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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 23 settembre 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1891 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guadagni Pasquale e Raffaele, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pandolfo, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 14051/2021 del 17.1.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.5.2021, l'arch. in ragione dell'infortunio in Parte_1 itinere subito in data 6.11.2019, ha chiesto dichiararsi il suo diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta nonché accertarsi che dall'infortunio gli è derivato un danno biologico pari almeno all'8%, con condanna dell' alle conseguenti prestazioni, vinte le spese. CP_1
A tal fine, ha dedotto: di essere coperto per gli infortuni sul lavoro sia dall'INAIL che da
; di aver inoltrato a quest'ultima, nel termine previsto, la richiesta di riconoscimento CP_1 dell'inabilità temporanea assoluta e di averla via via successivamente integrata con l'ulteriore documentazione medica sopravvenuta;
che, cionondimeno, l'ente in data 8.1.2020 ha respinto la domanda, comunicando che il sanitario di fiducia aveva riscontrato una inabilità assoluta di durata inferiore ai 41 gg. richiesti per l'erogazione della prestazione;
di aver presentato pertanto in data
1.12.2020 ricorso alla Commissione del Consiglio di Amministrazione dell' , parimenti Parte_2 respinto;
che, tuttavia, gli accertamenti medici successivi avevano evidenziato una inabilità abbondantemente superiore ai 41 gg. richiesti dal regolamento di . CP_1
L'ente si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso, ribadendo che il proprio sanitario competente, esaminata la documentazione medica inizialmente trasmessa dal aveva Pt_1 escluso già in data 7.1.2020 la sussistenza dei requisiti richiesti per la prestazione.
Nelle more del giudizio di primo grado, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di accertamento del danno biologico scaturito dall'infortunio, rinuncia accettata da controparte.
Espletata CTU medico-legale, il Tribunale ha respinto il ricorso, aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, secondo le quali “l'inabilità temporanea assoluta deve essere intesa fino alla data del 20/11/2019 atteso che, sotto il profilo medico legale, coincide con l'impedimento a riprendere l'attività lavorativa, ovvero limitatamente al periodo di “prognosi lavorativa di gg. 15
s.c.” così come precisato nel certificato di Pronto Soccorso del 06/11/2021. Infatti, nel caso in trattazione, sotto il profilo medico legale è oramai ben chiaro che l'inabilità temporanea assoluta non coincide con il tempo necessario a riprendersi dallo stato di malattia causato dall' infortunio ma è equiparata al periodo di tempo durante il quale il professionista è inibito totalmente nella sua specifica attività; detto impedimento non deve consentire la ripresa del proprio lavoro, neppure in minima parte. Nella fattispecie si ritiene che l'architetto , nei giorni successivi alla Parte_1 prognosi lavorativa emessa in regime di Pronto Soccorso, pur ancora in trattamento con tutore prescritto dallo specialista …, abbia comunque mantenuto uno residua idoneità alla sua specifica
Mansione”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il chiedendone la riforma integrale, previo Pt_1 rinnovo della CTU.
Ha lamentato in particolare che: il Tribunale avesse acriticamente aderito alle risultanze e conclusioni della relazione peritale, con conseguente nullità della sentenza;
il CTU avesse erroneamente valutato il decorso delle lesioni riportate dal professionista, senza tenere nel debito conto la “tipologia di mansioni lavorative svolte dalla figura professionale dell'architetto”, quali
“eseguire qualsiasi tipo di progettazione in maniera manuale o digitale … o l'effettuare rilievi e sopralluoghi”, e senza considerare che “il periodo di inabilità temporanea assoluta non può non includere quello relativo al recupero funzionale dell'arto superiore sinistro (clavicola e spalla sinistra)”; tra la data dell'infortunio (6.11.2019) e la data in cui era stata rimossa l'immobilizzazione alla spalla sinistra (16.12.2019) erano peraltro decorsi già 40 gg. L' ha resistito all'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, CP_1 corretta in fatto e diritto, così come la CTU espletata in primo grado.
All'odierna udienza, le parti hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, è stata pertanto definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, in via preliminare, ritiene il Collegio che, alla luce della specifica disciplina della materia e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, non sia necessario rinnovare le operazioni peritali, emergendo ictu oculi, dalle stesse deduzioni ed allegazioni di parte appellante,
l'infondatezza nel merito della domanda.
3. Ed invero, va premesso in diritto che il “Regolamento inabilità temporanea” di
(in atti) stabilisce, per quanto qui interessa: CP_1
“Art. 1 – Oggetto
All'iscritto ad , che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio CP_1 dell'attività professionale, l'Associazione corrisponde un'indennità giornaliera per il periodo di inabilità.
L'indennità per inabilità temporanea è erogata al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che comporti la sospensione dell'attività dell'iscritto …
Art. 2 – Definizioni
Per inabilità temporanea si intende l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione …
Art. 3 – Requisiti per l'accesso alla indennità
L'indennità viene erogata a condizione che:
a) la durata minima dell'inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;
…
L'assenza di tali requisiti sostanziali comporta l'insussistenza, in capo all'iscritto, del diritto all'erogazione dell'indennità”.
Risulta pertanto evidente che, affinché sorga il diritto all'erogazione della prestazione, è dunque necessario che dall'infortunio lavorativo (nella specie incontestato) sia derivato “un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale”, per tale intendendosi
“l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale” per un tempo “superiore a 40 giorni solari” ovverosia per almeno 41 gg.
4. Ciò posto, fermo quanto accertato dal CTU nella relazione peritale così come richiamata in sentenza, l'appellante, richiamando a sua volta le osservazioni critiche del proprio CTP di primo grado dr. , lamenta che la valutazione del CTU “non si reputava congrua al caso in Persona_1 esame, infatti in ragione dell'entità e gravità del quadro lesivo in esito al politrauma stradale, nonché della tipologia di mansioni lavorative svolte dalla figura professionale dell'architetto, il periodo di inabilità temporanea assoluta (I.T.A.) non può non includere quello relativo al recupero funzionale dell'arto superiore sinistro (clavicola e spalla sinistra). Infatti il non poter utilizzare l'arto superiore sinistro in maniera ottimale preclude all'architetto la possibilità di eseguire qualsiasi tipo di progettazione in maniera manuale o digitale - attività peraltro che contraddistingue proprio tale figura professionale, o l'effettuare rilievi e sopralluoghi, tra l'altro la Ctu nulla adduce in merito alla capacità lavorativa specifica dell'appellante”.
Ebbene, si rileva che, a fronte di tali osservazioni critiche, il CTU di primo grado ha ulteriormente precisato: “Nell'ambito in trattazione - sotto il profilo medico legale - l'inabilità non coincide con il tempo necessario a recuperare i postumi dell'infortunio o a guarire dallo stato di malattia, bensì commisura il periodo di tempo durante il quale l'evento patologico inibisce totalmente il professionista, ossia quando quest'ultimo non riesce a svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso.
In altri termini, l'inabilità rilevante ai fini dell'indennizzo previsto da coincide con CP_1
l'impedimento a riprendere ogni funzione della medesima attività lavorativa. In tal senso, detto impedimento non deve consentire la ripresa neanche in minima parte del lavoro, posto che l'inabilità parziale non è indennizzabile. Questo è il motivo che porta ad escludere dall'Inabilità Temporanea
Assoluta il periodo “relativo al recupero funzionale dell'arto superiore sinistro (clavicola e spalla sinistra)” così come richiesto nelle note critiche del dott. . I periodi di prognosi e/o riposo Per_1 indicati nei certificati medici prodotti dal ricorrente non coincidono quindi, necessariamente, con
l'inabilità temporanea totale”.
5. Tanto premesso, alla luce delle doglianze di parte appellante in ordine alla capacità di lavoro specifica, non può questo Collegio non osservare che:
- ai fini dell'inabilità assoluta, per come definita dal Regolamento INARCASSA, il professionista interessato deve trovarsi in situazione di assoluta incapacità di svolgere qualunque mansione attinente alla sua professione, di tal ché anche la possibilità di svolgerne una parte preclude il riconoscimento del diritto alla prestazione;
- nella specie, l'appellante lamenta invece di non aver potuto svolgere attività “di progettazione in maniera manuale o digitale … o … effettuare rilievi e sopralluoghi”, anziché di non aver potuto svolgere qualunque mansione tipica della propria attività professionale;
- in ogni caso, anche avendo riguardo alle mansioni specificamente svolte dal si rileva Pt_1 che egli stesso ha dichiarato che “la specifica attività svolta nel periodo oggetto della tutela è la seguente: … progettazione e direzione lavori” (v. domanda di inabilità temporanea dell'8.11.2019, in atti);
- tuttavia, deve escludersi che tali attività siano impedite in via assoluta dalle lesioni riportate dal a seguito dell'infortunio (frattura della clavicola sx, come risultante dal certificato medico Pt_1 di PS del 6.11.2019, in atti), considerato che pacificamente egli è un soggetto destrimano, che notoriamente per la progettazione gli architetti utilizzano ormai appositi programmi informatici, e che la direzione dei lavori non richiede specificamente l'utilizzo “ottimale” della spalla o del braccio sinistro;
- né, infine, l'inabilità assoluta può di per sé coincidere con il tempo necessario al recupero funzionale ed all'utilizzo ottimale dell'arto, e neppure al periodo di immobilizzazione dell'arto medesimo, durato in ogni caso – per stessa ammissione dell'appellante – 40 gg.
5. Ne discende pertanto che, senza che sia necessaria ulteriore attività istruttoria, l'appello va respinto, restando assorbita ogni ulteriore doglianza relativa alla presunta nullità della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Deve darsi atto, infine, della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 2.000,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1- quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 23.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia