Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2025, proposto da
RT TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Fabbrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 24/2023 del 31 gennaio 2023, emessa dal Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, ad esito del giudizio portante R.G. 1004/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa VI De EL e viste le conclusioni di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per le annualità (indicate in ricorso) in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Con ricorso notificato il 20 marzo 2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
3. Il Ministero intimato, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 è stato formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., circa la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, stante il deposito in giudizio del certificato di mancata impugnazione della sentenza ottemperanda rilasciato dalla Corte di Appello di Firenze, in luogo del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal Tribunale di Arezzo ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (cfr. attestazione apposta in calce al doc. 1 di parte ricorrente).
La causa è stata trattenuta in decisione.
5. Visto quanto precede, si rammenta innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che, in base alla disposizione richiamata, è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato dei provvedimenti del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, indicati nell’art. 112, comma 2, lettera b) c.p.a. (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 dicembre 2019, n. 3020; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645).
Nel caso di specie, come anticipato nelle premesse, ai fini della suddetta prova, non è stato prodotto il certificato di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rilasciato dal cancelliere del Tribunale che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, bensì l’attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte di Appello di Firenze, nella quale, peraltro, si afferma espressamente che “Resta fermo, per l’Ufficio che ha emesso la suddetta sentenza, l’onere della verifica dei termini e della regolarità delle notifiche ai fini dell’eventuale certificazione del passaggio in giudicato della sentenza” (cfr. doc. 1 cit.).
Pertanto, visto il contenuto della richiamata attestazione e in assenza di ulteriori elementi di prova dai quali poter desumere il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI La GU, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De EL | VI La GU |
IL SEGRETARIO