e non risoluti- ve;
la badante, difficilmente al corrente degli atti di disposizione eventualmente compiuti da alla morte della madre. Parte_1
Parte opposta afferma che il possesso dei beni ereditari ai fini dell'art. 485 c.c. possa desu- mersi dalla produzione, da parte dell'attrice opponente, di documenti relativi a rapporti della de cuius con i figli (come la donazione sub doc. 3 dell'opponente) o dal loro utilizzo ai fini della dichiarazione di successione (come la scrittura privata sub doc. 1 parte opposta).
L'argomento non appare convincente.
pagina 10 di 14 R.G. N. 31401/2021
L'art. 810 c.c. definisce i beni come le “cose che possono formare oggetto di diritti”. La dot- trina osserva che la norma distingue le cose dai beni: le prime consistono in porzioni della realtà materiale;
i secondi consistono in cose strutturalmente e funzionalmente suscettibile di sfruttamento autonomo e aventi un qualche valore. Si invoca anche l'art. 2082 c.c., che defini- sce l'attività di impresa come l'attività di produzione o scambio di beni e servizi. In tal senso può valorizzarsi anche l'art. 814 c.c., che riconduce le energie alla nozione di bene mobile, purché abbiano “valore economico”. Beni sarebbero, quindi, le cose che l'uomo ha interesse a fare proprie, a rendere oggetto di un proprio diritto, escludendo gli altri dal loro utilizzo. Dun- que, la nozione giuridica di bene viene legata al concetto di proprietà.
Come osservato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., i documenti (rectius i supporti materiali) non hanno in sé alcun valore apprezzabile, venendo semmai in rilievo co- me prove precostituite (artt. 2699 ss. c.c.). Quindi, non possono ricondursi a “beni ereditari” ai fini dell'art. 485 c.c..
Ancora, parte opposta ha invocato le operazioni bancarie (prelievi e bonifici) compiute dal conto corrente intestato esclusivamente alla de cuius. Invero, l'estratto conto prodotto dalla convenuta (doc. 9) mostra esclusivamente operazioni compiute prima del decesso
(17.5.2019). Dopo tale data e per tutto il 2020, risultano solo gli addebiti automatici del cano- ne di utilizzo della carta. Non è emerso un successivo utilizzo della carta di credito della de- funta e le operazioni compiute prima del decesso non possono provare il successivo possesso di beni ereditari in capo alla chiamata all'eredità.
In definitiva, dalla gestione in vita della madre - locazione dell'appartamento in cui viveva, utilizzo della carta di credito della defunta da parte della figlia, peraltro non pienamente dimo- strato - non si può desumere nulla sulla successiva sorte dei beni ereditari (se ve ne sono).
Eventuali rapporti pregressi potrebbero assumere rilevanza in eventuali cause divisorie e/o per lesione della legittima, ma nel presente giudizio non appaiono elementi dai quali desumere l'accettazione presunta dell'eredità da parte di Parte_1
Quanto all'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., l'unico atto che potrebbe eventual- mente corroborare la tesi dell'opposta sarebbe la denuncia di successione, presentata da
[...]
È noto, tuttavia, che secondo costante giurisprudenza Parte_1
“l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non
pagina 11 di 14 R.G. N. 31401/2021
meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata” (così ex multis Cass. 13 agosto 2024, n. 22769).
Invero, non si esclude tout court che la denuncia di successione possa costituire, insieme ad altri, un indizio dell'accettazione tacita. Tuttavia, nel caso di specie, non è emerso alcun atto di gestione o disposizione di eventuali beni ereditari da parte di (come la Parte_1
vendita di beni ereditari, disdetta da contratti intestati al de cuius, pagamento debiti con dena- ro caduto in successione, riscossione di canoni di beni ereditari, ecc.). Quindi, la sola denun- cia di successione non è sufficiente ad affermare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del- la figlia.
Infine, per le medesime ragioni nemmeno la richiesta di pubblicazione del testamento effet- tuata da (doc. 3 convenuta) costituisce di per sé un indice dal quale desume- Parte_1
re l'accettazione tacita dell'eredità (cfr. ex multis Cass. 19 febbraio 2019, n. 4843).
2.3. La convenuta opposta ha affermato che sia sua debitrice anche in forza Parte_1
del riconoscimento del debito effettuato esplicitamente mediante la missiva sub doc. 7 ed im- plicitamente nella denuncia di successione sub doc. 5.
Preliminarmente, dal doc. 5 prodotto dalla convenuta già in sede monitoria non si può desu- mere l'accettazione espressa dell'eredità, giacché non ha assunto la qualità Parte_1
di erede e, anzi, ha negato di avere il possesso dei beni ereditari.
Invero, non costituisce nemmeno un elemento dal quale desumere l'accettazione tacita ex art. 476 c.c., dal momento che afferma genericamente di essere disposta a paga- Parte_1
re la quota di debito di sua spettanza. Secondo costante giurisprudenza, il pagamento di un debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità costituisce accettazione tacita della dela- zione solo se si prova che il pagamento sia stato effettuato con denaro prelevato dall'asse ere- ditario. Invece, nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità. Infatti, l'art. 1180 c.c., che legit- tima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui, esclude che si tratti di un atto che il chiamato “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” ex art. 476 c.c. (in ter- mini si v. Cass. 22 febbraio 2018, n. 4320). A maggior ragione, dal contenuto della missiva pagina 12 di 14 R.G. N. 31401/2021
sub doc. 7 di parte convenuta non può desumersi con sufficiente certezza la volontà di accet- tare l'eredità in capo a Parte_1
Lo stesso dicasi in merito alla denuncia di successione, atto di natura fiscale dal quale non si può trarre la volontà tacita di accettare l'eredità.
Posto che, allo stato, non può dirsi che abbia accettato l'eredità, anche a vo- Parte_1
ler ritenere che il documento n. 7 di parte opposta sia astrattamente riconducibile a una rico- gnizione di debito (art. 1988 c.c.), questa sarebbe nulla o comunque del tutto inefficace, in quanto relativa a un debito altrui.
Infatti, “la promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilate- rale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promit- tente e non quello di altri soggetti” (Cass. 10 novembre 2023, n. 31296).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta opposta, non può attribuirsi alcu- na efficacia a tale missiva, nemmeno sul piano meramente processuale e probatorio.
4. L'accoglimento della domanda proposta dall'opponente in via principale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, comporta il rituale assorbimento della domanda ricon- venzionale, proposta da solo per l'ipotesi di mancato accoglimento della Parte_1
prima.
5. Le spese seguono il criterio della soccombenza. Poiché il procedimento monitorio non è au- tonomo rispetto a quello instaurato con l'opposizione, ma si tratta di un unico giudizio, occor- re tenere in considerazione tutte le spese sostenute e l'esito finale della lite.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della media difficoltà del- le questioni in fatto e diritto trattate, dello scambio di memorie, del mancato svolgimento di attività istruttoria, si liquidano in favore di complessivi 12.958,20 Euro, di Parte_1
cui 11.268,00 Euro per compenso delle prestazioni professionali (con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e minimo per la fase istruttoria e di tratta- zione) e 1.690,20 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti e al rimborso del contributo unificato versato dall'opponente di 379,50 Euro.
pagina 13 di 14 R.G. N. 31401/2021
PQM
il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accertata, allo stato, la mancanza di accettazione espressa, tacita o presunta dell'eredità di da parte di revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1
10404/2021 emesso del Tribunale di Milano il 29.5.2021 nel procedimento monitorio r.g. n. 16479/2021;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di li- Controparte_1 Parte_1
te, liquidate in complessivi 12.958,20 Euro, di cui 11.268,00 Euro per compenso delle prestazioni professionali e 1.690,20 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, e al rimborso del contributo unificato versato dall'opponente di 379,50 Euro.
Così deciso in Milano il 7 gennaio 2025.
Il giudice (dott. Pierluigi Perrotti)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Gaetano Alemanna
pagina 14 di 14