Art. 1.
Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1956, le misure degli assegni e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H di cui ai testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418 , sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1956, le misure degli assegni e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H di cui ai testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418 , sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.