Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Pellerano e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Alassio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Contri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Alassio sull'atto di significazione e diffida in data 31 marzo 2025, trasmesso in pari data alla Civica Amministrazione, con il quale il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, con riferimento alla S.C.I.A. protocollo -OMISSIS- in data 13 maggio 2024 presentata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- relativamente ad un immobile sito in Alassio, Via -OMISSIS-, ha richiesto di dar corso all'annullamento in autotutela, instando affinché il Comune intervenisse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alassio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. LO VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- agisce ex art. 31 del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104 per l’accertamento dell’illegittimità: 1) del silenzio mantenuto dal Comune di Alassio sull’atto di significazione e diffida in data 31 marzo 2025, trasmesso in pari data alla Civica Amministrazione, con il quale egli, con riferimento alla S.C.I.A. protocollo -OMISSIS- in data 13 maggio 2024 presentata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- relativamente ad un immobile sito in Alassio, via -OMISSIS-, ha richiesto di dar corso all’annullamento in autotutela, instando affinché il Comune intervenisse “immediatamente e comunque entro i normali 30 giorni di legge in autotutela onde inibirne ulteriori effetti e rimuovere mediante annullamento quelli eventualmente prodottisi ai sensi degli artt. 19, comma 6 ter e 21 nonies della legge n. 241 del 1990”, con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune di Alassio di provvedere, nonché per l’accertamento dell’inesistenza dei presupposti di legittimità della medesima S.C.I.A. e dell’illegittimità del progettato intervento; 2) del silenzio mantenuto sul medesimo atto di significazione e diffida, nella parte in cui la Civica Amministrazione è stata invitata a verificare gli eventuali abusi edilizi perpetrati in loco e a dar corso alle relative procedure sanzionatorie ai sensi degli artt. 27 e segg. del D.P.R. n. 380 del 2001.
Si è costituito in giudizio il Comune di Alassio, facendo presente di aver avviato, in data 8.4.2025, il procedimento di annullamento della S.C.I.A. n° -OMISSIS- del 13.5.2024 ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n° 241/1990, con la sospensione dell’efficacia della stessa.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
In data 28.10.2025 il Comune ha depositato in giudizio il provvedimento prot. -OMISSIS- del 24.10.205, di annullamento d’ufficio della SCIA n° -OMISSIS- del 13.5.2024 prot. n° -OMISSIS- in variante al permesso di costruire n° 28 del 12.08.2021, sicché non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Poiché il Comune non ha dimostrato di avere, in risposta all’istanza sollecitatoria 31.3.2025 ai sensi dell’art. 19 comma 6-ter L. n. 241/1990, comunicato e/o comunque reso noto al ricorrente il tempestivo avvio del procedimento di annullamento della S.C.I.A, con ciò inducendolo ad agire ex art. 31 c.p.a., le spese debbono seguire come di regola la soccombenza virtuale, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Alassio al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente
LO VI, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO VI | UC BE |
IL SEGRETARIO