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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9538 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO PAOLO GERARDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO N. 3 20122 MILANO presso il difensore avv. FRANCO PAOLO GERARDO
INTIMANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._2
INTIMATI
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE: Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta così giudicare:accertata la rilevanza dell'inadempimento di parte intimata resistente circa l'obbligazione di pagamento dei canoni e degli oneri accessori, come esposto nell'atto di intimazione di sfratto per morosità e nella memoria integrativa depositata e, di conseguenza, risolvere il suddetto contratto di locazione per tutti i motivi di cui in atti;
- accertata l'avvenuta riconsegna dell'immobile da parte degli intimanti in data 7 aprile 2025, condannare i signori C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_1
) a pagare, in via solidale tra loro, alla l'importo di € 15.925,00, di C.F._1 Controparte_3 cui € 15.000,00 per canoni di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio), come domandato con la memoria integrativa del 10.3.2025, di cui € 750,00 relativi al canone di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio), del mese di marzo 2025, di cui € 175,00 (750/30*7) relativi al canone di locazione dal 1.4.2025 al 7.4.2025, giorno della riconsegna dell'immobile;
- oltre interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti, dalle singole scadenze al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da uno sfratto per morosità intimato da nei confronti Parte_1 delle parti conduttrici e in relazione al contratto di Controparte_1 Controparte_2 locazione ad uso abitativo stipulato a far tempo dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni, avente ad oggetto l'unità immobiliare ammobiliata ad uso esclusivo di abitazione sita in Milano, Via Graziano Imperatore 35, piano 1 (dati catastali: foglio 75, mapp. 68, sub. 724, cat. A4, R.C. € 2323,41) (doc. n. 2).
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che il corrispettivo per la locazione era stato fissato all'art. 2 del contratto in € 8.160,00 annui, oltre oneri accessori e spese condominiali, da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € 750,00 con scadenza il giorno 20 di ciascun mese (cfr. artt.
2-3 doc.
2); che con atto a rogito del Notaio del 5 maggio 2021, Persona_1 Controparte_4
aveva trasferito l'immobile sito in Milano, via Graziano Imperatore 35 alla società
[...]
(doc. n. 3); che, pertanto, ai sensi dell'art 1602 c.c., questa era subentrata nei diritti e Controparte_3 nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione;
che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori per l'importo di € 12.000,00, da novembre 2022 a marzo
2024 (doc. 4).
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 18 dicembre 2024, si verificava che la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità in rinnovazione non si perfezionava nei confronti di CP_2
e in quanto gli stessi risultavano irreperibili e, pertanto, la difesa
[...] Controparte_1 dell'intimante chiedeva disporsi il mutamento del rito e il Giudice si riservava di provvedere.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 3 gennaio 2025, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto risultato irreperibile, disponeva il mutamento del rito, rinviando all'udienza di discussione del 13 maggio 2025, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie ed onerando l'intimante a notificare agli intimati l'ordinanza.
L'intimante provvedeva a depositare memoria integrativa. Veniva disposta la rinotifica dell'atto, e all'udienza del 21 ottobre 2025, il Giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 4 e, per il resto, si riservava. Alla stessa udienza, l'intimante dichiarava che l'immobile era CP_1 stato rilasciato il 7.4.2025 e sul rilascio era cessata la materia del contendere, riportandosi, per il resto, alle conclusioni svolte
Con ordinanza riservata del 30.10.2025, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
10.12.2025. In tale udienza, sostituita da note scritte, dopo la discussione effettuata dalla parte costituita mediante il deposito di note, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
La domanda di risoluzione del contratto merita accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione ad uso abitativo contratto di locazione ad uso abitativo stipulato a far tempo dal
1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni, avente ad oggetto l'unità immobiliare ammobiliata ad uso esclusivo di abitazione sita in Milano, Via Graziano
Imperatore 35, piano 1 (dati catastali: foglio 75, mapp. 68, sub. 724, cat. A4, R.C. € 2323,41) (doc. n.
2).
La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, i resistenti, restando contumaci, non hanno dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
La domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, persistendo la morosità per diverse mensilità, stante l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento del conduttore, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo, e conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge n.
392/1978, secondo cui il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Di conseguenza, merita accoglimento anche la domanda relativa alla condanna dei conduttori al pagamento dei corrispettivi rimasti insoluti per canoni di locazione ed anticipi spese, quantificati da pagina 3 di 4 ultimo in complessivi € 15.925,00, di cui € 15.000,00 per canoni di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio), come domandato con la memoria integrativa del 10.3.2025, di cui € 750,00 relativi al canone di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio) del mese di marzo 2025 e di cui € 175,00 (750/30*7) relativi al canone di locazione dal 1.4.2025 al 7.4.2025, giorno della riconsegna dell'immobile.
Sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Va dichiarata cessata la materia del contendere sul rilascio, stante l'intervenuto rilascio in data
7.4.2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione, per inadempimento delle parti conduttrici, del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato a far tempo dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni, avente ad oggetto l'unità immobiliare ammobiliata ad uso esclusivo di abitazione sita in Milano, Via Graziano Imperatore 35, piano 1 (dati catastali: foglio 75, mapp. 68, sub.
724, cat. A4, R.C. € 2323,41) (doc. n. 2);
- dichiara cessata la materia del contendere sul rilascio, stante l'intervenuto rilascio in data 7.4.2025;
-condanna le parti intimate e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, a favore dell'intimante, della somma di euro € 15.925,00, dovuta per canoni di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio) da novembre 2022 al 7.4.2025, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo;
-condanna le parti intimate e , in solido, a rifondere Controparte_1 Controparte_2 all' intimante le spese di giudizio, che si liquidano in € 3500 per compensi, € 534,24 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
CA NU
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO PAOLO GERARDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO N. 3 20122 MILANO presso il difensore avv. FRANCO PAOLO GERARDO
INTIMANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._2
INTIMATI
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE: Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta così giudicare:accertata la rilevanza dell'inadempimento di parte intimata resistente circa l'obbligazione di pagamento dei canoni e degli oneri accessori, come esposto nell'atto di intimazione di sfratto per morosità e nella memoria integrativa depositata e, di conseguenza, risolvere il suddetto contratto di locazione per tutti i motivi di cui in atti;
- accertata l'avvenuta riconsegna dell'immobile da parte degli intimanti in data 7 aprile 2025, condannare i signori C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_1
) a pagare, in via solidale tra loro, alla l'importo di € 15.925,00, di C.F._1 Controparte_3 cui € 15.000,00 per canoni di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio), come domandato con la memoria integrativa del 10.3.2025, di cui € 750,00 relativi al canone di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio), del mese di marzo 2025, di cui € 175,00 (750/30*7) relativi al canone di locazione dal 1.4.2025 al 7.4.2025, giorno della riconsegna dell'immobile;
- oltre interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti, dalle singole scadenze al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da uno sfratto per morosità intimato da nei confronti Parte_1 delle parti conduttrici e in relazione al contratto di Controparte_1 Controparte_2 locazione ad uso abitativo stipulato a far tempo dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni, avente ad oggetto l'unità immobiliare ammobiliata ad uso esclusivo di abitazione sita in Milano, Via Graziano Imperatore 35, piano 1 (dati catastali: foglio 75, mapp. 68, sub. 724, cat. A4, R.C. € 2323,41) (doc. n. 2).
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che il corrispettivo per la locazione era stato fissato all'art. 2 del contratto in € 8.160,00 annui, oltre oneri accessori e spese condominiali, da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € 750,00 con scadenza il giorno 20 di ciascun mese (cfr. artt.
2-3 doc.
2); che con atto a rogito del Notaio del 5 maggio 2021, Persona_1 Controparte_4
aveva trasferito l'immobile sito in Milano, via Graziano Imperatore 35 alla società
[...]
(doc. n. 3); che, pertanto, ai sensi dell'art 1602 c.c., questa era subentrata nei diritti e Controparte_3 nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione;
che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori per l'importo di € 12.000,00, da novembre 2022 a marzo
2024 (doc. 4).
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 18 dicembre 2024, si verificava che la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità in rinnovazione non si perfezionava nei confronti di CP_2
e in quanto gli stessi risultavano irreperibili e, pertanto, la difesa
[...] Controparte_1 dell'intimante chiedeva disporsi il mutamento del rito e il Giudice si riservava di provvedere.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 3 gennaio 2025, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto risultato irreperibile, disponeva il mutamento del rito, rinviando all'udienza di discussione del 13 maggio 2025, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie ed onerando l'intimante a notificare agli intimati l'ordinanza.
L'intimante provvedeva a depositare memoria integrativa. Veniva disposta la rinotifica dell'atto, e all'udienza del 21 ottobre 2025, il Giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 4 e, per il resto, si riservava. Alla stessa udienza, l'intimante dichiarava che l'immobile era CP_1 stato rilasciato il 7.4.2025 e sul rilascio era cessata la materia del contendere, riportandosi, per il resto, alle conclusioni svolte
Con ordinanza riservata del 30.10.2025, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
10.12.2025. In tale udienza, sostituita da note scritte, dopo la discussione effettuata dalla parte costituita mediante il deposito di note, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
La domanda di risoluzione del contratto merita accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione ad uso abitativo contratto di locazione ad uso abitativo stipulato a far tempo dal
1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni, avente ad oggetto l'unità immobiliare ammobiliata ad uso esclusivo di abitazione sita in Milano, Via Graziano
Imperatore 35, piano 1 (dati catastali: foglio 75, mapp. 68, sub. 724, cat. A4, R.C. € 2323,41) (doc. n.
2).
La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, i resistenti, restando contumaci, non hanno dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
La domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, persistendo la morosità per diverse mensilità, stante l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento del conduttore, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo, e conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge n.
392/1978, secondo cui il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Di conseguenza, merita accoglimento anche la domanda relativa alla condanna dei conduttori al pagamento dei corrispettivi rimasti insoluti per canoni di locazione ed anticipi spese, quantificati da pagina 3 di 4 ultimo in complessivi € 15.925,00, di cui € 15.000,00 per canoni di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio), come domandato con la memoria integrativa del 10.3.2025, di cui € 750,00 relativi al canone di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio) del mese di marzo 2025 e di cui € 175,00 (750/30*7) relativi al canone di locazione dal 1.4.2025 al 7.4.2025, giorno della riconsegna dell'immobile.
Sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Va dichiarata cessata la materia del contendere sul rilascio, stante l'intervenuto rilascio in data
7.4.2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione, per inadempimento delle parti conduttrici, del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato a far tempo dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni, avente ad oggetto l'unità immobiliare ammobiliata ad uso esclusivo di abitazione sita in Milano, Via Graziano Imperatore 35, piano 1 (dati catastali: foglio 75, mapp. 68, sub.
724, cat. A4, R.C. € 2323,41) (doc. n. 2);
- dichiara cessata la materia del contendere sul rilascio, stante l'intervenuto rilascio in data 7.4.2025;
-condanna le parti intimate e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, a favore dell'intimante, della somma di euro € 15.925,00, dovuta per canoni di locazione e oneri accessori (salvo conguaglio) da novembre 2022 al 7.4.2025, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo;
-condanna le parti intimate e , in solido, a rifondere Controparte_1 Controparte_2 all' intimante le spese di giudizio, che si liquidano in € 3500 per compensi, € 534,24 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
CA NU
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