Articolo 2 della Legge 15 luglio 1954, n. 613
Articolo 1
Versione
28 agosto 1954
Art. 2.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera di cui al precedente art. 1 e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Entrata in vigore il 28 agosto 1954
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