Art. 5. 1. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, le modalita' di espletamento del concorso, l'individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Articolo 5 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 4Articolo 6
Articolo 5 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
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1 novembre 1986
1 novembre 1986