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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/12/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BELLUNO
Sez. Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Della causa iscritta al n. 63/2023
Oggi, 2/12/2025, innanzi al Giudice NC RT, hanno depositato note scritte e congiunte:
Per la parte ricorrente, l'avv. Maurizio Paniz e l'avv. Stefania Fullin.
Per la parte resistente, l'avv. Filippo Doni.
Le parti hanno discusso richiamandosi alle proprie difese e conclusioni.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a PCT a definizione del giudizio la sentenza che segue, unitamente alla motivazione.
Si comunichi.
La giudice
NC RT REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NC RT esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANIZ MAURIZIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. FULLIN STEFANIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in VIA GARIBALDI, 78 - 32100 BELLUNO;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 presso lo studio del difensore, sito presso l'Avvocatura I.N.P.S. in UN viale Fantuzzi, 24/a;
In punto a: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“in via cautelare: inaudita altera parte, attesa la sussistenza di gravi motivi o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio con le controparti, sia disposta l'immediata sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito opposto;
in via preliminare: sia accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1 e, per l'effetto, sia annullato e/o revocato l'avviso di addebito opposto e sia accertato e dichiarato che tutte le somme ivi ingiunte non sono dovute all' dal ricorrente;
CP_1 nel merito: in via principale: per tutte le ragioni esposte in ricorso e per quelle che dovessero emergere in corso di causa o essere rilevate d'ufficio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia dichiarata la nullità e/o sia annullato e/o revocato l'avviso di addebito opposto e sia accertato e dichiarato che tutte le somme ivi ingiunte non sono dovute all' dalla ricorrente;
in CP_1 via subordinata: I) siano comunque rideterminati gli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni ed interessi nei limiti di quanto strettamente provato in corso di causa;
II) sia comunque annullata e/o revocata e/o dichiarata illegittima e/o non dovuta la sanzione per evasione, non sussistendone i presupposti, e siano annullati e/o dichiarati illegittimi gli interessi di mora in quanto non dovuti;
in ogni caso: spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CA, integralmente rifusi”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto Controparte_2 il presente giudizio ha ad oggetto crediti contributivi successivi al 2006, e pertanto non ceduti a detta società; NEL MERITO: rigettarsi ricorso in opposizione e le domande tutte nello stesso contenute;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui all'opposto Avviso di addebito, oltre sanzioni civili ed accessorie dalla maturazione dello stesso fino all'effettivo pagamento, per la parte che risulterà ancora dovuta all'esito del giudizio tributario. Spese diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, ovvero compensati, in considerazione che CP_1 non può autonomamente procedere alla riduzione del proprio credito in assenza di comunicazioni dell'Agenzia delle entrate sui redditi che risulteranno infine accertati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 17/05/2023 come sopra rappresentata, proponeva Parte_1 opposizione all'avviso di addebito 316 2023 00000249 44 000, fondato nell'avviso di accertamento n. T6Q01AB00425/2020, relativo all'anno di imposta 2015, notificato alla ricorrente il 16.3.2021; con esso l'Agenzia delle Entrate di UN aveva contestato alla predetta maggiori ricavi per l'attività di impresa (D.I. Metamorphosis di ) per l'anno 2015 pari ad € 76.468,00, asseritamente Parte_1 derivanti dalla mancata registrazione di ricevute fiscali, rideterminando così il reddito di impresa da
€ 23.568,00 ad € 100.036,00.
La ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria di
UN (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UN), dolendosi tra l'altro della tardività dell'avviso impugnato per decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal proprio potere accertativo, essendo l'avviso di accertamento stato emesso oltre i termini di cui all'art. 43 D.P.R.
600/1973, ovvero oltre il termine del 31.12.2020; la Commissione Tributaria di UN aveva annullato l'avviso con sentenza 38/2022, ma ciò nonostante l' aveva emesso e notificato CP_1 all'opponente l'avviso di addebito impugnato, senza nulla dedurre in ordine al fondamento della propria pretesa contributiva, limitandosi a richiamare in maniera generica le risultanze dell'avviso di accertamento T6Q01AB00425/2020 e chiedendo alla ricorrente il pagamento della somma di €
21.410,13 per contributi dovuti ed accertati, oltre alle sanzioni calcolate ai sensi della L. 388/2000, art. 116, co. 8, lett. b).
La ricorrente riteneva l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, in quanto emesso in assenza di un provvedimento di accertamento della pretesa contributiva, essendo stato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate annullato;
eccepiva poi la prescrizione del credito (comprensivo di contributi, interessi e sanzioni) asseritamente vantato dall' , attesa la decorrenza del termine di CP_1 prescrizione quinquennale, precisando che prima della notifica dell'avviso impugnato, datata maggio
2023, non aveva mai provveduto ad interrompere validamente il decorso della prescrizione, che CP_1 non poteva peraltro dirsi interrotta dalla notifica dell'avviso di accertamento T6Q01AB00425/2020, essendo lo stesso stato annullato.
Ancora, la ricorrente si doleva del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' , CP_1 che aveva calcolato l'ammontare della pretesa contributiva esclusivamente sul maggior reddito contestato dall'Agenzia delle Entrate con il ricordato avviso di accertamento, senza indicare ulteriori elementi probatori in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria.
Nel merito, la ricorrente affermava l'insussistenza della pretesa contributiva dell' e contestava CP_1
l'applicazione della sanzione per evasione in luogo di quella per omissione.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio;
anche per conto di resistendo al ricorso e CP_1 CP_2 rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, sospesa l'esecutività dell'avviso di addebito opposto, proseguiva con successive udienze e, ritenuta poi sufficientemente documentata, veniva pertanto discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., venendo poi decisa con la presente sentenza.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, se non quella di carenza di legittimazione passiva in capo a che non rileva stante la costituzione in giudizio di anche per conto di tale ente, e preso CP_2 CP_1 comunque atto della rinuncia da parte ricorrente delle domande proposte nei suoi confronti, va esaminato il merito del ricorso, per rilevare che il credito azionato nell'avviso di addebito impugnato trae origine da un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che rettificava il reddito dell'opponente per l'anno 2015, ravvisando l'esistenza di un maggior importo imponibile a fini fiscali, non dichiarato.
Va premesso che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, i soggetti iscritti all devono determinare CP_1
l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce, mentre ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, potendo all'esito del controllo escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti, escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti, determinare i crediti d'imposta spettanti, liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati ed infine correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Ancora, l'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 ha disposto che per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali che, ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997 devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 241/1997.
Da quanto finora esposto consegue che, sulla scorta dei dati sui redditi dichiarati dai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto legittimato ad effettuare i relativi accertamenti formali e sostanziali per poi trasmettere all' i maggiori contributi accertati;
nel caso di specie, tuttavia, l'accertamento dell'Agenzia CP_1 delle Entrate relativamente all'asserito maggior reddito è stato impugnato dall'opponente davanti alla competente Commissione Tributaria, la quale lo ha annullato, sicché deve ritenersi venuto meno il presupposto della richiesta contributiva formulata da con l'avviso di addebito opposto. Pur a seguito CP_1 dell'impugnazione della pronuncia della Commissione Tributaria, infine, La Corte di Giustizia di Secondo
Grado del Veneto ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello (documento allegato da parte ricorrente con le note scritte per l'udienza del 22.5.2025), e conseguenza (anche) di ciò è che mancando un accertamento fiscale definitivo viene meno la fonte della contribuzione richiesta in giudizio dall' , che peraltro non ha CP_1 chiesto di provare nel presente giudizio la sussistenza del maggior imponibile. La proposta opposizione deve dunque essere accolta.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (€ 21.410,10) che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 63/2023 promossa da contro Parte_1 CP_1 ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, annullando l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in 1.756,00 per CP_1 compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per €
43,00. Così deciso in UN, in data 2/12/2025
La Giudice
NC RT
Sez. Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Della causa iscritta al n. 63/2023
Oggi, 2/12/2025, innanzi al Giudice NC RT, hanno depositato note scritte e congiunte:
Per la parte ricorrente, l'avv. Maurizio Paniz e l'avv. Stefania Fullin.
Per la parte resistente, l'avv. Filippo Doni.
Le parti hanno discusso richiamandosi alle proprie difese e conclusioni.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a PCT a definizione del giudizio la sentenza che segue, unitamente alla motivazione.
Si comunichi.
La giudice
NC RT REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NC RT esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANIZ MAURIZIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. FULLIN STEFANIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in VIA GARIBALDI, 78 - 32100 BELLUNO;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 presso lo studio del difensore, sito presso l'Avvocatura I.N.P.S. in UN viale Fantuzzi, 24/a;
In punto a: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“in via cautelare: inaudita altera parte, attesa la sussistenza di gravi motivi o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio con le controparti, sia disposta l'immediata sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito opposto;
in via preliminare: sia accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1 e, per l'effetto, sia annullato e/o revocato l'avviso di addebito opposto e sia accertato e dichiarato che tutte le somme ivi ingiunte non sono dovute all' dal ricorrente;
CP_1 nel merito: in via principale: per tutte le ragioni esposte in ricorso e per quelle che dovessero emergere in corso di causa o essere rilevate d'ufficio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia dichiarata la nullità e/o sia annullato e/o revocato l'avviso di addebito opposto e sia accertato e dichiarato che tutte le somme ivi ingiunte non sono dovute all' dalla ricorrente;
in CP_1 via subordinata: I) siano comunque rideterminati gli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni ed interessi nei limiti di quanto strettamente provato in corso di causa;
II) sia comunque annullata e/o revocata e/o dichiarata illegittima e/o non dovuta la sanzione per evasione, non sussistendone i presupposti, e siano annullati e/o dichiarati illegittimi gli interessi di mora in quanto non dovuti;
in ogni caso: spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CA, integralmente rifusi”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto Controparte_2 il presente giudizio ha ad oggetto crediti contributivi successivi al 2006, e pertanto non ceduti a detta società; NEL MERITO: rigettarsi ricorso in opposizione e le domande tutte nello stesso contenute;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui all'opposto Avviso di addebito, oltre sanzioni civili ed accessorie dalla maturazione dello stesso fino all'effettivo pagamento, per la parte che risulterà ancora dovuta all'esito del giudizio tributario. Spese diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, ovvero compensati, in considerazione che CP_1 non può autonomamente procedere alla riduzione del proprio credito in assenza di comunicazioni dell'Agenzia delle entrate sui redditi che risulteranno infine accertati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 17/05/2023 come sopra rappresentata, proponeva Parte_1 opposizione all'avviso di addebito 316 2023 00000249 44 000, fondato nell'avviso di accertamento n. T6Q01AB00425/2020, relativo all'anno di imposta 2015, notificato alla ricorrente il 16.3.2021; con esso l'Agenzia delle Entrate di UN aveva contestato alla predetta maggiori ricavi per l'attività di impresa (D.I. Metamorphosis di ) per l'anno 2015 pari ad € 76.468,00, asseritamente Parte_1 derivanti dalla mancata registrazione di ricevute fiscali, rideterminando così il reddito di impresa da
€ 23.568,00 ad € 100.036,00.
La ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria di
UN (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UN), dolendosi tra l'altro della tardività dell'avviso impugnato per decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal proprio potere accertativo, essendo l'avviso di accertamento stato emesso oltre i termini di cui all'art. 43 D.P.R.
600/1973, ovvero oltre il termine del 31.12.2020; la Commissione Tributaria di UN aveva annullato l'avviso con sentenza 38/2022, ma ciò nonostante l' aveva emesso e notificato CP_1 all'opponente l'avviso di addebito impugnato, senza nulla dedurre in ordine al fondamento della propria pretesa contributiva, limitandosi a richiamare in maniera generica le risultanze dell'avviso di accertamento T6Q01AB00425/2020 e chiedendo alla ricorrente il pagamento della somma di €
21.410,13 per contributi dovuti ed accertati, oltre alle sanzioni calcolate ai sensi della L. 388/2000, art. 116, co. 8, lett. b).
La ricorrente riteneva l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, in quanto emesso in assenza di un provvedimento di accertamento della pretesa contributiva, essendo stato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate annullato;
eccepiva poi la prescrizione del credito (comprensivo di contributi, interessi e sanzioni) asseritamente vantato dall' , attesa la decorrenza del termine di CP_1 prescrizione quinquennale, precisando che prima della notifica dell'avviso impugnato, datata maggio
2023, non aveva mai provveduto ad interrompere validamente il decorso della prescrizione, che CP_1 non poteva peraltro dirsi interrotta dalla notifica dell'avviso di accertamento T6Q01AB00425/2020, essendo lo stesso stato annullato.
Ancora, la ricorrente si doleva del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell' , CP_1 che aveva calcolato l'ammontare della pretesa contributiva esclusivamente sul maggior reddito contestato dall'Agenzia delle Entrate con il ricordato avviso di accertamento, senza indicare ulteriori elementi probatori in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria.
Nel merito, la ricorrente affermava l'insussistenza della pretesa contributiva dell' e contestava CP_1
l'applicazione della sanzione per evasione in luogo di quella per omissione.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio;
anche per conto di resistendo al ricorso e CP_1 CP_2 rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, sospesa l'esecutività dell'avviso di addebito opposto, proseguiva con successive udienze e, ritenuta poi sufficientemente documentata, veniva pertanto discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., venendo poi decisa con la presente sentenza.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, se non quella di carenza di legittimazione passiva in capo a che non rileva stante la costituzione in giudizio di anche per conto di tale ente, e preso CP_2 CP_1 comunque atto della rinuncia da parte ricorrente delle domande proposte nei suoi confronti, va esaminato il merito del ricorso, per rilevare che il credito azionato nell'avviso di addebito impugnato trae origine da un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che rettificava il reddito dell'opponente per l'anno 2015, ravvisando l'esistenza di un maggior importo imponibile a fini fiscali, non dichiarato.
Va premesso che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, i soggetti iscritti all devono determinare CP_1
l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce, mentre ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, potendo all'esito del controllo escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti, escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti, determinare i crediti d'imposta spettanti, liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati ed infine correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Ancora, l'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 ha disposto che per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali che, ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997 devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 241/1997.
Da quanto finora esposto consegue che, sulla scorta dei dati sui redditi dichiarati dai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto legittimato ad effettuare i relativi accertamenti formali e sostanziali per poi trasmettere all' i maggiori contributi accertati;
nel caso di specie, tuttavia, l'accertamento dell'Agenzia CP_1 delle Entrate relativamente all'asserito maggior reddito è stato impugnato dall'opponente davanti alla competente Commissione Tributaria, la quale lo ha annullato, sicché deve ritenersi venuto meno il presupposto della richiesta contributiva formulata da con l'avviso di addebito opposto. Pur a seguito CP_1 dell'impugnazione della pronuncia della Commissione Tributaria, infine, La Corte di Giustizia di Secondo
Grado del Veneto ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello (documento allegato da parte ricorrente con le note scritte per l'udienza del 22.5.2025), e conseguenza (anche) di ciò è che mancando un accertamento fiscale definitivo viene meno la fonte della contribuzione richiesta in giudizio dall' , che peraltro non ha CP_1 chiesto di provare nel presente giudizio la sussistenza del maggior imponibile. La proposta opposizione deve dunque essere accolta.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (€ 21.410,10) che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 63/2023 promossa da contro Parte_1 CP_1 ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, annullando l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in 1.756,00 per CP_1 compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per €
43,00. Così deciso in UN, in data 2/12/2025
La Giudice
NC RT