Rigetto
Sentenza 2 settembre 2025
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Di recente pubblicazione un parere dal taglio operativo, che interessa in particolare le stazioni appaltanti che occupandosi prevalentemente di servizi, non affidano lavori pubblici di importi pari e superiori alla soglia dei 150000 euro Una stazione appaltante chiedeva se e [...] Si prosegue nell'analisi delle principali modifiche al bando tipo che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (GU Serie Generale n 235 del 09102025) La prima parte è consultabile nella pubblicazione del 07 ottobre Il paragrafo 5 viene integrato [...] L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n 365 del 16 settembre 2025, ha aggiornato il Bando tipo n 1/2023 “Schema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/09/2025, n. 7174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7174 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07174/2025REG.PROV.COLL.
N. 05456/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5456 del 2024, proposto dal Comune di RT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Febbo e Rita Aruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione BR, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti, Arta BR – Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente e Provincia di Chieti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Sigma90 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'BR sezione staccata di Pescara, sezione prima, n. 00003/2024, resa tra le parti, avente ad oggetto:
A) quanto al ricorso n. 240 del 2022 proposto dal Sigma90 s.r.l.:
l’annullamento del provvedimento di archiviazione del 28 aprile 2022 della segnalazione certificata di agibilità presentata dalla Sigma90 s.r.l., nonché del provvedimento di annullamento del 4 maggio 2022 con il quale è stata annullata la pratica SUAP per mancata integrazione della documentazione richiesta;
B) quanto al ricorso n. 331 del 2022 proposto dal Comune di RT:
l’accertamento dell’inottemperanza della sentenza del T.a.r. BR – Pescara del 30 luglio 2022, n. 326, nonché per l’accertamento della nullità, inefficacia o, in via subordinata, l’annullamento della determinazione del 29 settembre 2022, n. DPC026/226;
C) quanto ai motivi aggiunti del Comune di RT del 22 gennaio 2023:
l’annullamento della determinazione del 16 gennaio 2022, n. DPC026/275 e del presupposto verbale della Conferenza di servizi del 25 ottobre 2022;
D) quanto al ricorso n. 105 del 2023 proposto dal Sigma90 s.r.l.:
l’annullamento del provvedimento di demolizione n. 64/2023 avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi presso l’impianto di smaltimento rifiuti contenenti amianto della Sigma90 s.r.l.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione BR e della Sigma90 s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO
1. – La società Sigma90 s.r.l. è titolare di una autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) n. 08/10 del 15 luglio 2010, della durata quinquennale, per l’esercizio dell’attività di conferimento tramite smaltimento di rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide, ubicato nel Comune di RT.
2. – Con istanza del 5 settembre 2021, la Sigma90 s.r.l. ha trasmesso alla Regione BR (servizio gestione rifiuti e bonifiche) la documentazione tecnica ai fini del rinnovo dell’autorizzazione vigente, con contestuale richiesta di “ variante volumetrica nei limiti del 15% della volumetria autorizzata con riprofilatura della quota finale di abbancamento rifiuti ”.
3. – All’esito della conferenza di servizi, tenuto conto dei pareri favorevoli resi da ASL e ARTA, la Regione BR con il provvedimento n. DPC026/330 del 30 dicembre 2021 ha autorizzato il rinnovo dell’A.I.A. n. 08/10 del 15 luglio 2010.
4. – In data 26 gennaio 2022, la Sigma90 s.r.l. ha presentato al SUAP del Comune di RT una segnalazione certificata di agibilità (di seguito, SCAGI) relativa a due moduli prefabbricati, ubicati in discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide, destinati ad ufficio amministrativo, servizio igienico e locale mensa/riposo.
5. – In data 3 febbraio 2022, il Comune ha chiesto alla società la documentazione necessaria ad evadere la pratica, tra cui quella attestante lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9- bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
6. – In data 4 marzo 2022, il professionista incaricato dalla società ha riscontrato la richiesta ritenendo che l’AIA n. 8/2010 costituisse titolo abilitativo alla realizzazione dei manufatti con la conseguenza di ritenere che “ non sia necessario il rilascio di ulteriori titoli abilitativi ”.
7. – In data 28 aprile 2022, dopo ulteriori chiarimenti, il Comune di RT ha adottato il provvedimento di archiviazione della SCAGI e, in data 4 maggio 2022, il successivo provvedimento di annullamento della pratica medesima per mancata integrazione della documentazione richiesta.
8. – Con un primo ricorso al T.a.r. (n. 240 del 2022), la società ha impugnato entrambi i suddetti provvedimenti.
9. – Nel frattempo, con la sentenza del 30 luglio 2022, n. 326, il T.a.r. ha annullato tale rinnovo dell’AIA con conseguente “ obbligo dell’amministrazione di riconvocare la conferenza di servizi e acquisire le determinazioni di tutti i soggetti originariamente partecipanti sulla nuova relazione della ditta e sul nuovo parere ARTA ”.
10. – Pertanto, la Regione, con determinazione DPC026/226 del 29 settembre 2022, ha disposto l’annullamento dell’AIA n. 330 del 31 dicembre 2021 e, contestualmente, onde garantire l’interesse partecipativo del Comune di RT, ha determinato di procedere ad una celere riconvocazione di una nuova conferenza di servizi, dichiarando contestualmente che il gestore potesse continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione dell’A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 nelle more della definizione del procedimento di rinnovo.
11. – Tenuto conto, pertanto, delle risultanze della conferenza di servizi e delle posizioni prevalenti espresse e del parere, sia pur non favorevole, del Comune di RT, ma contenente le prescrizioni per il superamento del dissenso, la Regione BR ha concluso il procedimento con il rilascio dell’AIA n. DPC026/275 del 16 novembre 2022.
12. – Con un distinto ricorso al T.a.r. (n. 331 del 2022), il Comune di RT ha agito in giudizio nei confronti della Regione chiedendo l’accertamento della inottemperanza di quest’ultima alla sentenza del T.a.r. del 30 luglio 2022, n. 326, nonché l’accertamento della nullità e/o inefficacia o, in via subordinata, l’annullamento della determinazione regionale del 29 settembre 2022 di annullamento dell’AIA n. 330 del 31 dicembre 2021.
13. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 15 gennaio 2023), il Comune ha chiesto l’annullamento della determinazione del 16 novembre 2022, n. DPC026/275 e del presupposto verbale della Conferenza di servizi del 25 ottobre 2022.
14. – Con ulteriore ricorso al T.a.r. (n. 105 del 2023), la società ha impugnato il provvedimento di demolizione n. 64/2023, nel frattempo emanato dal Comune di RT, avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi presso l’impianto di smaltimento rifiuti della Sigma90 s.r.l.
15. – Con tale provvedimento veniva rilevata e accertata l’illegittimità dei manufatti realizzati all’interno della discarica in quanto privi di titoli abilitativi e di SCAGI e veniva, quindi, disposto il ripristino dello stato delle opere e manufatti presenti all’interno della stessa discarica.
16. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r., previa conversione del rito da camerale in udienza pubblica per il ricorso n. 331 del 2022, ha riunito tutti e tre i suddetti ricorsi ed ha: a) dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso proposto dalla società (n. 240 del 2022); b) accolto il secondo ricorso proposto dalla medesima società (n. 105 del 2023), con conseguente annullamento del provvedimento di demolizione n. 64/2023; c) respinto il ricorso n. 331 del 2022 ed il relativo ricorso per motivi aggiunti proposti dal Comune.
16.1. – In particolare, con riferimento al ricorso n. 240 del 2022, il primo giudice ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che, con il sopravvenuto provvedimento n. DPC026/275 del 16 novembre 2022 di rinnovo dell’A.I.A. n. 08/10 del 15 luglio 2010 e di variante volumetrica, la Regione BR ha impartito all’art. 5 anche nuove prescrizioni aventi ad oggetto gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al provvedimento oggetto di gravame, tra cui anche la presentazione di una nuova segnalazione certificata di agibilità (pag. 10 della sentenza impugnata).
16.2. – Con riguardo al ricorso n. 150 del 2023, avente ad oggetto il provvedimento con cui veniva accertata l’illegittimità dei manufatti per assenza di titoli abilitativi e di SCAGI e veniva disposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di tutte le opere presenti, il primo giudice ha ritenuto che, sulla base delle sopravvenienze di cui alla prescrizioni contenute nell’art. 5 della nuova AIA, tale ricorso dovesse essere accolto, appuntandosi il medesimo “ su un atto vincolato strettamente consequenziale al provvedimento di archiviazione della SCAGI ed all’accertamento del carattere abusivo delle opere rispetto alle quali la nuova AIA prescrive l’obbligo di presentare un’istanza di sanatoria ed una nuova SCAGI ” (pag. 11 della sentenza impugnata).
16.3. – Infine, ha respinto il ricorso n. 331 del 2022 ed i relativi motivi aggiunti, ritenendo infondato l’assunto del Comune ricorrente secondo cui, a seguito della sentenza del T.a.r. n. 326 del 2022, l’attività della discarica sarebbe divenuta priva di autorizzazione in quanto l’AIA n. 8/2010 doveva considerarsi scaduta e, pertanto, non poteva consentirsi la sua continuazione ai sensi dell’art 29- octies del d.lgs. n. 152 del 2006.
16.3.1. – Sul punto, ha innanzitutto ritenuto che: a) “ l’effetto demolitorio discendente dalla sentenza n. 326/2022 è circoscritto alla sola Autorizzazione Integrata Ambientale n. 330 del 30/12/2021 e non può considerarsi esteso anche all’AIA n. 8/2010 ” (pag. 13 della sentenza impugnata); b) “ l’originaria scadenza di cinque anni dell’AIA n.8/2010, decorrenti dall’emanazione del provvedimento, è stata prorogata ope legis al 15.07.2020 con Determinazione Dirigenziale DA13/9 del 13.01.2015 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/14 ” (pag. 13 della sentenza impugnata); c) la scadenza dell’AIA al 15 luglio 2020 è stata poi ulteriormente prorogata in virtù della legislazione emergenziale (art. 103, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18) che ha esteso gli atti di assenso della pubblica amministrazione in scadenza fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 30 giugno 2022 (pag. 14 della sentenza impugnata); d) infine, a seguito della presentazione dell’istanza di rinnovo/riesame dell’AIA in data 5 settembre 2021, ha trovato applicazione la proroga legale di cui all’art. 29- octies , comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, ossia fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame (pag. 14-15 della sentenza impugnata).
16.3.2. – In secondo luogo, ha ritenuto infondata la censura relativa alla lesione dell’interesse partecipativo del Comune di RT (già rilevata con la sentenza n. 326 del 2022), in quanto a seguito di tale sentenza la Regione, con determinazione DPC026/226 del 29 settembre 2022, ha disposto l’annullamento dell’AIA n. 330 del 31 dicembre 2021 e, contestualmente, al fine di garantire l’interesse partecipativo del Comune di RT, ha riconvocato una nuova conferenza di servizi, con acquisizione della nota del Comune di RT in data 24 ottobre 2022 (pag. 15-16 della sentenza impugnata).
16.3.3. – Infine, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti del Comune avverso la determinazione n. DPC026/275 del 16 novembre 2022, rilevando in particolare che: a) “ Alla luce del contenuto dell’art. 5 del gravato provvedimento deve ritenersi quindi che la nuova autorizzazione abbia recepito tutte le prescrizioni/condizioni indicate dal Comune di RT ” (pag. 18 della sentenza impugnata); b) “ la Regione ha espressamente richiamato i pareri resi da ARTA e ASL con le relative prescrizioni che costituiscono parte integrante del provvedimento, ed ha rimarcato che il mancato rispetto delle stesse comporta l’adozione dei provvedimenti riportati dall’art. 29-decies), comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del D.lgs. 152/06 ” (pag. 19 della sentenza impugnata); c) “ la variante proposta, consistente in un incremento volumetrico dell’invaso della discarica inferiore al 15% del volume autorizzato, si sostanzia in una lievissima riprofilatura della quota finale di abbancamento dei rifiuti ”, con conseguente qualifica della variante proposta in termini di modifica non sostanziale (pag. 20 della sentenza impugnata); d) il procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato non è sussumibile nell’ambito della procedura di cui all’art. 27- bis relativa al PAUR (pag. 20 della sentenza impugnata).
17. – Con atto di appello, il Comune ha impugnato la sentenza.
18. – Con apposita memoria si è costituita la società resistente.
19. – All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di appello (pag. 5-10), il Comune ha impugnato il capo di sentenza relativo alla improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso presentato dalla società Sigma90 s.r.l. (n. 240 del 2022).
In particolare, ha ribadito l’assenza della necessaria conformità urbanistico-edilizia ai fini dell’agibilità, nonché l’assenza di titoli abilitativi e di agibilità, non sanabile mediante il rilascio dell’AIA.
Inoltre, ha ribadito che la società non avrebbe prodotto nessuna documentazione tecnica aggiornata, né la SCAGI e i titoli abilitativi, che di fatto non sarebbero stati mai acquisiti, oltre a non aver adeguato le strutture, permanendo in uno stato di illegittimità.
1.1. – Il motivo è inammissibile in quanto con tale censura la parte appellante si è limitata a reiterare le censure di merito relative all’assenza di conformità urbanistico-edilizia dei manufatti e allo stato di illegittimità dei manufatti, senza però articolare specifiche censure avverso l’argomentazione posta a fondamento della sopravvenuta carenza di interesse.
Il primo giudice, infatti, ha statuito che alla luce delle prescrizioni adottate dalla nuova A.I.A., con particolare riguardo a quella di presentare la documentazione tecnica aggiornata con successivo inoltro di apposita istanza al SUAP per la sanatoria degli edifici con i conseguenti adempimenti necessari alla successiva SCAGI (art. 5, comma 2, lett. b, della nuova AIA), “ viene dato impulso ad un nuovo iter amministrativo per gli aspetti di natura urbanistico-edilizia e di agibilità delle strutture presenti, di talchè deve ritenersi venuto [meno] l’interesse di parte ricorrente a coltivare l’impugnativa tesa all’annullamento dell’archiviazione della Segnalazione Certificata di Agibilità originariamente presentata ” (punto 2, pag. 10-11 della sentenza impugnata).
1.2. – Peraltro, a ciò si aggiunga che il Comune non ha alcun interesse a contestare un capo di sentenza che accerta la carenza di interesse ad agire di un soggetto terzo (la società Sigma90 s.r.l.), né risulta che l’ente locale abbia allegato e dimostrato una simile condizione dell’azione.
2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 10-11), il Comune ha impugnato il capo di sentenza relativo all’accoglimento dell’altro ricorso (n. 105 del 2023) presentato sempre dalla stessa società avverso l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
Sul punto, ha ribadito che la semplice previsione di prescrizioni contenute nell’AIA (peraltro inadempiute, nella specie) non potrebbe sanare l’assenza dei titoli edilizi.
2.1. – Il motivo è parimenti inammissibile per mancata specifica impugnazione della statuizione giurisdizione relativa alla stretta consequenzialità tra il provvedimento impugnato e l’archiviazione della SCAGI, con le relative conseguenze giuridiche in tema di invalidità derivata.
Sul punto, infatti, il primo giudice ha ritenuto che sulla base della medesima sopravvenienza (art. 5 della nuova AIA) l’ordinanza impugnata debba essere annullata trattandosi di “ un atto vincolato strettamente consequenziale al provvedimento di archiviazione della SCAGI ed all’accertamento del carattere abusivo delle opere rispetto alle quali la nuova AIA prescrive l’obbligo di presentare un’istanza di sanatoria ed una nuova SCAGI ” (punto 3, pag. 11 della sentenza impugnata).
La parte appellante, invero, si è limitata a ribadire che la semplice previsione di prescrizioni contenute nell’AIA non potrebbe sanare l’assenza di titoli edilizi, senza però muovere alcuna specifica censura nei confronti del capo di sentenza che ha accertato la stretta consequenzialità tra il provvedimento impugnato e l’archiviazione della SCAGI, con conseguente formazione del giudicato sul punto.
3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 11-15), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato respinto il ricorso del Comune (n. 331 del 2022) avverso gli atti della Regione che hanno consentito il riavvio dell’impianto prima dell’adozione del rinnovo dell’AIA n. 8/10.
In particolare, ha contestato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto che “ l’effetto demolitorio discendente dalla sentenza n. 326/2022 è circoscritto alla sola Autorizzazione Integrata Ambientale n. 330 del 30/12/2021 e non può considerarsi esteso anche all’AIA n.8/2010 ” (punto 4.3, pag. 13 della sentenza impugnata).
3.1. – La censura è infondata, dal momento che l’oggetto del giudizio di primo grado (n. 72 del 2022) deciso con la sentenza n. 326 del 2022 era espressamente circoscritto all’annullamento della determina regionale di rinnovo dell’AIA (DPC026/330 del 30 dicembre 2021), nonché del verbale di conferenza di servizi del 18 ottobre 2021, oltre ai pareri rilasciati da ARTA ed ASL02.
Inoltre, il ricorso è stato accolto sulla base dell’assorbente rilievo secondo cui la conferenza di servizi si è svolta in maniera tale da arrecare una “ lesione di un preciso interesse partecipativo del Comune, che non è stato posto in grado di interloquire sulla nuova documentazione prodotta dalla richiedente e sul nuovo parere Arta, entrambi rilevanti proprio in tema di criticità espresse dallo stesso Comune ” con conseguente sussistenza di un “ obbligo dell’Amministrazione di riconvocare la conferenza di servizi e acquisire le determinazioni di tutti i soggetti originariamente partecipanti sulla nuova relazione della ditta e sul nuovo parere Arta ” (così la sentenza del T.a.r. BR – Pescara, 30 luglio 2022, n. 326).
Pertanto, anche alla luce della motivazione contenuta nella sentenza in esame, deve ritenersi corretta la perimetrazione del thema decidendum effettuata dal primo giudice con riguardo agli effetti demolitori discendenti dalla decisione n. 326 del 2022, nel senso di limitarli alla sola determina regionale di rinnovo dell’AIA.
3.2. – In secondo luogo, con riguardo alla asserita scadenza della pima AIA del 2010, la parte appellante ha dedotto, altresì, un vizio di extrapetizione per avere il primo giudice posto a fondamento della decisione una normativa emergenziale mai invocata dalle parti del giudizio.
Il motivo è infondato.
Invero, il richiamo alla disciplina emergenziale da parte del primo giudice (art. 103, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18) al fine di escludere l’invocata scadenza della prima AIA del 2010 (originariamente prevista per il 15 luglio 2020 ma così prorogata al 30 giugno 2022) deve ritenersi correttamente effettuata, trattandosi di una applicazione del principio IU NO CU , che prescinde dalle allegazioni di parte.
Sulla base di tale considerazione, quindi, il primo giudice ha accertato che la presentazione di una istanza di rinnovo/riesame in data 5 settembre 2021 (ossia prima della scadenza del 30 giugno 2022 per come sopra prorogata) ha comportato l’applicazione della proroga ope legis prevista dall’art. 29- octies , comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui “ Fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso ”.
3.3. – In terzo luogo, deve pure escludersi la lamentata lesione dell’interesse partecipativo del Comune di RT.
Invero, la parte appellante si duole del fatto che il riavvio della discarica sarebbe avvenuto “ in assenza di attività istruttoria e ancor prima dello svolgimento della conferenza di servizi e dell’acquisizione del nuovo parere del comune di RT e degli altri enti coinvolti, Asl 2 e Arta ” (pag. 14 dell’appello), con conseguente violazione o elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 326 del 2022.
Sul punto, però, è sufficiente richiamare il capo di sentenza (rimasto peraltro incontestato) con cui il primo giudice ha correttamente ritenuto che “ la riattivazione dell’impianto, pur essendo avvenuta antecedentemente allo svolgimento della nuova conferenza di servizi, si pone quale conseguenza diretta della corretta applicazione della previsione normativa di cui all’art. 29-octies, comma 11, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 ” (punto 4.5, pag. 16 della sentenza impugnata).
La censura, pertanto, è infondata.
4. – Con il quarto motivo di appello (pag. 15-18), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato respinto il primo motivo aggiunto, reiterando in chiave critica la censura relativa alla lesione dell’interesse partecipativo, in quanto la conferenza di servizi sarebbe stata formalmente riconvocata ma senza tener conto delle osservazioni del Comune.
4.1. – Il motivo è infondato.
Invero, il primo giudice, dopo aver dato atto della avvenuta partecipazione procedimentale da parte del Comune, con acquisizione del relativo parere nell’ambito della nuova conferenza di servizi (circostanza pacifica tra le parti), ha adottato una precisa interpretazione del provvedimento amministrativo impugnato (determina regionale di rinnovo dell’AIA del 16 novembre 2022, art. 5) ritenendo che “ la nuova autorizzazione abbia recepito tutte le prescrizioni/condizioni indicate dal Comune di RT ” (punto 5.1, pag. 18 della sentenza impugnata).
Anche in questo caso, tale statuizione giurisdizionale non è stata oggetto di specifica contestazione.
Pertanto, deve escludersi sia la lesione dell’interesse partecipativo e sia l’omessa considerazione nel merito delle osservazioni presentate dal Comune.
Da ciò consegue, peraltro, che il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell’AIA (tra cui, quindi, anche quelle indicate dal Comune) è idoneo a comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge che vanno dalla mera diffida fino alla revoca dell’autorizzazione con chiusura dell’installazione (art. 29- decies , comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006), oltre alle eventuali sanzioni penali (art. 29- quaterdecies , d.lgs. n. 152 del 2006).
5. – Con il quinto motivo di appello (pag. 18-22), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato respinto il secondo motivo aggiunto, evidenziando come l’art. 5 “ Prescrizione ” sarebbe costituito da una serie di disposizioni asseritamente generiche, contraddittorie, disomogenee, introducendo un variegato numero di prescrizioni per relationem , le quali, sebbene contenute nei singoli pareri, non sarebbero state poi recepite in maniera organica nel provvedimento finale, con l’effetto di creare indeterminatezza e confusione.
Inoltre, nonostante i rilievi contenuti nel parere dell’ARTA, la Regione nel provvedimento autorizzativo finale non avrebbe predisposto le conseguenti misure (con specifico riferimento alla qualità dell’aria e alle acque di percolazione filtrate).
5.1. – Il motivo è infondato.
L’art. 5 contenente le prescrizioni della nuova AIA del 2022 prevede che:
“ Per quanto non espressamente indicato restano ferme le prescrizioni di cui all’AIA n. 08/10 del 15/07/2010 ed alle indicazioni contenute nei pareri ARTA del 07/10/2021 e del 14/12/2021, nonché le prescrizioni della ASL di cui alla nota del 07/10/2021 e della Provincia di Chieti di cui alla nota del 30/09/2021. Il mancato rispetto comporta l’adozione dei provvedimenti riportati dall’art. 29-decies), comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 29- quattuordecies del D.lgs. 152/06.
In particolare le prescrizioni sotto riportate per le quali il SGRB-dpc026 chiederà la verifica per il tramite dell’ARTA:
- Entro 9 mesi dalla emissione del presente provvedimento l’Azienda dovrà produrre uno studio aggiornato con i dati meteo sito specifici secondo le indicazioni di cui all’Allegato 1 del D.lgs. 36/03 tenendo conto anche di quanto indicato nell’allegato alla DGR 258/07;
- Entro 9 mesi dalla emissione del presente provvedimento l’Azienda dovrà produrre le informazioni richieste da ARTA con le note prot. n. 48824/2021 del 07/10/2021 e prot. n. 60400/21 del 14/12/2021 in merito al monitoraggio dei livelli piezometrici nei pozzi della barriera idraulica, alla ricostruzione della superficie piezometrica ed alle caratteristiche del pozzo di approvvigionamento idrico;
- Per quanto riguarda il capping finale si ribadisce la prescrizione contenuta nella nota Arta prot. n. 48824/2021 del 07/10/2021 e confermata nella nota prot. n. 60400/21 del 14/12/2021 in merito alla proposta del pacchetto equivalente proposto dalla Ditta;
- L’Azienda dovrà adeguare entro 60 giorni dalla emissione del presente provvedimento gli elaborati grafici presentati;
- Le acque di percolazione filtrate, per le quali la società ritiene che il trattamento delle stesse garantisca il rispetto dei limiti, andranno trattate di norma come scarico e solo eccezionalmente, per motivate ragioni diverse dal normale esercizio, potranno essere gestite come rifiuto;
- In merito alle acque di prima pioggia per le quali la società dichiara che ad ogni superamento dei primi 4 mm di pioggia effettuerà il campionamento delle stesse nella vasca di accumulo, si dovrà comunque garantire, con sistemi automatici ovvero modalità gestionali che comprendano la conservazione delle evidenze oggettive (da esibire in occasione dei controlli), lo svuotamento della vasca per renderla disponibile per il successivo evento meteorico entro 7 gg dal precedente;
Per quanto attiene la canaletta perimetrale della discarica nella quale l’Azienda ha chiarito che sono raccolte e scaricate le acque emunte dai 5 pozzi si chiede, nel caso in cui nella canaletta confluiscano anche le acque meteoriche di ruscellamento della discarica, che le stesse vengano campionate prima della loro immissione nella rete superficiale con frequenza semestrale;
Entro 30 giorni dalla emissione del presente provvedimento l’Azienda dovrà trasmettere:
- la planimetria aggiornata con indicazione ei punti di monitoraggio di tutte le matrici ambientali;
- la planimetria D.1 aggiornata secondo le indicazioni dell’A.C. sanitaria a Ottobre 2021;
- un adeguato elaborato relativo ai manufatti di servizio per i quali la ASL ha chiesto specifiche tecniche;
- il PSC aggiornato con le seguenti indicazioni:
Relativamente all’esecuzione delle analisi dei rifiuti in ingresso con metodica SEM e MOCF esse devono essere svolte con frequenza trimestrale;
Relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, occorre indicare ed effettuare le analisi di tutti i parametri previsti dalla DGR 226/209 con le relative frequenze;
Prevedere la verifica di tenuta delle vasche interrate e dei bacini di contenimento dei serbatoi con frequenza semestrale;
Prevedere ed effettuare i monitoraggi del parametro evaporazione per la quale la Ditta integrerà il software della centralina meteo entro il 2022 dandone riscontro all’A.C. ed all’ARTA competente per territorio;
Qualora le acque di ruscellamento superficiale del corpo di discarica si uniscano nella canaletta con le acque emunte dai 5 pozzi, è necessario monitorare periodicamente lo scarico comune ad entrambe;
Prevedere ed effettuare il monitoraggio della qualità dell’aria monte valle per il parametro polveri con frequenza mensile;
- Entro 90 giorni dall’emissione del presente provvedimento l’Azienda dovrà effettuare una verifica di stabilità secondo quanto stabilito nella normativa vigente e trasmettere i risultati all’A.C. ed all’Arta competente per territorio. La verifica di stabilità dovrà essere poi ripetuta in fase di chiusura;
- Installare idoneo contatore sullo scarico delle acque di percolazione filtrate entro 90 giorni dalla emissione del presente provvedimento.
- La Società dovrà mantenere attiva ed efficiente la barriera di emungimento delle acque sotterranee anche nella gestione post operativa e successivamente alla stessa;
- Per quanto riguarda la verifica di impatto acustico fino all’aggiornamento del PRG, ai sensi del DPCM 1/3/91 art. 6 c.1, si applicano i limiti per “tutto il territorio nazionale” a cui la Società dovrà far riferimento nelle sue valutazioni;
Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:
- L’andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione), motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- Le modifiche comunicate dopo il rilascio dell’Autorizzazione, l’iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- L’esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell’A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell’ente di controllo e/o prescrizioni dell’Autorità Competente;
- La descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell’A.I.A., nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta;
2. Entro 90 giorni dall’emissione del presente provvedimento la società dovrà:
a) Presentare un programma di sufficiente ottemperanza a tutte le prescrizioni dell’AIA 08/10;
b) Presentazione di documentazione tecnica aggiornata di tutta l’area dei servizi, degli edifici e degli impianti presenti, successivo inoltro di apposita istanza presso lo sportello SUAP per la sanatoria degli edifici e delle strutture rilevate e non dichiarate in precedenza, con tutti i conseguenti adempimenti necessari alla successiva Segnalazione Certificata di Agibilità;
c) Presentare un piano progettuale di rimedio e risanamento, in tempi programmati, dei difetti strutturali segnalati dal Comune ”.
5.1.1. – Orbene, dalla lettura di tale complesso di disposizioni, deve innanzitutto escludersi la dedotta genericità delle prescrizioni, trattandosi di condizioni ed obblighi sufficientemente dettagliati.
5.1.2. – In secondo luogo, deve pure escludersi la sussistenza dell’asserita genericità delle prescrizioni avuto riguardo al rinvio operato alla precedente AIA e ai pareri di ARTA e ASL.
Sul punto, giova innanzitutto ribadire che la tecnica della motivazione per relationem nell’ambito dei provvedimenti amministrativi è pacificamente ammessa dalla legge (art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990 che fa riferimento alla fattispecie in cui “ le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa ”), per cui va condivisa la statuizione di primo grado che sul punto ha dato atto di come il provvedimento impugnato abbia espressamente richiamato i pareri resi da ARTA e Asl con le relative prescrizioni che costituiscono parte integrante del provvedimento, oltre ad essere stati allegati alla determinazione impugnata.
5.1.3. – Ad ogni modo, deve ritenersi che l’eventuale genericità delle prescrizioni contenute nel provvedimento, anche quale risultato della tecnica del rinvio, non costituisce un motivo di illegittimità delle stesse, potendo ciò assumere un eventuale rilievo in sede di verifica del rispetto della prescrizione stessa (a valle), ma non già in sede di formulazione del precetto (a monte).
La verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA, peraltro, implica l’esercizio di un potere tecnico discrezionale da parte dell’amministrazione, rispetto al quale vige il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a.
In tal senso, quindi, deve essere letta la motivazione della sentenza impugnata laddove correttamente stabilisce che la Regione “ ha rimarcato che il mancato rispetto delle stesse comporta l’adozione dei provvedimenti riportati dall’art. 29-decies), comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del D.lgs. 152/06 ” (punto 5.2, pag. 19 della sentenza impugnata).
Il motivo, pertanto, è infondato.
6. – Con il sesto motivo di appello (pag. 22-24), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato respinto il terzo motivo aggiunto, in quanto la natura di variante sostanziale della modifica in esame risulterebbe già dallo stesso provvedimento impugnato, con conseguente applicabilità di un diverso iter procedimentale oltre alla sottoposizione a VIA.
6.1. – Il motivo è infondato.
La legge regionale dell’BR del 19 dicembre 2007, n. 45, recante “norme per la gestione integrata dei rifiuti”, nel definire i casi di “variante sostanziale”, prevede espressamente, per quanto qui interessa, le ipotesi di “ variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 15% ” (art. 45, comma 10, lett. c), l.r. n. 45 del 2007) e di “ modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l’ingombro plano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più ” (art. 45, comma 10, lett. d), l.r. n. 45 del 2007).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la qualifica della variante come “non sostanziale” discende dal fatto che l’incremento volumetrico dell’invaso della discarica è appunto inferiore al 15% del volume autorizzato (fatto non contestato dalla parte appellante), con la conseguenza per cui “ l’incremento è inferiore alla soglia del 15% prevista dalla L.R. 45/2007 (art. 45, comma 10) e la modifica è altresì inferiore alla soglia prevista per l’attività 5.4 Allegato IIII ” (punto 5.3, pag. 20 della sentenza impugnata).
Ciò è sufficiente a respingere il motivo di appello.
7. – Con il settimo motivo di appello (pag. 24-25), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato respinto il quarto motivo aggiunto, in quanto il primo giudice avrebbe confuso il piano di emergenza esterna con il piano di emergenza interno, il quale non sarebbe stato prodotto nell’ambito dell’attività istruttoria della Regione.
7.1. – Il motivo è infondato in quanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale piano di emergenza “ non deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Regione ” (punto 5.4, pag. 21 della sentenza impugnata) trattandosi di un documento che deve essere predisposto dal Prefetto territorialmente competente sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell’impianto e delle Linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ne consegue, pertanto, che la suddetta distinzione tra piano di emergenza interno ed estenso non assume alcun rilievo ai fini che qui interessano, proprio perché il piano di emergenza interno si inserisce in un procedimento di competenza della Prefettura e non della Regione.
8. – Con l’ottavo motivo di appello (pag. 25-26), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato respinto il quinto motivo aggiunto, ribadendo che l’AIA n. 8/10 sarebbe da ritenersi scaduta già alla data del 15 luglio 2020, con conseguente necessità di avviare un procedimento ordinario.
8.1. –Il motivo è infondato, in quanto sostanzialmente ripetitivo di quanto già esposto con il terzo motivo di appello, a cui si rinvia.
9. – Con il nono motivo di appello (pag. 26-27), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato respinto il sesto motivo aggiunto, evidenziando che i pareri dell’ARTA e dell’ASL, già oggetto di impugnazione nel precedente giudizio, sarebbero da considerarsi illegittimi con conseguente efficacia viziante sugli atti impugnati nella presente controversia.
9.1. – Il motivo è innanzitutto inammissibile per genericità in quanto si limita ad affermare l’illegittimità di tali pareri senza però spiegare quali sarebbero i vizi di cui sarebbero affetti.
Inoltre, il motivo è infondato nella parte in cui sembra ritenere che tale illegittimità sarebbe una conseguenza della sentenza n. 326 del 2022.
Sul punto, infatti, è sufficiente richiamare la statuizione contenuta nella sentenza oggetto di impugnazione, che qui si condivide, secondo cui tali pareri “ richiamati nel provvedimento impugnato, pur essendo stati oggetto di gravame con il ricorso R.G. n. 72/2022, non sono stati annullati dalla Sentenza di questo Tribunale n. 326/2022 che, come già diffusamente evidenziato, si è limitata ad annullare l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 330 del 30/12/2021 per lesione di un interesse partecipativo del Comune ” (punto 5.6, pag. 21 della sentenza impugnata).
10. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
11. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti costituite che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO