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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 11 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1696 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. in persona del Prefetto in carica, rapp.to e difeso, dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in al corso XVIII Agosto Pt_1 Pt_1
n. 46, è ope legis domiciliato
APPELLANTE
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa, giusta procura CP_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Simona Basile e Santino Stavola, presso il cui studio, in Sala
NA (SA) alla via Quattro Querce, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 251/2022 del Giudice di Pace di Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Lagonegro, la Sig.ra CP_1
aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 83637
[...]
emessa dal Prefetto di in data 23.11.2021 e notificata in data 01.02.2022, Pt_1
con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 542,83 per aver commesso l'illecito previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020, poiché “si spostava con un mezzo/ a piedi in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute, all'interno del Comune”, come da verbale di contestazione verbale n. PZCS40-13 dell'8.04.2020 elevato dai Militari del
Comando Compagnia Carabinieri di Castelluccio Inferiore (già oggetto di ricorso al
Prefetto di Potenza proposto in data 11.04.2020).
La Sig.ra aveva sostenuto: la violazione di legge, la carenza di motivazione, CP_1
nonché la nullità e l'infondatezza della contestazione.
Costituitasi la , con memoria difensiva depositata in data Controparte_2
15.06.2022, aveva contestato i motivi di censura della ricorrente, depositando la documentazione relativa.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 251/2022, oggetto dell'odierno gravame, accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la normativa emergenziale, e per l'effetto, dopo aver disapplicato la normativa predetta ai sensi dell'art. 5 L.
2248/1865 All. E, annullava l'ordinanza ingiunzione e compensava le spese di lite.
Con ricorso in appello, depositato in data 02.2.2021, l'
[...]
, in persona del Prefetto in carica, ha tempestivamente Parte_1
impugnato la sentenza di prime cure, ritenendola errata con riferimento all'affermata illegittimità costituzionale della disciplina emergenziale per contrasto con l'art. 13
Cost. ed ha, pertanto, concluso per la riforma della sentenza predetta, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado e condanna dell'opponente alle spese di lite del giudizio.
Correttamente notificato alla Sig.ra il ricorso ed il pedissequo decreto di CP_1
fissazione di udienza di comparizione delle parti, la predetta appellata si è costituta in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.04.2023, con la quale ha contestato l'avverso atto di appello. In particolare, la Sig.ra ha CP_1
rappresentato la correttezza della sentenza di prime cure, ribadendo: 1)
l'infondatezza della contestazione in fatto;
2) la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
3) nonché l'erroneità delle censure svolte dall'appellante con riferimento alla manifesta irragionevolezza ed alla violazione e falsa applicazione di legge della sentenza appellata. Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n. 251/2022 resa dal Giudice di
Pace di Lagonegro, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado a cura della Cancelleria, all'esito dell'udienza cartolare del 22.05.2023, il Giudice, ha rinviato per la discussione concedendo termine per note conclusive.
In primo luogo, deve essere altresì rilevata l'infondatezza della eccezione, sollevata dalla appellata, di carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in relazione alle contestazioni operate nel ricorso al Prefetto.
Al riguardo, va osservato che costituisce orientamento costante della Corte di
Cassazione che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emesse in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. 14 novembre 1981, n. 689 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato non comportano nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio in opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (in tal senso sent. Cass. SSUU 28 gennaio 2010 n.
1786). Ritiene il Tribunale che non sussistano ragioni per le quali discostarsi dal principio sopra esposto, che risulta essere del tutto coerente con la natura del giudizio di impugnazione della sanzione amministrativa dinanzi al giudice ordinario. Infatti, essendo quest'ultimo, un giudizio a cognizione piena circa la corretta applicazione della sanzione amministrativa e non anche sul rispetto da parte del Prefetto di obblighi motivazionali, qualunque loro valutazione risulta essere inutile.
Va, inoltre, evidenziato che qualora l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché egli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione. In tal caso si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 241/1990, dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità.
Quanto, infine, alla doglianza esposta dall'appellante circa l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure sulla ritenuta illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 13 Cost.) della normativa emergenziale di cui al D.P.C.M.
9.03.2020, posta a base del provvedimento contestato, e dallo stesso, pertanto, disapplicata ai sensi dell'art. 5 L. n. 2248/1865 All. E, deve osservarsi quanto segue.
Il Giudice di prime cure, nell'accogliere il ricorso, ha erroneamente disapplicato il
D.P.C.M. 9 marzo 2020, ritenendolo in contrasto con la Costituzione.
Va, infatti, evidenziato come l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione sia stata emessa a seguito della violazione del D.P.C.M. 22.03.2020 e non del D.P.C.M.
09.03.2020, come agilmente ricavabile dal verbale di accertamento in atti.
Orbene, a prescindere da tale dato – comunque decisivo – non può non sottolinearsi che il D.P.C.M. 22.03.2020 rappresenta un atto amministrativo adottato in attuazione della normativa primaria di riferimento.
In particolare, il d.l. 19 del 2020 – applicabile ratione temporis – all'art. 2, comma 1, prevedeva che “le misure di cui all'articolo 1 [ovvero le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale … NDR] sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale”.
Al comma 3 dell'art. 2 d.l. n. 19 del 2020 ha, poi, sancito che "continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 , pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n.62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e
n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ebbene, è chiaro come il D.P.C.M. 22.03.2020 e gli altri emanati siano atti amministrativi di attuazione della normativa primaria che la stessa Corte
Costituzionale ha qualificato come “atti necessitati” sufficientemente tipizzati, andando a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, non ravvisando il conferimento al Presidente del
Consiglio dei ministri di una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77
Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell'art. 78
Cost. (cfr. Corte Cost. 22/10/2021 n. 198). Ne consegue che i predetti D.P.C.M. giammai avrebbero potuto essere disapplicati dal Giudice di Pace senza che prima fosse stata sollevata, innanzi alla Corte
Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 19 del 2020 nella parte in cui consente la possibilità di limitare la circolazione delle persone in asserito contrasto con i precetti costituzionali.
I D.P.C.M., infatti, danno soltanto attuazione ed esecuzione ad un precetto disposto dalla norma primaria, per cui la lamentata illegittimità costituzionale dei D.P.C.M. passa necessariamente per l'illegittimità costituzionale della fonte primaria.
In altri termini, quando l'atto amministrativo integra una violazione “indiretta” della
Costituzione, atteso che si appalesa conforme ad una norma primaria che è invece essa in contrasto con la Costituzione, è necessario il giudizio accentrato della Corte
Costituzionale sulla norma su cui l'atto si fonda.
Ad ogni modo, va anche chiarito che l'affermato contrasto con i principi costituzionali non sussiste.
In primo luogo, il divieto di circolazione imposto dalla disciplina emergenziale si giustifica alla luce dell'art. 16 della Costituzione, il quale sancisce che limitazioni alla libertà di circolazione possono essere imposte dalla legge per motivi di sanità
(come nella specie) e di sicurezza.
Non viene, invece, in considerazione, nel caso di esame, la libertà personale, atteso che la sanzione amministrativa è stata comminata in quanto la Sig.ra aveva CP_1
violato il divieto di spostarsi nel Comune senza che ricorressero esigenze lavorative, di salute o d'urgenza.
Non può, infatti, fondatamente sostenersi che i limiti agli spostamenti fossero forme di restrizione della libertà personale che necessitavano di un provvedimento dell'autorità giudiziaria per essere legittimamente adottati, essendo invece giustificati alla luce della situazione sanitaria in atto ed adottati nel rispetto delle libertà costituzionali sancite dall'art. 16 della Costituzione, ovvero mediante legge o atto avente forma di legge, come è il decreto-legge. Per completezza argomentativa, sul punto va ricordato che mentre la dichiarazione dello stato di emergenza ha comportato la possibilità di attuare gli interventi previsti dall'art. 25 comma 2 lett. a) e b) del d.lgs. n. 1 del 2018 con ordinanze, emanate dal
Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le limitazioni alla libertà di circolazione, invece, sono state adottate con decreto-legge (e non con ordinanze di protezione civile), poi attuate con D.P.C.M., e sono state assunte: 1)
“tenuto conto che l'OMS ha dichiarato la pandemia da COVID-19”; 2) “Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all' OMS”;
3) “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus”.
È evidente, quindi, che le misure limitative della libertà di circolazione non trovano la propria giustificazione nella dichiarazione dello stato di emergenza, né sono state adottate mediante il ricorso ai poteri straordinari che la dichiarazione dello stato di emergenza ha conferito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ma sono state assunte nel pieno rispetto della riserva di legge prevista dall'art. 16 della
Costituzione.
Quanto, infine, alle contestazioni in ordine alla stessa sussistenza della condotta censurata, parte appellata sostiene che lo spostamento avveniva all'interno del
Comune e per comprovate esigenze.
In primo luogo, la norma applicata escludeva spostamenti anche all'interno dello stesso Comune ed in particolare: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragione. Lo stato di necessità non può certamente rinvenirsi nell'acquisto di un singolo bene alimentare (lievito), che dagli accertamenti esperiti era, inoltre, reperibile anche in luogo più vicino secondo quanto accertato dagli Agenti.
Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, ne consegue che la sanzione irrogata a carico della Sig.ra deve ritenersi senz'altro legittima. CP_1
La sentenza impugnata, quindi, va integralmente riformata con conseguente riconoscimento della piena legittimità del provvedimento impugnato.
La radicale novità della questione, che ha richiesto tra l'altro anche la pronuncia della
Corte Costituzionale, consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 251/2022 del
Giudice di Pace di Lagonegro, rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 83637 della;
Controparte_2
• Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Lagonegro, in data 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco