Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 554/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 554 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Valentina Boldrini e Palumbo Paolo ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ancona, alla Piazza del
Plebiscito n. 55;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Monfalcone, alla via Roma n. 49, presso lo studio degli avv.ti Vito Susanna e
Pamela Borghese, dalle quali e rappresentata e difensa in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.3.2025, i difensori hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, degli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 19.7.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Gorizia per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con il 09.08.1997, in Polopos (Spagna), nel corso del quale Controparte_1
sono nate le figlie (il 21.5.1989) e (il 30.9.1998), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni.
Si è costituita, nel presente procedimento, in data 9.12.2024, Controparte_1
la quale, senza opporsi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dato atto di essere addivenuta a un accordo, con il ricorrente, sulle questioni accessorie, nei termini di seguito riportati: “disporre a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la figlia pari a € 100,00, sino al Per_1
compimento del 26 anno di età della stessa somma rivalutabile secondo gli indici istat
e da versarsi entro 5 di ogni mese;
disporre a carico del ricorrente il versamento, alla NO , della somma di euro 50.00, a titolo di assegno divorzile, Parte_2
rivalutabile secondo gli indici istat e da versarsi entro 5 di ogni mese, sino alla data di estinzione del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà; disporre che il ricorrente provveda al pagamento della rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in comproprietà tra le parti”.
Ciò posto, all'udienza del 20.3.2025, i difensori delle parti hanno confermato il raggiungimento di un accordo nei termini indicati nella comparsa di costituzione depositata dalla resistente e hanno, pertanto, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, del suddetto accordo.
Orbene, la domanda, che va correttamente qualificata come scioglimento del matrimonio, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Gorizia, con decreto del 19.10.2009, all'esito del procedimento recante R.G. 1512/2009, previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale in data 7.10.2009.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si
2 R.G. 554/2024 a.c.
deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, nei termini indicati in dispositivo, non essendo contrario ad alcuna norma imperativa.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
09.08.1997 in Polopos (Spagna) (atto n. 21, parte II, serie C, reg. Atti
Matrimonio anno 1997 del Comune di Rosolini);
b) dispone, a carico di , il versamento del contributo per Parte_1
il mantenimento per la figlia pari a € 100,00 mensili, sino al Per_1
compimento del ventiseiesimo anno di età della stessa, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
c) dispone, a carico di , il versamento, alla NO Parte_1 Pt_2
della somma di euro 50,00 mensili, a titolo di assegno divorzile,
[...]
rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese, sino alla data di estinzione del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà;
d) prende atto che a carico di provvederà al pagamento Parte_1 della rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in comproprietà tra le parti;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosolini per gli incombenti di legge;
f) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
3