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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2660/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18122/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Comiziano - Piazza Vittorino Alfieri 1 80030 Comiziano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARSU/TIA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120249013797759000 notificata il 9.05.2024 e le sottostanti cartella di pagamento nr. 07120110145637032000, 07120140425466289000, 07120180068919682000,
07120180078871490000, 071201900050536360009 0 71202000 7083635 7000, 071202000819432484000 nonché gli avvisi di accertamento nr. 000000000022 e n. 0000000000160 tutti inerenti ad omesso pagamento di tributi locali chiedendone l'annullamento vinte le spese.
Eccepiva il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione e/o decadenza delle pretese operando un disconoscimento preventivo di ogni documentazione prodotta da parti resistenti in fotocopia.
Si costituiva il Comune di Comiziano che rivendicava la rituale notifica dei due avvisi di accertamento sottesi alla intimazione impugnata preceduti, peraltro, dal sollecito di pagamento.
Il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali per un verso eccepiva l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate con avvocato del libero foro e per l'altro insisteva nei motivi di ricorso formulando rilievi sul perfezionamento del processo notificatorio dei due avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato.
Con ordinanza del 10.02.2025 questo giudice letto l'art 14 comma 6 bis del D.Lgs 546/92 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ADER a cura del ricorrente nel termine di giorni 30 e rinviava a nuovo ruolo.
Con successiva ordinanza del 16.06.2025 questo Giudice, rilevato che al fine di provare l'integrazione del contraddittorio ordinata al ricorrente il 10/02/2025 risultano allegati i files PDF e i referti di accettazione e consegna ad DE e non i files .EML di tali referti, così come richiesto ai fini della prova della validità del processo notificatorio, ordinava al ricorrente di depositare i files di tali referti di notifica nel termine di giorni
30 dalla comunicazione della presente ordinanza cui il ricorrente provvedeva in data 4.07.2025.
All'udienza odierna la causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei termini che seguono.
Ed invero, risulta fondata l'eccezione di parte ricorrente concernente la mancanza di una rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata
In particolare, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92, va ricordato che gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri:
l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque unitamente a questi ultimi.
Tanto considerato, la prima censura sollevata è relativa alla mancata o irregolare notifica dell'atto posto a base dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Orbene, in tema di prova, va evidenziato che la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n.5302 del 9/4/01 ha precisato come “in tema di accertamento delle imposte sui redditi se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”
Ciò detto, per quanto riguarda l'eccezione suddetta, ritiene la Corte che, analizzati i motivi indicati in ricorso e vista la documentazione prodotta dalle parti, si deve ritenere che tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato ed oggetto di specifica impugnazione non sono state ritualmente notificate al contribuente: tanto il ricorrente ha allegato nel suo ricorso;
l'agente della riscossione ritualmente citato, sul quale, comunque, gravava l'onere della prova, non si è costituito e, pertanto, non ha fornito alcuna prova a supporto dell'avvenuta rituale notifica di tali atti prodromici alla intimazione di pagamento e, per quel che rileva direttamente in questa sede, delle cartella di pagamento espressamente richiamate nell'intimazione di pagamento.
Ne consegue che tutte le cartelle di pagamento costituenti il presupposto logico-normativo dell'intimazione di pagamento impugnata non possono considerarsi giuridicamente sussistente e legittimanti tale atto. La giurisprudenza di legittimità conforta tale metodo.
A conclusioni diverse deve, invece pervenirsi, quanto ai due avvisi di accertamento pure espressamente richiamati nell'atto impugnato.
Ed invero, alla luce della documentazione versata in atti da parte resistente, comune di Comiziano, tali avvisi – contrariamente a quanto deduce parte ricorrente e come da documentazione depositata in giudizio
- risultano essere stati recapitati al ricorrente, in data 22.12.2020 e 14.01.2021, a mezzo di servizio postale presso l'indirizzo del destinatario con avviso di ricevimento e consegnato nelle mani della moglie che apponeva la firma di sottoscrizione.
La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento predetti ha lasciato irrimediabilmente consolidare le relative pretese fiscale dell'Ente.
Occorre ricordare che, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trova applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c. p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. ordinanza 16183/2021, Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10131. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di notifica dell'atto tramite il servizio postale (la cosiddetta notifica diretta), non è necessario l'invio della Comunicazione dell'Avvenuto Deposito (CAD) della spedizione non ritirata applicandosi la la disciplina propria delle raccomandate e non la disciplina della Legge n. 890/1982 (cfr., ord. n. 2339 del 2 febbraio 2021). I rilevi di parte ricorrente che lamenta la incompletezza del processo notificatorio non si confrontano con i principi di diritto sopra richiamati.
Quanto la disconoscimento preventivo delle copie della documentazione prodotta, avvisi e cartelle, la
Suprema Corte, secondo un orientamento ormai prevalente, ha espressamente affermato che “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento” ( da ultimo Cass. Sez. 5, n. 8604 del 1.4.2025).
Tale onere, nel caso di specie, non risulta in alcun modo assolto.
Dev'essere, quindi, affermata la infondatezza del motivo di ricorso attinente il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento posti a fondamento dell'atto opposto.
Ciò posto, non avendo il contribuente impugnato gli avvisi di accertamento, benché ritualmente notificati, quest'ultimi sono divenuti definitivi per decorso dei termini di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92.
Appare, quindi, di solare evidenza che l'azione oggi proposta è tardiva in quanto il ricorrente aveva l'onere di proporre tempestiva impugnazione avverso i predetti avvisi, oggi relativamente alla intimazione, quindi, può proporre eccezioni unicamente ai vizi propri e non anche eccezioni di merito afferenti la pretesa tributaria, che restano riconducibili solo ai prodromici avvisi di accertamento.
La regolare notifica, in data 22.12.2020 e 14.01.2021, degli atti presupposti rende priva di pregio anche l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'Agente della Riscossione dal potere di notificare la successiva cartella le cui regole di riferimento sono contenute nei commi 161 e 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006.
In particolare, il comma 163 prevede che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'accertamento tributario diventa definitivo dopo la scadenza dei termini di pagamento individuata in 60 giorni dalla data di notifica al destinatario, senza che sia avvenuto il pagamento e senza che sia stato presentato ricorso sicchè nel caso di specie tale definitività è maturata rispettivamente il 22.02.2021 14.03.2021.
Di tal che la notifica, in data 9.05.2024 dell'intimazione di pagamento impugnata è intervenuta entro i termini di decadenza.
Analoghe conclusioni valgono anche in ordine alla eccepita prescrizione quinquennale.
In definitiva, e per riepilogare: in parziale accoglimento del ricorso, va annullata l'intimazione di pagamento limitatamente ai ruoli relativi portati nelle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata;
va invece rigettato il ricorso (e confermata la legittimità della pretesa azionata) in relazione agli atvvisi di accertamento.
L'accoglimento parziale del ricorso, determinando soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto di intimazione limitatamente alle cartelle di pagamento emesso richiamate. Rigetta nel resto e compensa le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18122/2024 depositato il 23/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Comiziano - Piazza Vittorino Alfieri 1 80030 Comiziano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249013797759000 TARSU/TIA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120249013797759000 notificata il 9.05.2024 e le sottostanti cartella di pagamento nr. 07120110145637032000, 07120140425466289000, 07120180068919682000,
07120180078871490000, 071201900050536360009 0 71202000 7083635 7000, 071202000819432484000 nonché gli avvisi di accertamento nr. 000000000022 e n. 0000000000160 tutti inerenti ad omesso pagamento di tributi locali chiedendone l'annullamento vinte le spese.
Eccepiva il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione e/o decadenza delle pretese operando un disconoscimento preventivo di ogni documentazione prodotta da parti resistenti in fotocopia.
Si costituiva il Comune di Comiziano che rivendicava la rituale notifica dei due avvisi di accertamento sottesi alla intimazione impugnata preceduti, peraltro, dal sollecito di pagamento.
Il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali per un verso eccepiva l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate con avvocato del libero foro e per l'altro insisteva nei motivi di ricorso formulando rilievi sul perfezionamento del processo notificatorio dei due avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato.
Con ordinanza del 10.02.2025 questo giudice letto l'art 14 comma 6 bis del D.Lgs 546/92 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ADER a cura del ricorrente nel termine di giorni 30 e rinviava a nuovo ruolo.
Con successiva ordinanza del 16.06.2025 questo Giudice, rilevato che al fine di provare l'integrazione del contraddittorio ordinata al ricorrente il 10/02/2025 risultano allegati i files PDF e i referti di accettazione e consegna ad DE e non i files .EML di tali referti, così come richiesto ai fini della prova della validità del processo notificatorio, ordinava al ricorrente di depositare i files di tali referti di notifica nel termine di giorni
30 dalla comunicazione della presente ordinanza cui il ricorrente provvedeva in data 4.07.2025.
All'udienza odierna la causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei termini che seguono.
Ed invero, risulta fondata l'eccezione di parte ricorrente concernente la mancanza di una rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata
In particolare, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92, va ricordato che gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri:
l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque unitamente a questi ultimi.
Tanto considerato, la prima censura sollevata è relativa alla mancata o irregolare notifica dell'atto posto a base dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Orbene, in tema di prova, va evidenziato che la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n.5302 del 9/4/01 ha precisato come “in tema di accertamento delle imposte sui redditi se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”
Ciò detto, per quanto riguarda l'eccezione suddetta, ritiene la Corte che, analizzati i motivi indicati in ricorso e vista la documentazione prodotta dalle parti, si deve ritenere che tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato ed oggetto di specifica impugnazione non sono state ritualmente notificate al contribuente: tanto il ricorrente ha allegato nel suo ricorso;
l'agente della riscossione ritualmente citato, sul quale, comunque, gravava l'onere della prova, non si è costituito e, pertanto, non ha fornito alcuna prova a supporto dell'avvenuta rituale notifica di tali atti prodromici alla intimazione di pagamento e, per quel che rileva direttamente in questa sede, delle cartella di pagamento espressamente richiamate nell'intimazione di pagamento.
Ne consegue che tutte le cartelle di pagamento costituenti il presupposto logico-normativo dell'intimazione di pagamento impugnata non possono considerarsi giuridicamente sussistente e legittimanti tale atto. La giurisprudenza di legittimità conforta tale metodo.
A conclusioni diverse deve, invece pervenirsi, quanto ai due avvisi di accertamento pure espressamente richiamati nell'atto impugnato.
Ed invero, alla luce della documentazione versata in atti da parte resistente, comune di Comiziano, tali avvisi – contrariamente a quanto deduce parte ricorrente e come da documentazione depositata in giudizio
- risultano essere stati recapitati al ricorrente, in data 22.12.2020 e 14.01.2021, a mezzo di servizio postale presso l'indirizzo del destinatario con avviso di ricevimento e consegnato nelle mani della moglie che apponeva la firma di sottoscrizione.
La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento predetti ha lasciato irrimediabilmente consolidare le relative pretese fiscale dell'Ente.
Occorre ricordare che, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trova applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c. p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. ordinanza 16183/2021, Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10131. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di notifica dell'atto tramite il servizio postale (la cosiddetta notifica diretta), non è necessario l'invio della Comunicazione dell'Avvenuto Deposito (CAD) della spedizione non ritirata applicandosi la la disciplina propria delle raccomandate e non la disciplina della Legge n. 890/1982 (cfr., ord. n. 2339 del 2 febbraio 2021). I rilevi di parte ricorrente che lamenta la incompletezza del processo notificatorio non si confrontano con i principi di diritto sopra richiamati.
Quanto la disconoscimento preventivo delle copie della documentazione prodotta, avvisi e cartelle, la
Suprema Corte, secondo un orientamento ormai prevalente, ha espressamente affermato che “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento” ( da ultimo Cass. Sez. 5, n. 8604 del 1.4.2025).
Tale onere, nel caso di specie, non risulta in alcun modo assolto.
Dev'essere, quindi, affermata la infondatezza del motivo di ricorso attinente il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento posti a fondamento dell'atto opposto.
Ciò posto, non avendo il contribuente impugnato gli avvisi di accertamento, benché ritualmente notificati, quest'ultimi sono divenuti definitivi per decorso dei termini di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92.
Appare, quindi, di solare evidenza che l'azione oggi proposta è tardiva in quanto il ricorrente aveva l'onere di proporre tempestiva impugnazione avverso i predetti avvisi, oggi relativamente alla intimazione, quindi, può proporre eccezioni unicamente ai vizi propri e non anche eccezioni di merito afferenti la pretesa tributaria, che restano riconducibili solo ai prodromici avvisi di accertamento.
La regolare notifica, in data 22.12.2020 e 14.01.2021, degli atti presupposti rende priva di pregio anche l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'Agente della Riscossione dal potere di notificare la successiva cartella le cui regole di riferimento sono contenute nei commi 161 e 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006.
In particolare, il comma 163 prevede che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'accertamento tributario diventa definitivo dopo la scadenza dei termini di pagamento individuata in 60 giorni dalla data di notifica al destinatario, senza che sia avvenuto il pagamento e senza che sia stato presentato ricorso sicchè nel caso di specie tale definitività è maturata rispettivamente il 22.02.2021 14.03.2021.
Di tal che la notifica, in data 9.05.2024 dell'intimazione di pagamento impugnata è intervenuta entro i termini di decadenza.
Analoghe conclusioni valgono anche in ordine alla eccepita prescrizione quinquennale.
In definitiva, e per riepilogare: in parziale accoglimento del ricorso, va annullata l'intimazione di pagamento limitatamente ai ruoli relativi portati nelle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata;
va invece rigettato il ricorso (e confermata la legittimità della pretesa azionata) in relazione agli atvvisi di accertamento.
L'accoglimento parziale del ricorso, determinando soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto di intimazione limitatamente alle cartelle di pagamento emesso richiamate. Rigetta nel resto e compensa le spese