Art. 95. Trasporto di sale e tabacco in transito.
Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta ((...)) di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.
In ogni caso la pena dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. 200
Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta ((...)) di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.
(7)
------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110 , sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ".
Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta ((...)) di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.
In ogni caso la pena dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. 200
Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta ((...)) di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.
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------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110 , sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ".