Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4676/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresento e difeso dall'avv. Palma Balsamo, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
avv.ti Silvestro Vitale e Alessandro Gullo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.06.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di essere stato assunto in data 17.09.2018 dalla società convenuta - operante su tutto il territorio della provincia di Catania nel settore del riciclo dei rifiuti e dei servizi ambientali - e di essere stato inquadrato al livello 2A CCNL FISE Assoambiente, con la qualifica di operatore ecologico;
di avere inizialmente svolto le mansioni di operatore addetto alla raccolta dei rifiuti, con posizionamento dietro l'autocompattatore; a far data dal
01.03.2021, di essere stato trasferito nel settore “raccolta differenziata”, da quel momento
1
che il c.d. gasolone è un automezzo ribaltabile trilaterale, dotato di compattatore posteriore e laterale, che viene anche definito minicompattatore, per distinguerlo dall'autocompattatore tre assi;
di avere conseguentemente diritto ad essere inquadrato nel 3° livello del C.C.N.L. di riferimento, atteso che in tale livello rientrano i lavoratori “adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”; che nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 16, comma 10 e 11, del CCNL per cui lo svolgimento di mansioni di livello superiore, diviene definitivo qualora le dette mansioni siano state svolte per 120 giorni consecutivi ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali;
che, di conseguenza, egli ha diritto al trattamento economico differenziale a far data dall'1.3.2021 e il diritto alla qualifica dall'1.7.2021.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Giudice adito di: dichiarare che il suo diritto all'inquadramento al 3° livello di cui alla classificazione del CCNL per il settore igiene ambientale, con decorrenza dal 01.07.2021; condannare la ad operare il suo CP_1
corretto inquadramento, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal marzo
2021 alla decisione, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi;
condannare la resistente al pagamento di spese ed onorari, da distrarre a favore del difensore.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è costituita in giudizio, rappresentando che il ricorrente era stato assunto con la qualifica di “Operatore Ecologico livello 2/B” e che il rapporto di lavoro tra le parti si è concluso nel giugno del 2022, per cessazione della gestione dell'appalto, e chiedendo rigettarsi il ricorso con la vittoria delle spese di lite, all'uopo negando i presupposti di fatto del superiore inquadramento richiesto ed osservando che il profilo professionale rivendicato prevede – oltre all'espletamento delle mansioni di
2 spazzamento e raccolta comune ad entrambi i livelli (2° e 3°) – l'utilizzo di mezzi d'opera più complessi per l'automatizzazione di cui sono dotati, come spazzatrici, innaffiatrici, camion compattatori, mentre il ricorrente per sua ammissione ha condotto solo il c.d.
“gasolone”, che è un piccolo automezzo di raccolta con coperchio per evitare la dispersione dei rifiuti e che non può essere classificato tecnicamente come “compattatore”.
La parte ricorrente ha prodotto le relazioni di C.T.U., redatte dall'ing. e dall'ing. Persona_1
che sono stata espletate in altri giudizi analoghi pendenti avanti a questo Per_2
Tribunale (e cioè quelli portanti il n. R.G. n. 3602/2021, il n. 708/2020 e il n. 7258/2023), e di tali relazioni se ne dispone l'acquisizione, trattandosi di documenti rilevanti e pertinenti ai fatti di causa.
Peraltro, come sottolineato dalla Suprema Corte, “in assenza di espressi divieti, nel giudizio civile nulla osta a che il giudice del merito ponga alla base del proprio convincimento un atto formato in altro procedimento potendo assegnare ad esso non soltanto il valore di indizio ma altresì quello di prova, anche prova esclusiva. Ciò vale anche per le CTU anche se il procedimento si estinse e anche se le parti non erano le stesse” (cfr., da ultimo, C. Cass.
9950/2021; cfr. altresì C. Cass. 9242/2016, C. Cass. 15714/2010, C. Cass. 9843/2014 e C.
Cass. 8585/1999 secondo cui, analogamente, “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili”).
Ritenuta la causa matura per la decisione, assegnato alle parti termine per il deposito di note difensive e rinviato il procedimento per eccessivo carico di ruolo, all'esito dell'udienza del
26.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello 3° del CCNL FISE per essere stato adibito, dal 01.03.2021, a condurre un mezzo della tipologia denominata “Gasolone” per la costipazione e compattazione dei rifiuti.
3 Va premesso che l'assegnazione del ricorrente alla guida di tale tipologia di mezzo non è contestata, ciò che invece è controverso è la riconducibilità o meno di tali mansioni al superiore livello e ciò in ragione della tipologia dell'automezzo utilizzato.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva, come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 243/2023, emessa in data 24.1.2023 nel proc. n.
4698/2020 R.G., est. dott.ssa P. Mirenda;
sentenza n. 2800/2023, emessa in data 22.06.2023 nel proc. n. 4581/2021 R.G., est. dott.ssa C. Ruggeri;
sentenza n. 1011/2023, emessa in data
14.06.2023 nel proc. n. 4701/2020 R.G., est. dott. G. Di Benedetto;
sentenza n. 2127/2023, emessa in data 18.05.2023 nel proc. n. 7892/2020 R.G., est. dott.ssa V. Scardillo;
sentenza n. 1196/2024, emessa in data 28.02.2024 nel proc. n. 7878/2020 R.G., est. dott.ssa Rita
Nicosia).
Stante quanto sopra, ai fini della presente decisione può attribuirsi piena efficacia probatoria alla CTU espletata nel predetto procedimento n. 4698/2020 R.G., definito con la richiamata sentenza n. 243/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, prodotta in atti.
Ciò posto, nella richiamata sentenza n. 243/2023 di questo Tribunale, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, si legge sul punto quanto segue:
“…L'applicato CCNL del 6 dicembre 2016 (CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali, cfr. il CCNL allegato al ricorso) prevede, con riguardo alla
“Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, che al secondo livello, attribuito al ricorrente all'atto della assunzione alle dipendenze della società resistente, appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggetto a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzioni è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
4 Profili esemplificativi: - addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli;
- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali e di raccolta acque fecali;
…”.
Il CCNL in esame prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 3 appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Tra i profili esemplificativi vi è quello dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
Ora, pacifica essendo la circostanza che al ricorrente, fin dal 1° marzo 2021, sia stato ordinato di condurre lo specifico mezzo indicato in ricorso, che entrambe le parti hanno descritto come appartenente alla categoria del cosiddetto “Gasolone”, ovvero comunque altri mezzi, anch'essi comunemente individuati quali “Gasolone”, e pacifica altresì la circostanza che tali mezzi richiedano il possesso della patente B, deve verificarsi, nello specifico, se il ricorrente abbia utilizzato veicoli “per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3” (v. la declaratoria del livello professionale 2), ovvero se lo stesso abbia invece utilizzato veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto, sì, il possesso della patente di categoria B, ma che rientrino tra quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3.
L'utilizzo di compattatori (o di spazzatrici o di innaffiatrici) rileva, infatti, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale, quantunque sia richiesto per la loro conduzione il possesso della patente di categoria B.
Occorre, dunque, verificare se, a fronte del pacifico impiego da parte del ricorrente dei mezzi da questi indicati, gli stessi rientrino tra i mezzi d'opera indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3 o se invece non vi rientrino.
5 In particolare, parte ricorrente ha dedotto che il veicolo indicato in ricorso e dallo stesso utilizzato sarebbe adibito alla costipazione e compattazione del rifiuto e che lo stesso, dunque, rientrerebbe tra i veicoli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale
3 (in quanto si tratterebbe, in sostanza, di un compattatore).
Controvertendo le parti dunque sulla riconducibilità dei mezzi pacificamente condotti dal ricorrente, e per i quali altrettanto pacifica è la circostanza che per la conduzione degli stessi sia richiesta la patente B, alla categoria dei compattatori indicati in uno dei profili esemplificativi del terzo livello, oppure, come dedotto da parte resistente, dei costipatori, mezzi che invece non sono indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3, è stato necessario farsi luogo, a cura dell'Ufficio, ad una consulenza tecnica per accertarsi se i mezzi denominati “Gasoloni” condotti dal ricorrente, e, tra questi, quello indicato specificamente in ricorso, rientrassero nella categoria dei compattatori [CTU, come sopra detto, prodotta nel presente giudizio da parte ricorrente e acquisita agli atti].
Il CTU nominato, ing. , nella relazione scritta, muovendo dalla descrizione dei Persona_1 macchinari oggetto di causa, ha evidenziato che “i mezzi in questione, c.d. “gasoloni”, sono degli autocarri di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali, quindi guidabili con la patente “B” per autovetture. La tipologia di mezzi prevede usualmente la modifica di un mezzo prodotto in serie, mediante l'installazione di apparecchiature ed attrezzature aggiuntive, in base all'utilizzo futuro del mezzo.
Sostanzialmente, sul telaio dell'autoveicolo/autocarro di serie, viene quindi installato l'impianto aggiuntivo (…)Nel mese di novembre 2020 è entrata in vigore la normativa europea UNI EN 16486:2020 dal titolo “Macchine per la compattazione di rifiuti o frazioni riciclabili – Compattatori – Requisiti di sicurezza”, che sostituisce la norma UNI EN
16486:2014 entrata in vigore nel 2014. Tale norma, pubblicata in lingua inglese, specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione e le informazioni per l'utilizzo sicuro di compattatori che compattano materiali di scarto o frazioni riciclabili (per esempio carta, plastica, tessili, lattine, cartone, rifiuti misti). Recependo la norma europea EN 16486:2014
+ A1 (edizione agosto 2020), ha assunto valore di norma nazionale italiana ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il giorno 12 novembre 2020.
Per questioni di copyright e riproducibilità delle Norme UNI, al sottoscritto è vietato riportare, nella presente relazione, immagini, disegni e, più in generale, copiare parti della norma stessa, così come ne è vietata l'allegazione.
6 Pertanto, il sottoscritto potrà soltanto riassumerne i principi generali e le definizioni. È opportuno e doveroso premettere che i mezzi oggetto del procedimento sono stati tutti realizzati ed immatricolati in data anteriore all'entrata in vigore della norma UNI sopra indicata.
Tuttavia, tale norma, seppur posteriore, costituisce un valido riferimento tecnico-giuridico al fine dell'identificazione – da effettuarsi alla data odierna - della tipologia di macchinario del presente procedimento.
IV.I.I Definizioni
La norma, prima di descrivere i diversi dispositivi di sicurezza dei compattatori, elenca, al paragrafo 3, una serie di definizioni delle varie parti che compongono l'intero meccanismo di compattazione. A seguire verranno riportate soltanto quelle che il sottoscritto ha ritenuto utili e pertinenti all'indagine svolta:
3.1 – compattatore: consiste in una macchina, consistente in una unità di compattazione e vasca che compatta materiali sciolti in una vasca (i materiali possono includere, ma senza limitarsi a, carta, plastica, tessuti, lattine, scatole di cartone e rifiuti misti).
Alla “Nota 1” viene specificato che un compattatore può consistere di, ad esempio, un sistema di controllo e una stazione di controllo, dispositivi di alimentazione meccanica come sollevatori di bidoni, tramogge di alimentazione, camera di compattazione, dispositivi di compattazione, vasca e qualsiasi dispositivo di chiusura della vasca. I compattatori possono essere alimentati manualmente o meccanicamente.
3.1.1 compattatore statico: compattatore sul quale l'unità di compattazione è fissa e la vasca non è integrale con il compattatore
3.1.2 compattatore trasportabile: unità di compattazione autonoma e vasca, che possono essere trasportati come unità completa.
3.7 – sistema di alimentazione: si tratta di un'attrezzatura o impianto utilizzato per l'inserimento del materiale da compattare dentro la camera di compattazione.
3.9 – sollevatore dei bidoni: si tratta di un impianto meccanico per sollevare i bidoni dei
RSU e versare il contenuto nella camera di compattazione del compattatore3.15 – camera di compattazione: camera in cui il materiale è introdotto e dentro la quale uno o più parti di compattazione di muovono per pressare e compattare il materiale all'interno della vasca
7 3.16 – elemento compattatore: dispositivo per il movimento e il processo di compattazione.
Può essere una coclea, un pendolo oppure un piatto [lamiera n.d.e.]
3.17 – impianto di compattazione: tutti i componenti direttamente coinvolti nel pressare e compattare i materiali sciolti dentro la vasca (ad es. sistema idraulico, elementi compattatori, camera di compattazione)
3.18 – unità di compattazione: l'elemento del compattatore contenente l'impianto di compattazione
In altre parole, si può definire compattatore un dispositivo composto di attrezzature ed impianti mobili che spingano i rifiuti contro una parete fissa, determinando una variazione di volume degli stessi.
La norma poi affronta gli aspetti di sicurezza, in particolar modo quelli relativi ai rischi per gli operatori. Per ciò che importa nella presente relazione, è utile descrivere brevemente quanto la norma riporta al capitolo 5, in merito ai requisiti di sicurezza.
La norma fa riferimento alla Normativa Macchine, ovverosia la Direttiva Europea che l'Italia ha recepito dapprima con la legge 626/94, sostituita dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., relativa all'eliminazione dei rischi per la sicurezza derivanti dall'uso di un macchinario.
Senza entrare nel dettaglio dei diversi articoli di legge, per brevità è possibile riassumere quanto previsto dalla UNI 16486/2020 distinguendo:
5.1 – Rischi meccanici: sono inclusi in questa categoria tutti i rischi legati ad un'imperfetta alimentazione del compattatore (ad esempio ostruzioni di materiale da compattare), cedimenti improvvisi degli elementi strutturali (da evitare con l'adozione di blocchi meccanici e/o dispositivi oleodinamici anticaduta), urti e cesoiamenti dovuti a parti in movimento, accesso alle zone di compattazione.
5.2 – Rischi legati all'automazione: in tale categoria sono considerati i rischi legati a malfunzionamenti dei dispositivi di comando (pulsanti di marcia/arresto) o ad avviamenti e fermate improvvise dei meccanismi. In questa categoria inoltre sono compresi anche i rischi da avviamenti dell'impianto non autorizzati (da evitare ad esempio) mediante interruttori sottochiave.
Rientrano tra i dispositivi di sicurezza che evitano i rischi di cui sopra i c.d. pulsanti di emergenza, a forma di
8 fungo di colore rosso che, se attivati, bloccano immediatamente tutti i dispositivi e gli impianti ad essi collegati”.
Il CTU, esaminate, in generale, secondo quanto sopra riportato, le caratteristiche di un compattatore, così come definite dalle norme UNI, ha verificato se gli elementi tipici di tali macchinari siano presenti nei mezzi della società e se tali mezzi possano, quindi, essere annoverati tra i compattatori di rifiuti;
e in proposito ha evidenziato quanto di seguito riportato.
“…Sostanzialmente, quindi, come detto, dalla Norma Uni si può definire compattatore un mezzo che abbia un sistema composto da parte fissa e parte mobile montati su una vasca, dove la parte mobile ha il compito di “spingere” i materiali sciolti presenti dentro la vasca contro una parete fissa. In base a quanto dal sottoscritto riscontrato in sede di sopralluogo, tutti i mezzi visionati, indipendentemente dal costruttore degli stessi, presentano i seguenti dispositivi/attrezzature:
- Meccanismo di compattazione: tutti i mezzi presentano un impianto di compattazione, mosso da cilindri oleodinamici. Sono infatti presenti, come si può vedere nella documentazione fotografica llegata alla presente relazione, la vasca di raccolta dei rifiuti, un sistema pala/slitta, il sollevatore i bidoni. Il sistema di pala/slitta è il cuore della compattazione. Consiste in una pala ruotabile che, durante le operazioni di carico rifiuti, si posiziona ruotata verso l'alto. Dopo lo sversamento dei RSU dentro la vasca, la pala ruota verso il basso e viene azionata la slitta, che muovendosi contro la parete della vasca determina la compattazione dei rifiuti. Nella figura sotto riportata è schematizzato il principio di funzionamento della slitta (in rosso nell'immagine) e della pala (in blu nella figura) contro la vasca (in verde). Il movimento inizia con la pala in alto e la slitta indietro
(pos. 1), prosegue con il movimento della pala verso il basso (pos. 2), la movimentazione della slitta verso il fondo della vasca (pos. 3) ed infine la risalita della pala verso l'altro
(pos. 4) per tornare alla posizione 1 e ricominciare il ciclo.
- Dispositivi di sicurezza: il meccanismo di compattazione è progettato per funzionare in automatico sotto la supervisione dell'operatore oppure in manuale, quindi azionato, movimento per movimento, dall'operatore. Possiede i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa (funghi di emergenza, pulsanti di marcia/arresto).
- Automazione: il movimento del compattatore avviene mediante cilindri oleodinamici, azionati da una apposita centralina che, mediante una pompa, manda l'olio ai cilindri per
9 movimentare la pala e la slitta. Esistono dei dispositivi, chiamati “finecorsa”, che hanno la funzione di segnalare al compattatore il raggiungimento di una ben precisa posizione.
Normalmente vengono installati nelle posizioni di inizio e fine movimento, ma possono esistere applicazioni di finecorsa anche in posizioni intermedie. Nel caso di specie, questi dispositivi si attivano quando la slitta raggiunge la sua posizione di massima compattazione
(slitta tutta indietro verso la parete del cassone e pala in basso) e inviano un segnale di arresto della corsa, per fare tornare la slitta in posizione di caricamento (quindi slitta tutta avanti e pala in alto) per dare inizio ad un nuovo ciclo di compattazione”.
Il CTU nominato ha dunque concluso nel senso che “i mezzi oggetto del procedimento, guidati dal ricorrente, presentano le caratteristiche stabilite dalle norme UNI di categoria per i compattatori. Il meccanismo installato a bordo cabina può essere considerato un compattatore di rifiuti, in quanto soddisfa i requisiti e rispecchia le caratteristiche indicate dalla norma UNI EN 16486:2020, avendo infatti le caratteristiche di un compattatore trasportabile, solidale al mezzo di trasporto su cui è installato, presenta un sistema di compattazione costituito da un meccanismo pala/slitta mosso a impianto oleodinamico, con automazione e dispositivi di sicurezza come da norma UNI. Il compattatore, in ultima analisi, è rappresentato dal sistema di compattazione, indipendentemente dal mezzo sul quale esso viene installato.”
In definitiva, dunque, ha ritenuto il CTU che il mezzo della tipologia di che trattasi, c.d.
“Gasolone”, presenta tutte le caratteristiche previste dalla norma UNI per essere definito un compattatore.”.
Quanto sopra riportato è condiviso da questo giudice, poiché fondato su accertamenti analitici, frutto della corretta applicazione delle regole tecniche di riferimento, dei quali il consulente ha fornito chiare, motivate ed esaustive spiegazioni, dando contezza del percorso logico seguìto, che si palesa privo di contraddizioni e di errori.
Ne discende, a fronte del dimostrato utilizzo da parte del ricorrente di un mezzo per il quale
è, sì, richiesta la patente B, ma rientrante tra quelli indicati nei profili esemplificativi del terzo livello dell'area spazzamento, che deve ritenersi fondata la pretesa dello stesso di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore.
Ciò però, alla luce del citato art. 16, comma 11, del CCNL FISE Assoambiente, decorsi 120 giorni dalla data in cui lo stesso è stato concretamente adibito ad utilizzare il mezzo in
10 questione e, quindi, a decorrere dal 01.03.2021, per cui il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore va riconosciuto a decorrere dal 01.07.2021.
In proposito l'articolo 2103 comma 7 c.c. stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'articolo 16, comma 10, del CCNL applicato prevede che “Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente.”; il comma 11, poi, aggiunge: 11.
Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”.
Quanto al pagamento delle differenze retributive spettanti per la maggiore retribuzione prevista per il 3° livello oggetto di riconoscimento, esse sono dovute a decorrere dal momento in cui le mansioni superiori sono state effettivamente svolte e, cioè, a decorrere dal 01.03.2021 e nella misura mensile di euro 7,16, corrispondente alla differenza tra la retribuzione base mensile di euro 1.810,56 prevista dal C.C.N.L. per i dipendenti di livello
3B e quella di euro 1.803,40 prevista per i dipendenti di livello 2° nel quale era inquadrato il ricorrente;
la relativa condanna della resistente, poi, va statuita sino al mese di giugno
2022, mese nel quale, secondo quanto dedotto dalla convenuta e non contestato dal ricorrente, è cessato il rapporto di lavoro tra le parti e nel quale, comunque, è stato proposto l'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
In proposito, l'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 stabilisce che le cause di valore inderminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, e che pertanto lo scaglione di riferimento vada individuato in ragione della
11 complessità della lite, tenuto altresì conto della possibilità, di valutare in astratto, il valore della causa sulla base della domanda, nella specie solo apparentemente di valore indeterminabile.
Considerato il carattere seriale della causa, lo scaglione tariffario può individuarsi in quello delle cause aventi valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 (v. Cass. 29821/2019).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4676/2022
R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel livello professionale 3° del Parte_1
CCNL FISE Assoambiente a decorrere dal 01.07.2021 e, per l'effetto, ordina alla società resistente di riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna la a pagare al ricorrente la somma mensile di euro 7,16 a decorrere CP_1
dal 01.03.2021 fino a giugno 2022, oltre a interessi e rivalutazione dalla data del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna la alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in CP_1
complessivi euro 2.695,5 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, ed eventuale rimborso del C.U., disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, avv. Palma Balsamo.
Catania, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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